Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 444 del 03/03/2026

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (FdI), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il testo del decreto-legge si compone di 33 articoli, suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 contiene misure per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi e strumenti atti a offendere.

Attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, il comma 1 inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a otto centimetri e assimila particolari strumenti (es. coltelli a scatto o "a farfalla") alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. Prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-bis in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Dispone, inoltre, un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori di strumenti da punta o da taglio atti a offendere e prescrive per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età dell'acquirente, dettando le sanzioni in caso di trasgressione. Il comma 2 inserisce l'alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e il porto di armi per cui non è ammessa licenza nel novero di reati ostativi dell'ingresso legale in Italia dello straniero. Il comma 3 dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 123 del 2023, in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore e di sanzioni a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 3, attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (articolo 628-bis del codice penale), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi. Prevede altresì che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni nell'ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata (dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991) si applichi anche in relazione al reato di rapina aggravata di cui al nuovo articolo 628-bis c.p.. Infine, inserisce il riferimento al nuovo articolo 628-bis c.p. nell'elenco dei reati per i quali i benefici penitenziari, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso (c.d. DASPO urbano), ampliandone l'ambito soggettivo e oggettivo e attribuendo al prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di individuare ulteriori zone urbane caratterizzate da situazioni di particolare criticità. La disposizione prevede l'applicazione delle misure anche nei confronti di soggetti denunciati o condannati per determinati reati e introduce specifiche previsioni per i minori ultraquattordicenni, nonché un coordinamento della durata dei provvedimenti. È inoltre introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita per il reato di danneggiamento aggravato commesso in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 5 modifica il testo unico sugli stupefacenti, introducendo la previsione della confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali: rifinanziamento delle iniziative per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza; incremento del Fondo per la sicurezza urbana; incentivi per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.

L'articolo 7 reca una serie di misure volte, da un lato, a estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, a introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di dodici ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare, novella il codice della strada, al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga, mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Inoltre, innova il codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche alla predetta fattispecie di reato.

L'articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sul codice penale.

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 18 del testo unico, trasformando in un illecito amministrativo, soggetto a una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, il mancato preavviso all'autorità in occasione di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, attualmente sanzionato con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro. Si estende espressamente la punibilità anche a coloro i quali - senza darne preavviso all'Autorità - siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Si sostituiscono le pene dell'arresto fino a un anno e l'ammenda da 206 a 413 euro, attualmente previste per l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di tempo e di luogo imposte dal questore, con una sanzione amministrativa pecuniaria di entità compresa tra 1.000 e 12.000 euro. L'articolo 18 del testo unico viene ulteriormente ampliato, mediante l'inserimento di quattro nuovi commi volti a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica durante lo svolgimento delle riunioni: si introduce, infatti, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro per il mancato rispetto degli itinerari stabiliti o delle limitazioni alla circolazione, qualora ne derivi un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, applicando tale sanzione anche a chi intralci il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente. È sanzionato, poi, con una multa da 500 a 3.000 euro, chiunque turbi il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza, prevedendo un sensibile aggravamento (da 2.000 a 10.000 euro), qualora la turbativa sia posta in essere da soggetti travisati o in possesso di strumenti atti a offendere. Le sanzioni amministrative sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà in caso di reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 18 nel biennio, ovvero nel caso di contestazione di tre violazioni anche diverse, in un quinquennio. La competenza a irrogare le predette sanzioni amministrative spetta al prefetto e le entrate derivanti dall'applicazione delle medesime sono destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile. La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 24, terzo comma, del TULPS, convertendo in illecito amministrativo - con una sanzione pecuniaria tra 2.000 e 20.000 euro -l'inottemperanza all'ordine di discioglimento di una riunione, attualmente sanzionato con l'arresto da un mese a un anno e l'ammenda. Da ultimo, il comma 2 interviene sul codice penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio per il reato di "Grida e manifestazioni sediziose" previsto dall'articolo 654. In luogo della sanzione amministrativa pecuniaria previgente, compresa tra 103 e 619 euro, si stabilisce una cornice edittale che muove da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 2.400 euro.

L'articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il giudice, contestualmente alla sentenza di condanna per gravi delitti commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico, ha la facoltà di imporre al reo il divieto di partecipare a pubbliche riunioni o assembramenti della medesima natura. La durata del divieto è fissata entro un intervallo compreso tra uno e tre anni; qualora la pena inflitta superi tale limite, l'interdizione è parametrata alla durata della sanzione irrogata, entro il limite massimo di dieci anni. Il comma 2 consente al giudice di disporre altresì la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Il comma 3 attribuisce al questore un potere di vigilanza attiva: laddove sussistano specifiche ragioni di pericolosità, l'autorità di pubblica sicurezza può imporre al condannato l'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia in orari definiti nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto, con modalità applicative che non pregiudichino i diritti fondamentali alla salute, alla mobilità e al lavoro. Il comma 4 delinea il perimetro delle garanzie procedurali e giurisdizionali relative alla prescrizione dell'obbligo di comparizione personale presso un ufficio di polizia, misura che il questore può adottare nei confronti dei soggetti già colpiti dal divieto di partecipazione a pubbliche riunioni ai sensi del comma 3. Infine, il comma 5 dispone che, in caso di violazione del divieto di partecipazione o dell'obbligo di comparizione, la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale - che punisce l'inosservanza delle pene accessorie con la reclusione da due a sei mesi - venga raddoppiata.

