Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 297 del 10/03/2026
Azioni disponibili
6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
297ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,35.
ATTI DI INDIRIZZO
(7-00036) GARAVAGLIA - Sul computo delle somme utili per rispettare i limiti al regime fiscale forfettario degli autonomi
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 40)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.
Il sottosegretario FRENI esprime apprezzamento per l'atto di indirizzo presentato e valuta favorevolmente gli impegni contenuti nel documento in esame.
Fa presente, tuttavia, che la risoluzione origina da una questione sollevata dalla risposta ad un interpello concernente il regime forfettario in caso di superamento del limite degli 85.000 euro di fatturato per eventi non attribuibili al contribuente successivamente rettificata dall'Agenzia con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026.
Rimette, quindi, alla valutazione della Presidenza l'indicazione circa il seguito dell'esame, visto il sostanziale superamento della questione.
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), presentatore della risoluzione, si dichiara soddisfatto per la pronta rettifica posta in essere dall'Agenzia e ritiene comunque valido e opportuno porre in votazione la risoluzione presentata, aggiornata rispetto a tale sopravvenuto orientamento, ma comunque finalizzata in termini generali a dare un indirizzo volto a improntare l'attività dell'Agenzia in modo da considerare positivamente elementi di rettifica o di ravvedimento, laddove i comportamenti del contribuente risultino indicativi di buona fede e di leale collaborazione.
La Commissione prende atto.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la risoluzione è approvata nel testo pubblicato in allegato.
(7-00037) TURCO e altri - Sullo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento e dell'euro digitale
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.
Il sottosegretario FRENI chiede un rinvio dell'esame dello strumento di indirizzo per completare gli approfondimenti di merito.
Il presidente GARAVAGLIA rinvia il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1495) MATERA e Anna Maria FALLUCCHI. - Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 febbraio.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 27 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.
Fa, inoltre, presente che successivamente l'emendamento 1.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1495/2/6, pubblicato in allegato.
In risposta ad un quesito del senatore CROATTI (M5S), il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti potranno essere illustrati e valutati nella seduta del 25 marzo, dando quindi tempo al relatore e al Governo di predisporre i pareri sugli emendamenti presentati. Rimarca quindi che tale attività istruttoria non è stata ancora compiuta.
Il seguito della discussione è rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che, anche in relazione ai lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata domani, mercoledì 11 marzo, alle ore 9,30, non avrà più luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.
RISOLUZIONE APPROVATA - ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00036
(DOC. XXIV, N. 40)
La 6ª Commissione permanente,
premesso che:
il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e più volte oggetto di modifiche e revisioni;
esso ha innovato profondamente il rapporto tra fisco e contribuente, segnando una svolta nella semplificazione reale delle procedure, negli adempimenti e nella stessa determinazione dell'imposta da versare. Insieme al concordato preventivo biennale e alla rateizzazione dei versamenti dei carichi fiscali costituisce un istituto caratterizzante l'attuale politica fiscale;
per usufruire del regime forfettario il contribuente deve dichiarare ricavi non superiori a 85.000 euro (come previsto dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014): tale requisito non rappresenta una soglia ottimale, ma rende più appetibile il regime agevolato in origine pensato per micro imprese e con una soglia molto più bassa;
premesso, altresì, che:
il comma 55 dell'articolo 1 esclude i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale dal computo delle somme percepite ai fini dell'individuazione del requisito soglia di fatturato;
in altri termini, il legislatore ha correttamente previsto che una modifica ex post delle componenti positive che possono incidere sul fatturato annuo non sia presa in considerazione e non rilevi per determinare il superamento del limite, data la natura eminentemente collaborativa dello scambio di informazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale per determinare gli ISA (collaborazione sulla quale si fonda anche l'istituto del concordato preventivo biennale);
considerato che:
i casi previsti dal citato comma 55 hanno carattere tassativo, va valutata l'interpretazione conseguente delle disposizioni finalizzate al permanere del regime forfettario e cioè che qualsiasi compenso percepito o ricavo conseguito nel corso dell'anno di imposta rientra nel calcolo del limite di fatturato secondo un principio di cassa, anche se tali elementi derivino da erronea indicazione del contribuente ovvero per erronea fatturazione del committente. In caso di erronea indicazione del contribuente, ancorché sanata con una dichiarazione di rettifica e mediante ravvedimento operoso, ovvero di erronea erogazione del committente, anche in caso di somme restituite dal contribuente, appare opportuno che il regime forfettario possa essere preservato;
preso atto infine delle dichiarazioni del rappresentante del Governo nel corso della seduta del 10 marzo 2026, relativo all'adozione di una linea interpretativa più favorevole al contribuente (vedi risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 26/2026 e rettifica della risposta n. 68/2026);
impegna il Governo:
ad adottare uno strumento di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze per considerare la rettifica o il ravvedimento operoso relativi ad erronea dichiarazione dei redditi, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite, come comportamenti del contribuente indicativi della buona fede e adeguati per rendere legittimo l'accoglimento della richiesta di ricalcolo del requisito.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1495
G/1495/1/6
La 6a Commissione Finanze e Tesoro,
in sede di esame del disegno di legge "Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne" (AS 1495),
premesso che:
il provvedimento in esame introduce nel testo unico delle imposte sui redditi, un nuovo articolo 24-quater, volto a disciplinare un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di pensioni erogate da enti previdenziali italiani che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia da Paesi non appartenenti all'Unione europea, stabilendosi in comuni ricompresi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
l'obiettivo del provvedimento è, pertanto, quello di favorire il ripopolamento e il rafforzamento socio-economico dei comuni delle aree interne, attraverso l'attrazione di soggetti percettori di reddito stabile;
valutato che:
il ripopolamento non è semplicemente un dato statistico ma si traduce nella necessità di rafforzare in modo stabile e continuativo i servizi pubblici;
come emerso anche nel corso delle audizioni svolte in Commissione Finanze, la semplice agevolazione fiscale per i titolari di redditi di pensione che trasferiscono la propria residenza fiscale nelle aree interne, non si traduce in incentivo concreto al ripopolamento;
impegna il Governo:
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, un piano organico di misure volte a migliorare il rilancio strutturale e infrastrutturale che vada oltre il mero risparmio sulle imposte,
ad individuare strumenti per favorire coloro che da sempre vivono nelle zone montane e interne del Paese, al fine di evitare la migrazione verso contesti più favorevoli.
