Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 10/03/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
333ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,50.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione di alcune norme sull'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.
La proposta rientra nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, volto a semplificare la normativa ambientale dell'Unione e a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare nei settori dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti. L'iniziativa si inserisce altresì nel più ampio processo di revisione e razionalizzazione dell'acquis ambientale dell'Unione, avviato dalla Commissione europea nell'ambito dell'agenda per la competitività e della strategia per il mercato interno.
In particolare, la proposta prevede la sospensione, fino al 1° gennaio 2035, dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, relativi all'obbligo per i produttori stabiliti in uno Stato membro, che vendono in un altro Stato membro, di designare un proprio rappresentante autorizzato, quale persona responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
La sospensione mira a introdurre maggiore flessibilità per i produttori stabiliti nell'Unione che operano a livello transfrontaliero, consentendo loro di scegliere se designare o meno un rappresentante autorizzato nello Stato membro in cui commercializzano i propri prodotti. Restano invece ferme le disposizioni relative ai produttori stabiliti in Paesi terzi, per i quali gli Stati membri possono continuare a richiedere la designazione di un rappresentante autorizzato o adottare altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità e l'applicazione degli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore.
Secondo la Commissione europea, l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati può comportare oneri amministrativi rilevanti, in particolare per le piccole e medie imprese che operano su base transfrontaliera. La sospensione di tali disposizioni è pertanto configurata come una misura transitoria, in vista di una più ampia riforma dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che la Commissione prevede di presentare nell'ambito del futuro atto legislativo sull'economia circolare.
La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica ambientale dell'Unione.
Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione ritiene che l'intervento a livello di Unione sia giustificato dal carattere transfrontaliero della gestione dei rifiuti e dalla necessità di garantire un funzionamento efficiente del mercato interno. I rifiuti e i prodotti soggetti ai regimi di responsabilità estesa del produttore possono infatti circolare tra gli Stati membri e richiedono, pertanto, norme e approcci armonizzati a livello europeo per assicurare condizioni uniformi di gestione e riciclaggio dei materiali.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta si limiti a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, introducendo una misura mirata di semplificazione amministrativa senza incidere sugli obiettivi sostanziali della normativa ambientale dell'Unione né sul principio della responsabilità estesa del produttore.
Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 31 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira ad accelerare l'autorizzazione di progetti di infrastrutture energetiche, compresi le reti di trasmissione e distribuzione, lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, e di progetti di energia rinnovabile, al fine di facilitarne la rapida realizzazione.
Essa fa parte del pacchetto sulle reti europee (European Grids Package), annunciato all'inizio del 2025 nell'ambito della "bussola per la competitività dell'Unione" (COM(2025) 30) e del "patto per l'industria pulita" (COM(2025) 85). La proposta risponde altresì alla richiesta del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025 di vagliare nuove proposte per razionalizzare e accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione negli Stati membri.
Tra le cause che determinano lungaggini nelle procedure di autorizzazione può essere menzionata la durata delle valutazioni ambientali, l'opposizione dei cittadini, la limitata digitalizzazione delle procedure, l'insufficienza delle risorse delle autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, la mancanza di integrazione tra i diversi strumenti autorizzativi digitali utilizzati dalle varie autorità coinvolte, l'accesso insufficiente ai dati ambientali e geologici pertinenti, tale da ostacolare i promotori dei progetti nella preparazione delle domande di autorizzazione ambientale.
Negli ultimi anni alcune misure sono state introdotte a livello dell'Unione, come il regolamento (UE) 2022/2577, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la direttiva (UE) 2023/2413 Red III, la quale ha introdotto un nuovo quadro completo di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile, caratterizzato da scadenze più brevi e norme più semplici.
La proposta in esame mira a semplificare ulteriormente le procedure mediante: la riduzione dei termini e l'accelerazione delle procedure di autorizzazione; l'inclusione di disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 con modifiche mirate; l'introduzione di ulteriore flessibilità nell'applicazione delle norme ambientali; l'introduzione di un regime di autorizzazione per le reti elettriche a livello dell'Unione che si basi sull'approccio all'autorizzazione degli attivi del gas e dell'idrogeno di cui alla direttiva (UE) 2024/1788 e che sia in linea con la direttiva rinnovabili e il regolamento sulla rete transeuropea per l'energia (TEN-E) (regolamento (UE) 2022/869); la modifica del regime di autorizzazione applicabile agli attivi di idrogeno per allinearlo a quello applicabile alle infrastrutture elettriche.
Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 introduce modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tra quest'ultime si prevede, nel novellato articolo 16, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.
L'articolo 2 apporta modifiche alla direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, introducendo l'obbligo di dotare le autorità nazionali di risorse sufficienti, termini per le procedure di autorizzazione, l'approvazione tacita per le decisioni amministrative, un termine per le richieste di dati da parte delle autorità ai promotori, una temporanea presunzione di interesse pubblico prevalente per le reti elettriche, un'esenzione temporanea per la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione esistenti dalle valutazioni di impatto ambientale.
L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno.
La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, e nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla politica ambientale dell'Unione.
La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello dell'Unione contribuirà al conseguimento dei citati obiettivi in modo più efficace rispetto all'azione a livello nazionale. L'intervento a livello europeo è in grado di apportare un valore aggiunto per migliorare ulteriormente l'attuale quadro normativo in modo coordinato, garantendo l'allineamento tra gli Stati membri ed evitando un approccio frammentato.
Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, senza imporre costi ragguardevoli ai gestori dei sistemi e ai promotori dei progetti, o agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 9 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità, ad eccezione del Riksdag svedese, che ha espresso un parere motivato, non ritenendo rispettati i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.
Ad avviso del Riksdag, la proposta comporta un trasferimento di ampia portata dell'autorità di pianificazione e di decisione, dagli Stati membri, al livello dell'Unione europea. Nello specifico, osserva che la proposta contiene procedure dettagliate per l'organizzazione delle procedure di autorizzazione degli Stati membri, compreso il requisito di un portale nazionale online, un punto di coordinamento che dovrebbe fungere da punto di contatto unico per i responsabili dei progetti, scadenze armonizzate e, in alcuni casi, procedure di concessione tacita.
Ad avviso del Parlamento svedese, ciò costituisce una significativa interferenza nelle procedure amministrative degli Stati membri, che hanno sistemi giuridici e istituzionali diversi. Sembra quindi dubbio che un modello uniforme determinato a livello europeo sia necessario o proporzionato, in particolare per gli Stati membri che già rispettano o sono vicini a quanto proposto.
Il Riksdag osserva, inoltre, che la proposta contiene disposizioni secondo cui alcuni progetti di infrastrutture energetiche dovrebbero beneficiare di un interesse pubblico prevalente e di maggiori possibilità di deroga ai requisiti ambientali. Al riguardo, sebbene la transizione energetica sia una questione prioritaria, l'equilibrio tra gli obiettivi della politica energetica e la protezione dell'ambiente dovrebbe essere raggiunto nel rispetto delle responsabilità degli Stati membri e della ripartizione dei poteri prevista dai trattati.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta regolamento in titolo, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione di alcune norme sull'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa, relativo ai produttori di batterie che vendono direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.
La proposta rientra nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, volto a semplificare la normativa ambientale dell'Unione e a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare nei settori dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.
Il principio della responsabilità estesa del produttore costituisce uno degli strumenti centrali della politica europea in materia di economia circolare, prevedendo che i produttori sostengano i costi della gestione dei prodotti a fine vita.
Nel caso specifico, la proposta interviene sul regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e sul regolamento (UE) 2025/40, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabiliscono obblighi specifici per i produttori che immettono tali prodotti sul mercato dell'Unione.
Secondo la Commissione europea, l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui i produttori commercializzano i propri prodotti costituisce un onere amministrativo significativo, in particolare per le imprese che operano in più mercati nazionali e per le piccole e medie imprese. La frammentazione delle normative nazionali in materia di responsabilità estesa del produttore rappresenterebbe inoltre un ostacolo al funzionamento efficiente del mercato interno.
