Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 295 del 03/03/2026

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), in qualità di presentatore della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e più volte oggetto di modifiche e revisioni; esso ha innovato profondamente il rapporto tra fisco e contribuente, segnando una svolta nella semplificazione reale delle procedure, negli adempimenti e nella stessa determinazione dell'imposta da versare. Insieme al concordato preventivo biennale e alla rateizzazione dei versamenti dei carichi fiscali costituisce un istituto caratterizzante l'attuale politica fiscale. Com'è noto, prosegue il relatore, per usufruire del regime forfettario il contribuente deve dichiarare ricavi non superiori a 85.000 euro (come previsto dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014): tale requisito non rappresenta una soglia ottimale, ma rende più appetibile il regime agevolato in origine pensato per micro imprese e con una soglia molto più bassa. Occorre tener presente che il comma 55 dell'articolo 1 esclude i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale dal computo delle somme percepite ai fini dell'individuazione del requisito soglia di fatturato perché il legislatore ha correttamente previsto che una modifica ex post delle componenti positive che possono incidere sul fatturato annuo non sia presa in considerazione e non rilevi per il calcolo dello sforamento del limite, data la natura eminentemente collaborativa dello scambio di informazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale per determinare gli ISA (collaborazione sulla quale si fonda anche l'istituto del concordato preventivo biennale).

Considerato che i casi previsti dal citato comma 55 hanno carattere tassativo, va valutata l'interpretazione conseguente del regime forfettario e cioè che qualsiasi compenso percepito o ricavo conseguito nel corso dell'anno di imposta rientra nel calcolo del limite di fatturato secondo un principio di cassa, anche se tali elementi derivino da erronea indicazione del contribuente ovvero per erronea fatturazione del committente. Da tale interpretazione, da ultimo ribadita dalla risposta n. 26/2026 fornita dall'Agenzia delle entrate all'interpello avente ad oggetto il regime forfettario e i compensi erroneamente percepiti, discende che, in caso di erronea indicazione del contribuente, ancorché sanata con una dichiarazione di rettifica e mediante ravvedimento operoso, ovvero di erronea erogazione del committente, anche in caso di somme restituite dal contribuente, quest'ultimo perda il beneficio del regime forfettario; tale esito, frutto di un rigido anche se, in via teorica, legittimo criterio interpretativo, non appare in linea con il principio della collaborazione e della buona fede di cui all'articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente.

La risoluzione, quindi, intende impegnare il Governo ad adottare uno strumento di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze volto a sollecitare un'azione amministrativa improntata anche al principio di autotutela di cui agli articolo 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, o comunque a considerare la rettifica o il ravvedimento operoso relativi ad erronea dichiarazione dei redditi, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite, come comportamenti del contribuente indicativi della buona fede e adeguati per rendere legittimo l'accoglimento della richiesta di ricalcolo del requisito. Si tratta di una strada preferibile anche se la risoluzione prospetta, in subordine, un intervento legislativo finalizzato ad ampliare il dettato del comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo l'indicazione esposta in precedenza, prevedendo pertanto l'esclusione delle somme indebitamente percepite e restituite ovvero oggetto di revisione e correzione della dichiarazione per erronea indicazione dal computo delle cifre percepite e del fatturato conseguito ai fini del rispetto del requisito degli 85.000 euro.

Interviene la sottosegretaria SAVINO, a giudizio della quale la risoluzione ha come obiettivo il miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente e, come tale, è allo studio degli uffici ministeriali: chiede pertanto un breve rinvio dell'esame ai fini di una rapida conclusione dell'iter nel segno prospettato dallo strumento di indirizzo.