Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 375 del 10/03/2026

(433) IANNONE e altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), rileva come la finalità comune dei disegni di legge all'esame della Commissione è quella di rendere più snella e agevole la procedura di liquidazione dei beni sequestrati alle criminalità organizzata. Infatti molto spesso, a causa di procedure troppo lunghe, trascorre molto tempo prima che si riesca a destinare a finalità sociali i beni sottratti alla criminalità, con la conseguente perdita di opportunità di sviluppo economico. I provvedimenti in titolo intervengono tutti, seppure con diverse soluzioni normative, sulla disciplina della gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, recata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia).

Il disegno di legge n. 433, di iniziativa dei senatori Iannone, Rastrelli e altri, si compone di 9 articoli e reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'intervento normativo è finalizzato a rafforzare l'efficacia delle procedure di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a superare alcune criticità emerse nella prassi applicativa. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 34 del codice antimafia in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, prevedendo che, con il provvedimento che dispone la misura, il tribunale nomini il giudice delegato e l'amministratore giudiziario e attribuendo a quest'ultimo il potere di sostituirsi, a ogni effetto di legge, ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa. È inoltre previsto che i componenti degli organi di controllo e dell'organismo di vigilanza eventualmente esistenti cessino dalle proprie funzioni, salvo che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, non subentri nei relativi rapporti. La disposizione stabilisce poi che l'amministratore giudiziario adempia agli obblighi di relazione e segnalazione anche nei confronti del pubblico ministero e chiarisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del codice antimafia relative alla tutela dei terzi, prevedendo altresì che l'attività dell'amministratore sia remunerata secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015, nel rispetto della disciplina in materia di equo compenso. L'articolo 2 interviene sull'articolo 34-bis del codice antimafia, relativo al controllo giudiziario delle aziende, prevedendo che anche a tale istituto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del codice antimafia in materia di tutela dei terzi e stabilendo espressamente che l'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di tale misura sia remunerato secondo le disposizioni del regolamento sui compensi. L'articolo 3 modifica l'articolo 35 del codice antimafia in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, ridefinendo i criteri di scelta tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e stabilendo che la nomina debba avvenire sulla base di criteri di trasparenza e rotazione degli incarichi, tenendo conto della natura e dell'entità dei beni sequestrati, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze professionali richieste. Il tribunale deve motivare la nomina e valutare, tra l'altro, il numero degli incarichi già in corso, la tipologia e il valore dei beni da amministrare, il numero dei lavoratori coinvolti e la complessità della gestione. La disposizione prevede inoltre la possibilità di nominare amministratore giudiziario o coadiutore anche tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, precisando che in tal caso non spettano emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. Viene inoltre esteso il divieto di nomina anche ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e si stabilisce che i coadiutori eventualmente nominati rivestano la qualifica di pubblico ufficiale e rappresentino l'amministrazione giudiziaria nei rapporti con i terzi e con la pubblica amministrazione. L'articolo 4 modifica l'articolo 38 del codice antimafia in materia di compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che, con il provvedimento di confisca emesso in grado di appello, l'amministrazione dei beni sia conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino al provvedimento di destinazione avvalendosi di un coadiutore scelto tra gli iscritti agli albi degli amministratori giudiziari. La disposizione chiarisce inoltre il regime della rappresentanza legale nei casi di confisca di imprese individuali o di partecipazioni societarie che assicurino il controllo della società e stabilisce che il coadiutore dell'Agenzia rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e possa svolgere attività di notificazione di atti e provvedimenti amministrativi delegati dall'Agenzia. L'articolo 5 modifica l'articolo 40 del codice antimafia in materia di gestione dei beni sequestrati, prevedendo che il tribunale possa disporre la vendita dei beni sottoposti a sequestro quando essi non possano essere amministrati senza rischio di deterioramento o di rilevanti diseconomie, estendendo tale possibilità anche ai beni immobili e ai beni aziendali. L'articolo 6 introduce nel codice antimafia il nuovo articolo 40-bis, volto a disciplinare l'affitto o la cessione di aziende o rami d'azienda sequestrati nel corso della procedura. La norma prevede che tali operazioni possano essere autorizzate dal giudice delegato su proposta dell'amministratore giudiziario quando l'amministrazione diretta comporti rischi di deterioramento o di perdita di valore. La scelta dell'affittuario o del cessionario deve avvenire mediante procedure competitive e adeguate forme di pubblicità, tenendo conto, oltre che dell'offerta economica, dell'affidabilità del piano di prosecuzione dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali. La disposizione stabilisce inoltre che l'affitto o la cessione dell'azienda sequestrata non comportino responsabilità dell'affittuario o del cessionario per i debiti maturati prima dell'operazione o sorti nel corso della procedura e prevede specifiche garanzie per evitare che i beni siano acquisiti da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. L'articolo 7 interviene sull'articolo 41 del codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate, precisando il contenuto della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare in merito alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività e prevedendo che il programma di prosecuzione possa essere corredato, su proposta dell'amministratore e previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. La disposizione disciplina inoltre le modalità di accesso delle parti alla relazione, i contenuti dell'elenco dei creditori e dei lavoratori e il regime degli organi sociali nelle società oggetto di sequestro, prevedendo la sospensione degli stessi e introducendo la possibilità per il giudice delegato di disporre l'allontanamento di dipendenti per motivi di ordine pubblico con contestuale cessazione del rapporto di lavoro. L'articolo 8 modifica l'articolo 48 del codice antimafia introducendo la possibilità di ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato ai fini della destinazione o assegnazione dei beni definitivamente confiscati, consentendo agli enti pubblici destinatari dei beni di avvalersi di operatori economici per la valorizzazione e gestione degli stessi secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. Infine, l'articolo 9 modifica l'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che nei casi di sequestro penale si applichino le disposizioni del codice antimafia in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle relative alla tutela dei terzi, chiarendo altresì il ruolo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella gestione dei beni fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente, nella loro amministrazione secondo le modalità previste dal codice antimafia.

