Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 295 del 03/03/2026
Azioni disponibili
6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 3 MARZO 2026
295ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,35.
ATTI DI INDIRIZZO
(7-00036) GARAVAGLIA - Sul computo delle somme utili per rispettare i limiti al regime fiscale forfettario degli autonomi
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), in qualità di presentatore della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni in possesso di determinati requisiti, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e più volte oggetto di modifiche e revisioni; esso ha innovato profondamente il rapporto tra fisco e contribuente, segnando una svolta nella semplificazione reale delle procedure, negli adempimenti e nella stessa determinazione dell'imposta da versare. Insieme al concordato preventivo biennale e alla rateizzazione dei versamenti dei carichi fiscali costituisce un istituto caratterizzante l'attuale politica fiscale. Com'è noto, prosegue il relatore, per usufruire del regime forfettario il contribuente deve dichiarare ricavi non superiori a 85.000 euro (come previsto dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014): tale requisito non rappresenta una soglia ottimale, ma rende più appetibile il regime agevolato in origine pensato per micro imprese e con una soglia molto più bassa. Occorre tener presente che il comma 55 dell'articolo 1 esclude i componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini della determinazione degli indici di affidabilità fiscale dal computo delle somme percepite ai fini dell'individuazione del requisito soglia di fatturato perché il legislatore ha correttamente previsto che una modifica ex post delle componenti positive che possono incidere sul fatturato annuo non sia presa in considerazione e non rilevi per il calcolo dello sforamento del limite, data la natura eminentemente collaborativa dello scambio di informazioni tra contribuenti e amministrazione fiscale per determinare gli ISA (collaborazione sulla quale si fonda anche l'istituto del concordato preventivo biennale).
Considerato che i casi previsti dal citato comma 55 hanno carattere tassativo, va valutata l'interpretazione conseguente del regime forfettario e cioè che qualsiasi compenso percepito o ricavo conseguito nel corso dell'anno di imposta rientra nel calcolo del limite di fatturato secondo un principio di cassa, anche se tali elementi derivino da erronea indicazione del contribuente ovvero per erronea fatturazione del committente. Da tale interpretazione, da ultimo ribadita dalla risposta n. 26/2026 fornita dall'Agenzia delle entrate all'interpello avente ad oggetto il regime forfettario e i compensi erroneamente percepiti, discende che, in caso di erronea indicazione del contribuente, ancorché sanata con una dichiarazione di rettifica e mediante ravvedimento operoso, ovvero di erronea erogazione del committente, anche in caso di somme restituite dal contribuente, quest'ultimo perda il beneficio del regime forfettario; tale esito, frutto di un rigido anche se, in via teorica, legittimo criterio interpretativo, non appare in linea con il principio della collaborazione e della buona fede di cui all'articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente.
La risoluzione, quindi, intende impegnare il Governo ad adottare uno strumento di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze volto a sollecitare un'azione amministrativa improntata anche al principio di autotutela di cui agli articolo 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, o comunque a considerare la rettifica o il ravvedimento operoso relativi ad erronea dichiarazione dei redditi, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite, come comportamenti del contribuente indicativi della buona fede e adeguati per rendere legittimo l'accoglimento della richiesta di ricalcolo del requisito. Si tratta di una strada preferibile anche se la risoluzione prospetta, in subordine, un intervento legislativo finalizzato ad ampliare il dettato del comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo l'indicazione esposta in precedenza, prevedendo pertanto l'esclusione delle somme indebitamente percepite e restituite ovvero oggetto di revisione e correzione della dichiarazione per erronea indicazione dal computo delle cifre percepite e del fatturato conseguito ai fini del rispetto del requisito degli 85.000 euro.
Interviene la sottosegretaria SAVINO, a giudizio della quale la risoluzione ha come obiettivo il miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente e, come tale, è allo studio degli uffici ministeriali: chiede pertanto un breve rinvio dell'esame ai fini di una rapida conclusione dell'iter nel segno prospettato dallo strumento di indirizzo.
La senatrice TAJANI (PD-IDP), ricorda che la propria parte politica aveva già presentato un'interrogazione su un'analoga questione (n. 3-01477): chiede quindi alla Presidenza di poter affrontare congiuntamente i due documenti, vista la disponibilità del Governo.
