Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 375 del 10/03/2026
Azioni disponibili
(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa
(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1655, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1513 e rinvio)
Prosegue la discussione del disegno di legge n. 1655, sospesa nella seduta del 3 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge n. 1513, che consta di un solo articolo. L'articolo unico del disegno di legge introduce nel codice penale, dopo l'articolo 416-bis.1, il nuovo articolo 416-bis.2, recante la fattispecie di "propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori". La disposizione - come precisa la relazione illustrativa - mira a contrastare la diffusione, in particolare tra i soggetti minorenni, di modelli culturali e comportamentali riconducibili alla subcultura mafiosa, ritenuti idonei a favorire fenomeni di emulazione criminale e a perpetuare contesti sociali caratterizzati dalla presenza e dal radicamento delle organizzazioni mafiose. Più nel dettaglio il primo comma introduce una specifica fattispecie incriminatrice che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga minori a commettere delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero propaganda, anche mediante la diffusione di immagini, idee fondate sulla cultura mafiosa, quando da tali condotte derivi un concreto pericolo di diffusione di tali modelli culturali. La pena prevista è la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni. La norma configura dunque un reato di pericolo concreto, richiedendo ai fini della punibilità che la condotta di istigazione o propaganda sia idonea a determinare un effettivo rischio di diffusione di ideologie o modelli comportamentali riconducibili alla cultura mafiosa e di conseguente possibile commissione di delitti connotati dal metodo mafioso. Come chiarisce sempre la relazione illustrativa sotto il profilo sistematico, la fattispecie introdotta si pone in rapporto di specialità per specificazione rispetto alla generale previsione dell'articolo 414 del codice penale, in quanto circoscrive la rilevanza penale alle condotte di istigazione o propaganda riferite a delitti caratterizzati dall'utilizzo del metodo mafioso e dirette specificamente nei confronti dei minori, soggetti considerati dall'ordinamento particolarmente vulnerabili nel processo di formazione personale e sociale. Il riferimento alle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale richiama il concetto di metodo mafioso, individuato nella capacità intimidatoria derivante dall'appartenenza reale o percepita a un'organizzazione mafiosa e nella conseguente condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. Il secondo comma del nuovo articolo 416-bis.2 stabilisce che non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. La disposizione riproduce la formulazione già prevista dal terzo comma dell'articolo 414-bis del codice penale e mira a escludere che tali finalità possano essere utilizzate come causa di giustificazione rispetto a condotte che presentino una concreta idoneità diffusiva di modelli culturali criminali. Propone quindi la congiunzione della discussione dei due disegni di legge.
La Commissione conviene.
Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) chiede di poter congiungere all'esame dei due provvedimenti anche il disegno di legge n. 722 che, pur intervenendo sull'articolo 414 del codice penale, riguarda analoga materia.
Il PRESIDENTE assicura che la questione sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria per la programmazione dei lavori.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.