Il disegno di legge n. 479, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, si compone di un unico articolo, con il quale si interviene sull'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, introducendo una nuova lettera tra le possibili destinazioni degli immobili confiscati: la disposizione prevede che tali immobili possano essere assegnati, a titolo gratuito e per un periodo massimo di cinque anni, alle vittime di reati di tipo mafioso o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose. La norma stabilisce che possano accedere all'assegnazione i soggetti che si siano costituiti parte civile nel procedimento penale relativo al reato subito o che abbiano promosso un'azione civile per il risarcimento dei danni, a condizione che non abbiano già ricevuto il pagamento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio. L'assegnazione è inoltre subordinata al possesso di specifici requisiti economici, al fine di garantire che la misura sia rivolta a soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà nell'accesso al mercato immobiliare o alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica.

Anche il disegno di legge n. 1031, di iniziativa dei senatori Garavaglia, Stefani e altri, reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice antimafia. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge, consistenti nel rafforzamento della cultura della legalità attraverso la riduzione dei tempi di destinazione dei beni confiscati e l'incremento del numero di beni restituiti alle comunità territoriali per il loro utilizzo a fini istituzionali o sociali. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di destinazione dei beni immobili confiscati e interviene sulla disciplina del Fondo unico giustizia. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevedendo la riassegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) di una quota pari al 3 per cento delle risorse del Fondo unico giustizia. Tali risorse sono destinate all'esecuzione dei piani di pagamento dei creditori nei procedimenti di destinazione dei beni immobili confiscati. Contestualmente viene introdotto nel codice antimafia il nuovo comma 8-bis dell'articolo 61, che consente all'Agenzia di utilizzare tali risorse per l'esecuzione dei piani di pagamento relativi ai beni confiscati, con l'obiettivo di accelerare la definizione delle posizioni debitorie gravanti sui beni stessi. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da ultimo il disegno di legge n. 1638, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), reca disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e interviene sul quadro normativo delineato dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle procedure di gestione dei beni e delle aziende sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali e di rafforzarne le prospettive di continuità produttiva e di utilizzo a fini sociali ed economici. L'iniziativa legislativa - come precisa la relazione di accompagnamento - si colloca nell'ambito delle attività svolte dal CNEL attraverso il Forum "Imprese e legalità", istituito per approfondire le principali criticità normative e operative connesse alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e per individuare possibili interventi di riforma volti a favorire la tutela del tessuto produttivo e dei livelli occupazionali, nonché a valorizzare il ruolo delle imprese e delle realtà economiche legali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni criminali nell'economia. La proposta muove dalla constatazione che il patrimonio dei beni e delle aziende sottratti alla criminalità organizzata ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti sia in termini numerici sia in termini di valore economico, ma continua a presentare significative criticità sotto il profilo della gestione e della valorizzazione, in particolare a causa della lunghezza delle procedure che intercorrono tra il sequestro e la confisca definitiva, delle difficoltà connesse alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale nelle imprese sequestrate e della necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, nonché gli strumenti di sostegno economico e organizzativo destinati alle imprese e ai lavoratori interessati. In questo quadro il disegno di legge si propone di intervenire su diversi profili della disciplina vigente, con l'obiettivo di rafforzare la professionalizzazione degli operatori chiamati a gestire i beni sequestrati e confiscati, di migliorare gli strumenti di continuità e rilancio delle aziende coinvolte nelle procedure di prevenzione patrimoniale e di potenziare i meccanismi di trasparenza e di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti. Nel merito il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'Albo degli amministratori giudiziari e degli esperti in gestione aziendale, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, al fine di ampliare e meglio definire i requisiti di accesso all'Albo e di favorire una maggiore apertura verso professionalità dotate di competenze manageriali e tecniche utili alla gestione delle imprese sottoposte a sequestro o confisca. In particolare, viene prevista la possibilità di iscrizione anche per soggetti che, oltre al possesso di una laurea magistrale o specialistica, abbiano maturato una comprovata esperienza manageriale di almeno dieci anni, di cui cinque continuativi, ovvero abbiano svolto ruoli direttivi nell'amministrazione di beni o nella gestione di aziende sequestrate o confiscate. La disposizione introduce inoltre una specifica sezione dell'Albo dedicata a professionisti in possesso di competenze tecniche