Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 03/03/2026
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SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E AL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLA PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE SANITARIE, E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 1313/2013/UE (MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE) (COM(2025) 548)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) dà conto dei seguiti formulati dal Dipartimento della Protezione civile, lo scorso 13 febbraio 2026, sulla risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 30) approvata dalla 4a Commissione il 3 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (COM(2025) 548).
In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 19, 20, 21, 25 e 32 della proposta, che assegnano alla Commissione europea e alla nuova piattaforma a essa collegata un ruolo importante nel coordinamento della risposta alle crisi, e che non appaiono pienamente rispondenti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e all'efficacia operativa degli interventi di soccorso, il Dipartimento della Protezione civile segnala che la Commissione europea, dopo una prima analisi dei commenti ricevuti dagli Stati membri, ha fatto circolare delle proposte di compromesso suddivise per tre cluster (articoli 17-22, articoli 1-4, 12, 34, 45 e articoli 1-4, 26, 29), non sempre articolati secondo una logica condivisa, e in riferimento ai quali sono state presentate proposte di emendamento.
Inoltre, il Dipartimento evidenzia che nel testo di compromesso sono presenti alcuni articoli o concetti fondamentali la cui definizione è rinviata a fine negoziato. Di conseguenza, l'analisi risulta molto complessa, in quanto la definizione di questi concetti chiave potrebbe avere effetti estremamente eterogenei a seconda della loro qualificazione, generando ripercussioni sull'intero regolamento. Tra questi si segnalano, in particolare, il concetto di "crisi" e gli articoli relativi alla creazione di un "polo di coordinamento".
Il Dipartimento, nel rappresentare la posizione italiana, condivisa con i Ministeri interessati e in linea con gli indirizzi espressi dalla 4ª Commissione, ha a più riprese ribadito la necessità del rispetto delle competenze nazionali in tema di gestione delle crisi, nonché del rispetto del principio di sussidiarietà, e si è opposta alla creazione di un ulteriore strumento di coordinamento delle crisi europeo.
In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 4, paragrafo 2, lettera e), 5, 19, paragrafo 4, e 20, paragrafo 9 - ritenuti in contrasto con i Trattati europei, in quanto prevedono che alla Commissione europea siano conferiti poteri di coordinamento nel campo della cooperazione civile-militare e dell'individuazione delle capacità militari - il Dipartimento esprime condivisione, ribadendo che la politica di difesa rientra tra le competenze degli Stati membri e che le diverse forme di cooperazione civile-militare non dovrebbero essere trattate all'interno del regolamento sul meccanismo unionale di protezione civile, se non per limitate e circoscritte forme di cooperazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione civile, quali, ad esempio, l'utilizzo di assetti militari a supporto della logistica d'emergenza, per effettuare evacuazioni mediche di civili e per contribuire ad attività per le quali le forze armate dispongono di assetti specialistici.
Il Dipartimento assicura di aver evidenziato che, ai fini di protezione civile, le capacità civili e militari devono essere interoperabili ma non interdipendenti, e di aver richiesto l'eliminazione dal regolamento di ogni riferimento al concetto di difesa che andasse oltre questi limiti.
In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 15, 19, 20 e 25 - contenenti disposizioni che prevedono la condivisione di informazioni sulle capacità militari da parte degli Stati membri - il Dipartimento della protezione civile assicura di aver rappresentato, e di avere l'intenzione di continuare a rappresentare, la necessità che il regolamento non travalichi il proprio ambito di applicazione e che una sua espansione che rischia di interferire in questioni di sicurezza nazionale non può essere accettata. Ribadisce, infine, di aver provveduto a rappresentare, il rischio di duplicazioni e di compromissione della sicurezza delle informazioni, da una parte e, dall'altra, l'esigenza di libertà e rapidità d'azione delle strutture di protezione civile, che spesso sono "sistemi aperti" a volontariato, società civile e soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri.
Infine, con riferimento alle modifiche proposte al punto 4) della risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 30), il Dipartimento, condividendo quanto espresso dalla 4ª Commissione, ha confermato: la ferma opposizione a qualsiasi riferimento a un "meccanismo europeo di difesa civile", ritenuto estraneo alle competenze dell'Unione e all'oggetto del regolamento; la centralità del pool europeo di protezione civile, composto da risorse nazionali, rispetto a RescEU, che deve mantenere una funzione complementare e di "rete di sicurezza" (safety net) europea per situazioni eccezionali o per capacità non sviluppabili a livello nazionale; la contrarietà all'istituzione di un nuovo polo di coordinamento delle crisi.
In sintesi, il Dipartimento ha assicurato di proseguire nel negoziato sostenendo con coerenza la posizione italiana, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e delle competenze nazionali, anche facendo proprie le posizioni espresse dalla 4ª Commissione.
La Commissione prende atto.