La proposta si compone di tre articoli. L'articolo 1 dispone la sospensione dell'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Tale disposizione prevede attualmente l'obbligo, per i produttori stabiliti in uno Stato membro che vendono batterie in un altro Stato membro, di designare un rappresentante autorizzato incaricato di adempiere agli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore.
L'articolo 2 sospende l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce un analogo obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori che immettono imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro nel quale non sono stabiliti.
La sospensione prevista dagli articoli 1 e 2 è stabilita fino al 1º gennaio 2035 e mira a introdurre maggiore flessibilità per i produttori stabiliti nell'Unione che operano a livello transfrontaliero, consentendo loro di scegliere se designare o meno un rappresentante autorizzato nello Stato membro in cui commercializzano i propri prodotti. La proposta, inoltre, mantiene ferme le disposizioni relative ai produttori stabiliti in Paesi terzi, per i quali gli Stati membri potranno continuare a prevedere l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato o adottare altri strumenti per garantire la tracciabilità dei produttori e l'effettiva applicazione delle norme dell'Unione.
La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 192, paragrafo 1, e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla politica ambientale e al funzionamento del mercato interno.
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che l'intervento a livello di Unione sia giustificato dal carattere intrinsecamente transfrontaliero dei mercati delle batterie e degli imballaggi e dalla necessità di garantire condizioni uniformi di funzionamento del mercato interno. Norme divergenti tra gli Stati membri potrebbero infatti generare ostacoli alla circolazione dei prodotti e aumentare i costi per gli operatori economici.
Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta si limiti a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione normativa, introducendo una misura temporanea che non incide sugli obiettivi sostanziali della normativa europea in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti.
Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 31 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, è volta a intensificare le misure finalizzate a prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo ed è accompagnata da una nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute.
La valutazione delle finalità generali della proposta da parte del Governo è complessivamente positiva, in quanto è volta ad armonizzare le misure in ambito dell'Unione. Tuttavia - si evidenzia nella relazione - andrebbero meglio definite le modalità finali di attuazione del sistema elettronico centralizzato, in particolare per quanto riguarda gli operatori e le movimentazioni.
Inoltre, il progetto affronta la problematica dei precursori di progettazione (designer precursors), divenuta ormai di una certa urgenza. Le disposizioni contenute nella proposta possono perciò ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto lo scenario dei precursori di progettazione è sempre più preoccupante.
Per quanto concerne le prospettive negoziali, il Governo ritiene necessario approfondire le modifiche attraverso i gruppi di esperti istituiti dall'Unione e l'intervento fondamentale dell'EUDA (European Union Drugs Agency). La questione delle classificazioni delle nuove sostanze al fine di armonizzare le misure in tutto il territorio dell'Unione, ad esempio, appare particolarmente importante. Si rileva anche che l'adozione del sistema elettronico proposto dovrà prevedere una copertura dei costi nell'ambito dei progetti dell'Unione, non risultando al momento finanziamenti specifici.
Infine, la relazione pone l'accento sul possibile impatto che la proposta potrebbe avere sulle piccole e medie imprese, specie nei casi in cui i costi di adeguamento non sono giustificati dagli obiettivi dell'intervento, nonché sulle alternative che, pur compatibili con le finalità perseguite, possono incidere sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione, al settore o al rischio dell'attività svolta.
Il Governo ritiene correttamente individuata la base giuridica negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la proposta sia altresì in linea con gli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni unite del 1988.
Ritiene, poi, che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché il mantenimento di norme armonizzate assicura l'uniformità delle misure di controllo sui precursori nei diversi Paesi dell'Unione, garantendo l'agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico.
Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo, poiché la proposta mira al raggiungimento di un giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione illecita di droghe e la necessità di agevolare il commercio legittimo.
Infine, si ricorda che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 7 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede al Presidente di attivarsi per segnalare la richiesta di calendarizzazione in Assemblea, presentata ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento, della risoluzione Doc. XXIV, n. 33, approvata il 15 ottobre 2025, dalle Commissioni 3a e 4a riunite, a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato n. 620 sulle ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi candidati.
Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della questione sollecitata dal senatore Lombardo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,20.