Il PRESIDENTE si riserva di verificare e chiede al Governo di rispondere alla sollecitazione della senatrice Tajani.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(7-00037) TURCO e altri - Sullo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento e dell'euro digitale
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore TURCO (M5S) illustra il contenuto della risoluzione in titolo, sottoscritta anche dai senatori Cristina Tajani e Magni, evidenziando che i sistemi e strumenti di pagamento costituiscono una componente essenziale delle infrastrutture critiche di un sistema economico e rappresentano un elemento centrale della sovranità economica e finanziaria. Ricordato che il mercato europeo dei pagamenti elettronici risulta fortemente dipendente da operatori extraeuropei, in particolare statunitensi, che controllano quote predominanti dei circuiti di pagamento con carta, osserva che tale dipendenza determina una vulnerabilità strutturale del sistema economico europeo, esponendo cittadini, imprese e istituzioni al rischio di interruzioni o limitazioni operative derivanti da decisioni adottate in contesti giuridici e politici esterni all'Unione europea come evidenziato da recenti vicende internazionali. La crescente digitalizzazione dell'economia e la progressiva riduzione dell'uso del contante, inoltre, rendono sempre più strategico il controllo delle infrastrutture digitali di pagamento e il rafforzamento dell'autonomia strategica europea nel settore finanziario come obiettivo prioritario nelle politiche dell'Unione europea, anche alla luce delle trasformazioni del contesto geopolitico globale.
A suo avviso va considerata anche che la mancanza di un circuito europeo pienamente autonomo limita la capacità dell'Unione europea di esercitare una piena sovranità monetaria e finanziaria e che la dipendenza da operatori extra UE comporta un trasferimento di valore economico e di dati strategici al di fuori dello spazio europeo. Lo sviluppo di infrastrutture europee di pagamento rappresenta una condizione necessaria per rafforzare la resilienza del sistema finanziario e la competitività dell'economia europea; l'accesso ai sistemi di pagamento costituisce una condizione essenziale per la piena integrazione e partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale, e la crescente digitalizzazione dei servizi finanziari richiede infrastrutture inclusive capaci di evitare nuove forme di esclusione. L'affidamento dei processi di innovazione e digitalizzazione esclusivamente ad attori privati, in particolare non europei, rischia di accentuare disuguaglianze nell'accesso ai servizi finanziari e di ridurre la capacità pubblica di garantire universalità e neutralità delle infrastrutture di pagamento. In tale contesto, il progetto dell'euro digitale promosso dalla Banca centrale europea può costituire un'infrastruttura pubblica europea capace di garantire autonomia, sicurezza e riduzione dei costi delle transazioni, di rafforzare la sovranità monetaria dell'Unione, configurandosi come complemento al contante e ai servizi di pagamento privati e contribuendo a garantire accesso universale ai servizi finanziari. La realizzazione di un ecosistema europeo dei pagamenti contribuisce a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e la stabilità del sistema economico.
Poiché la costruzione di un'infrastruttura europea dei pagamenti rappresenta una scelta strategica necessaria per ridurre la dipendenza tecnologica e finanziaria da attori esterni per promuovere una visione europea della finanza digitale fondata su principi di autonomia, sicurezza, trasparenza e tutela dei dati. La risoluzione impegna il Governo a sostenere con determinazione nelle sedi comunitarie tutte le iniziative volte a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione europea nel settore dei sistemi di pagamento e delle infrastrutture finanziarie digitali, promuovendo l'adozione di soluzioni tecnologiche sviluppate nello spazio europeo. Essa è volta altresì a incoraggiare politiche europee finalizzate allo sviluppo di un'infrastruttura europea dei pagamenti indipendente e interoperabile, capace di rafforzare la resilienza dei sistemi finanziari, ridurre la dipendenza da operatori extraeuropei e i rischi sistemici derivanti da tale dipendenza tecnologica e operativa. Impegna infine il Governo a sostenere il progetto dell'euro digitale quale infrastruttura pubblica europea strategica, riconoscendone il ruolo di strumento di sovranità monetaria europea, complemento alla moneta stampata e ai servizi di pagamento privati, capace di garantire accessibilità universale, inclusione finanziaria e tutela della privacy e promuovere iniziative volte a garantire che la digitalizzazione dei servizi finanziari avvenga nel rispetto dei principi di inclusione finanziaria, accessibilità universale e tutela dei diritti economici dei cittadini.
La sottosegretaria SAVINO assicura che il Governo approfondirà le questioni poste dalla risoluzione e ne chiede il rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.
Il senatore TURCO (M5S), interviene in discussione generale, rilevando tre aspetti critici del decreto legislativo, che presenta peraltro elementi valutati positivamente. Lo schema di decreto favorisce fenomeni di concentrazione del governo societario, non contrasta fenomeni di delisting e in qualche misura riduce le tutele per i piccoli azionisti. Preannuncia pertanto il voto di astensione da parte della propria parte politica.
La senatrice TAJANI (PD-IDP), con motivazioni analoghe a quelle esposte dal senatore Turco, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.
Il PRESIDENTE preannuncia che la Commissione procederà alla votazione del parere nella seduta di domani.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE PER DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori non avrà luogo. È nuovamente convocata domani, mercoledì 4 marzo, al termine della seduta plenaria delle ore 14,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.