Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 375 del 10/03/2026

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 375

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

la riforma accentua l'anticipazione della tutela, la valorizzazione del rischio e la centralità della condotta individuale rispetto al programma dell'organizzazione criminale;

l'elasticità derivante dalla formulazione delle fattispecie introdotte dallo schema di decreto, nonché la moltiplicazione delle aggravanti, possono rendere difficile l'individuazione del confine tra illecito grave e minore, con il rischio di un aumento della discrezionalità giudiziale;

lo schema di decreto rafforza il ricorso a fattispecie di pericolo, sganciate dalla immediata rilevabilità ed attualità del danno, purché il rischio non sia "irrilevante", accentuando così la funzione preventiva del diritto penale ambientale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in via generale:

- valuti il Governo l'impatto derivante dalla formulazione di alcune fattispecie rispetto ai principi fondamentali del diritto penale, tra cui la legalità, la determinatezza, la proporzionalità e l'offensività;

- valuti il Governo di affiancare alle nuove fattispecie di reato e all'inasprimento del quadro sanzionatorio dei reati esistenti, anche il potenziamento degli strumenti amministrativi premiali quali il procedimento di estinzione delle contravvenzioni e l'ampliamento dei casi di ravvedimento operoso dinanzi a situazioni di contaminazione ambientale (in linea con il considerando n. 4 della direttiva, che prevede che la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l'ambiente);

- valuti il Governo, al fine di rispondere alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1203 (come anche richiamato nel considerando n. 6 della medesima) secondo cui gli Stati membri dovrebbero perseguire penalmente determinate condotte illecite, di armonizzare maggiormente i tipi e i livelli di sanzione, intervenire sul contenuto definitorio delle norme in materia di inquinamento ambientale, di pericolo colposo di inquinamento e disastro, e coordinare, secondo logiche di una reale progressione di offensività, le nuove fattispecie di disastri e reati ambientali, anche alla luce del recente decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (cosiddetto decreto-legge "Terra dei Fuochi"), che è intervenuto inasprendo le sanzioni contro i reati ambientali e il traffico illecito di rifiuti;

in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5:

- valuti il Governo di attenuare le modifiche all'articolo 452-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che prevedono l'inserimento del concetto di "habitat" quale oggetto autonomo di tutela - definito come ambiente di ZPS e SIC dall'articolo 2 del medesimo schema. La definizione introdotta nel codice penale, infatti, rischia di generare conseguenze rilevanti in quanto l'individuazione del perimetro reale degli habitat protetti non è sempre semplice, in particolare nelle aree di sovrapposizione tra sfruttamento agricolo, venatorio e silvo-pastorale, con il rischio di dar luogo ad una responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 452-bis del codice penale come modificato, del tutto inconsapevole;

- valuti il Governo di rivedere la definizione normativa della nozione di «abusivamente» di cui all'articolo 452-quinquiesdecies del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, in quanto rappresenta un elemento critico. Anche con riferimento all'articolo 2 della direttiva, valuti pertanto il Governo di riformulare la disposizione riducendo il concetto di "abusività" al minimo esigibile dalla Direttiva, limitandolo a violazioni di disposizioni legislative dell'Unione Europea e dei relativi decreti attuativi, escludendo le fonti regolamentari e amministrative, con ciò preservando la separazione tra illegalità amministrativa e penale e riducendo l'incertezza. Si ritiene infatti opportuno evitare il rischio che il giudice penale sia chiamato a sindacare la legittimità sostanziale di atti amministrativi, rendendo incerti i confini tra giurisdizione penale e amministrativa, nonché incidendo sul principio di affidamento degli operatori economici autorizzati. Se tale estensione è infatti una scelta nazionale di massima tutela, potrebbe rivelarsi potenzialmente incompatibile con i principi di proporzionalità e certezza del diritto unionale;

- valuti il Governo, in relazione alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema, di integrare la rubrica dell'articolo 452-ter del codice penale, a seguito dell'introduzione, nell'articolo medesimo, del reato di commercio di prodotti inquinanti a fianco del reato di inquinamento ambientale;

in relazione all'articolo 6:

- valuti il Governo di inserire una disposizione diretta a chiarire le cause di non punibilità dei reati colposi, anche in considerazione dell'adozione delle Best Available Techniques (cd. BAT, le migliori tecniche disponibili);

- valuti il Governo di introdurre una disposizione per chiarire - attraverso la modifica dell'articolo 452-undecies del codice penale in materia di confisca - che «l'istituto della confisca per i delitti previsti nel presente Titolo VI-bis e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto allo smaltimento o recupero dei rifiuti, alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 452-decies»;

- valuti il Governo di introdurre modifiche all'articolo 452-duodecies del codice penale al fine chiarire che «fuori dai casi di cui all'articolo 452-decies, quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice» e, conseguentemente, prevedere la soppressione del vigente secondo comma dell'articolo citato laddove dispone che al ripristino dello stato dei luoghi si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di ripristino ambientale;

in relazione all'articolo 10:

- valuti il Governo di prevedere, al comma 3, che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel "Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale", possa avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

in relazione all'articolo 11:

- valuti il Governo di specificare che la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali è predisposta dal Governo, che ne trasmette lo schema alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.