G/1495/2/6 (già em. 1.0.3)
«Art. 1
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne" (AS 1495)
premesso che:
l'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, stabilisce specifiche disposizioni fiscali relative al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO;
le pensioni corrisposte a tale personale costituiscono una forma di retribuzione differita derivante dal servizio prestato presso organismi internazionali dell'Alleanza Atlantica;
l'assenza di un'esplicita disciplina fiscale uniforme può determinare incertezze interpretative e trattamenti non omogenei per i soggetti percettori fiscalmente residenti in Italia;
appare pertanto opportuno chiarire il regime fiscale applicabile alle pensioni corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, in quanto retribuzione differita, siano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle relative addizionali regionali e comunali per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961.
Art. 1
1.3
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 1, sostituire le parole: « con aliquota del 4 per cento» con le seguenti: « pari all'aliquota prevista per la parte dei redditi già sottoposti a tassazione in Italia,»
1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 24-quater», comma 2, sostituire le parole da: «dei comuni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole da: «comuni» fino a «aree interne» con le seguenti: «piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Al Titolo, sopprimere le seguenti parole: «inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne».
1.6
Al comma 1, capoverso «Art. 24-quater», comma 2, sostituire le parole da: «dei comuni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158».
Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole da: «comuni» fino a «aree interne» con le seguenti: «piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158».
Al Titolo, sopprimere le seguenti parole: «inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne».
1.7
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 2, sostituire le parole: « nei cinque periodi d'imposta precedenti» con le seguenti: « nei quindici periodi d'imposta precedenti»
1.8
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 2, dopo le parole: « da Paesi non appartenenti all'Unione europea» aggiungere le seguenti: « e non inseriti nella Lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative o da Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999»
1.9
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 2, sostituire le parole: « 3.000 abitanti» con le seguenti: « 1.000 abitanti.»
1.10
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 2, le parole: « 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti»
1.12
Al comma 1, capoverso Art.24-quater, comma 3, sostituire le parole: « lo Stato o gli Stati in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima del trasferimento» con le seguenti: « tutti gli Stati in cui hanno avuto residenza fiscale prima del trasferimento, ai fini della verifica di eventuali residenze fiscali in Paesi inseriti nella Lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative o in Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 »
1.14
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 4, sostituire le parole: « quindici periodi d'imposta successivi» con le seguenti: « il periodo d'imposta successivo»
1.15
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 4, sostituire le parole: « quindici periodi d'imposta» con le seguenti: « due periodi d'imposta»
1.17
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 5, dopo le parole: « ed ha effetto» aggiungere le seguenti: « previo espletamento dei controlli in relazione alla eventuale residenza fiscale in Paesi inseriti nella Lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative o in Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999»
1.18
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 6, sostituire le parole: « il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.» con le seguenti: « entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1.»
1.20
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 7, dopo le parole: « L'opzione di cui al comma 1» aggiungere la seguente: « non».
1.21
Al comma 1, capoverso Art. 24-quater, comma 7, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: « salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. »
1.22
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al comma 167 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il requisito contributivo minimo di venti anni può essere conseguito anche mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli maturati in Paesi UE, EFTA, SEE o extracomunitari convenzionati."
1.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Agevolazioni per la condivisione abitativa volontaria in età matura)
1. Al fine di favorire la nascita di progetti di condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di due o più persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, i piccoli Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono concedere, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'esonero totale o parziale, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo ovvero della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da determinarsi in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota b metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
2. L'esonero totale o parziale di cui al comma 1 è riconosciuto ai titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da enti previdenziali italiani, pubblici o privati, che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5 del presente articolo, e che trasferiscono la propria residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a uno dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
3. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano finalizzate al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per progetti di condivisione abitativa di cui al presente articolo, spetta, con decorrenza a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2027, una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento per le spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
4. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria", con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato alla copertura finanziaria dei progetti volti alla realizzazione e al mantenimento della condivisione abitativa volontaria di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le pensioni corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi NATO)
1. In attuazione dell'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle addizionali regionali e comunali relative, a condizione che il percipiente sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo testo unico.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»
1.0.3 (Trasformato nell'ordine del giorno G/1495/2/6)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art 1-bis.
(Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le pensioni corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi NATO)
1. In conformità con l'articolo 8, lettera c), dell'Accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, le pensioni, di qualsiasi natura e denominazione, in quanto retribuzione differita, corrisposte al personale a statuto internazionale degli organismi della NATO, ivi comprese quelle erogate dal Consiglio Atlantico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle addizionali regionali e comunali relative, a condizione che il percipiente sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del medesimo testo unico.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2027.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Monitoraggio e relazione al Parlamento)
1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sulla efficacia delle misure di cui all'articolo 1, con particolare riferimento al numero dei titolari di reddito da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), che trasferiscono la propria residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.».