Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 297 del 10/03/2026
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RISOLUZIONE APPROVATA - ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00036
(DOC. XXIV, N. 40)
La 6ª Commissione permanente,
premesso che:
il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e più volte oggetto di modifiche e revisioni;
esso ha innovato profondamente il rapporto tra fisco e contribuente, segnando una svolta nella semplificazione reale delle procedure, negli adempimenti e nella stessa determinazione dell'imposta da versare. Insieme al concordato preventivo biennale e alla rateizzazione dei versamenti dei carichi fiscali costituisce un istituto caratterizzante l'attuale politica fiscale;
per usufruire del regime forfettario il contribuente deve dichiarare ricavi non superiori a 85.000 euro (come previsto dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014): tale requisito non rappresenta una soglia ottimale, ma rende più appetibile il regime agevolato in origine pensato per micro imprese e con una soglia molto più bassa;
premesso, altresì, che:
il comma 55 dell'articolo 1 esclude i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale dal computo delle somme percepite ai fini dell'individuazione del requisito soglia di fatturato;
in altri termini, il legislatore ha correttamente previsto che una modifica ex post delle componenti positive che possono incidere sul fatturato annuo non sia presa in considerazione e non rilevi per determinare il superamento del limite, data la natura eminentemente collaborativa dello scambio di informazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale per determinare gli ISA (collaborazione sulla quale si fonda anche l'istituto del concordato preventivo biennale);
considerato che:
i casi previsti dal citato comma 55 hanno carattere tassativo, va valutata l'interpretazione conseguente delle disposizioni finalizzate al permanere del regime forfettario e cioè che qualsiasi compenso percepito o ricavo conseguito nel corso dell'anno di imposta rientra nel calcolo del limite di fatturato secondo un principio di cassa, anche se tali elementi derivino da erronea indicazione del contribuente ovvero per erronea fatturazione del committente. In caso di erronea indicazione del contribuente, ancorché sanata con una dichiarazione di rettifica e mediante ravvedimento operoso, ovvero di erronea erogazione del committente, anche in caso di somme restituite dal contribuente, appare opportuno che il regime forfettario possa essere preservato;
preso atto infine delle dichiarazioni del rappresentante del Governo nel corso della seduta del 10 marzo 2026, relativo all'adozione di una linea interpretativa più favorevole al contribuente (vedi risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 26/2026 e rettifica della risposta n. 68/2026);
impegna il Governo:
ad adottare uno strumento di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze per considerare la rettifica o il ravvedimento operoso relativi ad erronea dichiarazione dei redditi, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite, come comportamenti del contribuente indicativi della buona fede e adeguati per rendere legittimo l'accoglimento della richiesta di ricalcolo del requisito.