specialistiche anche in materie diverse da quelle giuridiche ed economiche, al fine di rafforzare il carattere multidisciplinare delle attività di gestione dei beni e delle aziende oggetto di misure di prevenzione. La norma prevede altresì un meccanismo di iscrizione immediata all'Albo per i soggetti che abbiano svolto negli ultimi anni attività di amministrazione di beni o di gestione di aziende sottoposte a sequestro o confisca, valorizzando in tal modo le esperienze professionali maturate sul campo e contribuendo ad ampliare la platea dei soggetti qualificati disponibili. L'articolo 2 reca una serie articolata di modifiche e integrazioni al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con l'obiettivo di rendere più efficiente, trasparente e funzionale il sistema di gestione, utilizzo e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In tale ambito sono introdotte disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare il sistema di formazione e di vigilanza sugli amministratori giudiziari, prevedendo l'obbligo di formazione professionale continua e disciplinando in modo più puntuale le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo nonché l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Ulteriori modifiche riguardano la gestione temporanea dei beni immobili sottoposti a sequestro, prevedendo la possibilità per l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e anche su proposta dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di concedere i beni in locazione o in comodato, con la previsione della cessazione dei relativi contratti al momento della destinazione definitiva o della restituzione del bene all'avente diritto e con la disciplina delle eventuali migliorie apportate ai beni stessi. Il disegno di legge interviene inoltre sulla disciplina della gestione delle aziende sequestrate o confiscate, introducendo misure volte a favorire la continuità delle attività economiche e la tutela dei livelli occupazionali. In particolare, viene prevista la possibilità di affittare l'azienda o un suo ramo ovvero di concederla in comodato a soggetti qualificati, quali cooperative di lavoratori, aziende pubbliche di servizi alla persona o imprenditori operanti nello stesso settore, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e nel rispetto di procedure trasparenti e competitive. A tal fine è introdotta una disciplina specifica relativa all'affitto di azienda in pendenza della procedura di confisca, che prevede modalità di selezione dell'affittuario improntate a criteri di pubblicità, trasparenza e valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, nonché disposizioni volte a evitare che i beni possano essere affidati a soggetti collegati alla criminalità organizzata. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione delle aziende sequestrate e confiscate alle procedure di acquisto di beni e servizi attraverso le piattaforme centralizzate delle pubbliche amministrazioni, nonché il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e di coordinamento istituzionale, anche mediante la previsione di relazioni periodiche sull'attività dei tavoli provinciali permanenti istituiti presso le prefetture per il supporto alle aziende sequestrate e confiscate. Il provvedimento introduce poi specifiche disposizioni volte a rafforzare il sostegno alle imprese sottoposte a sequestro o confisca attraverso il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, alle quali è riconosciuta la possibilità di adottare interventi di carattere finanziario, formativo e organizzativo diretti a favorire la riqualificazione e il rilancio delle attività economiche interessate, anche mediante l'istituzione di fondi di rotazione, la concessione di contributi per la regolarizzazione del lavoro e il miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché programmi di assistenza tecnica e incentivi occupazionali, con particolare riferimento alle cooperative costituite dai lavoratori delle imprese confiscate. Ulteriori disposizioni riguardano il rafforzamento degli strumenti informativi e dei meccanismi di trasparenza relativi ai beni sequestrati e confiscati, mediante il potenziamento della banca dati gestita dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e l'istituzione di una banca dati relativa agli incarichi conferiti nell'ambito della gestione dei beni e delle aziende confiscate, finalizzata a garantire la piena tracciabilità delle nomine, la pubblicità dei curricula e dei compensi e il monitoraggio delle attività svolte dagli amministratori giudiziari e dagli altri soggetti coinvolti. Il disegno di legge interviene inoltre sulle disposizioni relative alla destinazione dei beni confiscati, rafforzando il ruolo degli enti territoriali e dei soggetti del Terzo settore e prevedendo forme di maggiore trasparenza nella pubblicazione delle informazioni relative alla destinazione e all'utilizzo dei beni stessi, nonché la possibilità di destinare i beni anche a finalità economiche qualora non sia possibile procedere alla loro assegnazione per finalità sociali o istituzionali. L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) chiede di poter congiungere all'esame dei provvedimenti il disegno di legge n. 487, a sua prima firma, che reca proprio disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit.

Il PRESIDENTE rileva come il provvedimento non possa, allo stato, essere congiunto in quanto assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a. Tuttavia, si potrà certamente valutare la possibilità di richiedere una riassegnazione per la trattazione congiunta dei provvedimenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.