L'articolo 11, modificando l'articolo 583-quater del codice penale e l'articolo 380 del codice di procedura penale, integra il reato di lesioni personali, sanzionando le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici e in danno del personale ferroviario nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni e prevedendo che, in tali casi, si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

L'articolo 12 interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria. In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di un'evidente causa di giustificazione, introducendo l'istituto della cd. annotazione preliminare. Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il pubblico ministero in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.

L'articolo 13 prescrive, che con decreto del Ministro della giustizia, sia data attuazione all'istituzione del registro per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1 c.p.p.. Inoltre, esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al predetto personale.

L'articolo 15 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, estendendola anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose, nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

L'articolo 16 reca modifiche alla disciplina concernente i c.d. permessi di necessità - concessi in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del detenuto per recarsi a visitare l'infermo, ovvero, in via eccezionale, per eventi familiari di particolare gravità - sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-bis o.p., sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia.

Gli articoli da 17 a 19 recano previsioni inerenti al personale della Polizia di Stato. Più nel dettaglio, si dispone in materia di accertamenti concorsuali e requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, di concorsi interni della Polizia di Stato e di accesso al ruolo degli ispettori.

L'articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme riguardanti il personale dell'Arma.

L'articolo 21 autorizza il Corpo della guardia di finanza a indire concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2027, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario. Inoltre, espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione dal concorso per la selezione dei partecipanti al corso per la promozione a finanziere e in relazione al reclutamento degli ufficiali e dei marescialli del Corpo.

Gli articoli da 22 a 25 riguardano il personale del Corpo di polizia penitenziaria, con particolare riferimento alle procedure di accesso alle qualifiche di vice sovrintendente e di ispettore superiore, al corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario, all'accesso al ruolo degli ispettori e alle indennità di presenza.

L'articolo 26 autorizza il Ministero dell'interno, con le modalità ivi indicate, a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici e ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 27 dispone che le amministrazioni pubbliche definiscano un programma di assunzione delle vittime - con invalidità pari o superiore all'80 per cento - del dovere, del terrorismo e delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da Covid-19, se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista, nonché dei familiari superstiti. Prevede altresì, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Inoltre, riconosce alle vittime del dovere e ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, per un massimo di diciotto ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

L'articolo 28 introduce l'obbligo, per lo straniero detenuto o internato, di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre elementi in proprio possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito, con valutazione dell'omessa cooperazione ai fini del giudizio di pericolosità.

L'articolo 29 disciplina il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, nonché il provvedimento di espulsione connesso alla violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore e le modalità di trattamento dei dati riguardanti i soggetti che attraversano le frontiere.

L'articolo 30 autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e il trattenimento dei cittadini stranieri. Prevede, inoltre, la possibilità di notificare gli atti ai richiedenti asilo anche per mezzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20 milioni di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel contesto dell'Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

L'articolo 32 prevede la possibilità per il Ministero dell'interno di affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

L'articolo 33, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità per l'assegnazione del provvedimento in titolo alla sola 1ª Commissione, contrariamente ai precedenti provvedimenti in materia di sicurezza assegnati alle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

Il PRESIDENTE osserva come, presumibilmente, l'assegnazione sia motivata da ragioni di semplificazione nell'esame del provvedimento, anche alla luce delle difficoltà organizzative correlate sia alla gestione dei lavori delle Commissioni riunite sia alla riduzione del numero dei parlamentari disposta con la legge costituzionale n. 1 del 2020.

Sulle modalità di prosieguo dell'esame si apre un dibattito in cui intervengono i senatori CATALDI (M5S), DE CRISTOFARO (Misto-AVS), DE PRIAMO (FdI) e TOSATO (LSP-PSd'Az).

All'esito del dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 15 di domani, mercoledì 4 marzo, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, nel numero massimo di due per gruppo.

Allo svolgimento delle audizioni sarà poi dedicata la giornata di martedì 10 marzo, a partire dalle 9,30.

Le successive sedute della prossima settimana saranno dedicate allo svolgimento della discussione generale.

Propone infine di fissare alle ore 16 di martedì 17 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.