Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 03/03/2026
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La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come illustrato in precedenza, proroga, fino al 3 aprile 2028, le deroghe alla direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy), già previste dal regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") e finalizzate a consentire ai fornitori dei "servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero" (servizi di messaggi, chat e videochiamate) di utilizzare, a determinate condizioni e su base volontaria, dati personali per individuare abusi sessuali online sui minori e rimuoverne i contenuti.
La proposta si inscrive nell'ambito delle azioni dell'Unione europea volte ad attuare gli impegni assunti con la Strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607) e integra la Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), che mira a predisporre esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali. Inoltre, la proposta si inserisce nel quadro delle azioni promosse a livello dell'Unione finalizzate a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza.
Secondo la Commissione europea, la proroga del regime derogatorio è necessaria come misura transitoria in attesa dell'adozione della proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale online sui minori (COM(2022) 209), attualmente ancora in corso di esame presso il legislatore europeo. Tale ultima proposta prevede, in particolare, obblighi particolarmente incisivi, a carico di prestatori dei servizi della società dell'informazione e di hosting, in materia di rilevazione, segnalazione, rimozione e blocco di materiale pedopornografico e di adescamento di minori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata negli scambi online.
In merito al testo della proposta, nell'ambito del negoziato europeo sono emersi profili di criticità, che comportano la necessità di un attento bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti.
Desta particolare attenzione il rischio di un'eccessiva compressione del diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni, soprattutto con riguardo alle disposizioni che, nella formulazione originaria, prevedevano ordini di rilevamento obbligatorio a carico dei fornitori di servizi. Sebbene tale profilo non sia confluito nel testo di compromesso adottato dal Consiglio sotto la Presidenza danese, i negoziati interistituzionali risultano tuttora in corso.
Al riguardo, si segnala che uno degli elementi di divergenza tra la posizione del Consiglio e quella del Parlamento europeo riguarda l'intenzione di rendere permanente la deroga temporanea alla direttiva e-privacy, che consentirebbe ai prestatori di sottoporre volontariamente i propri servizi a scansioni finalizzate all'individuazione di abusi sessuali su minori.
Per quanto riguarda la proposta in esame, nella relazione illustrativa la Commissione europea precisa che, qualora i negoziati si concludano tempestivamente e il regolamento definitivo entri in vigore entro il 3 aprile 2026, la proroga temporanea non sarà più necessaria.
Si segnala, inoltre, che è stata presentata al Parlamento europeo, lo scorso 4 febbraio, una bozza di relazione sulla proroga della deroga alla direttiva e-privacy, in cui si propone di limitare l'estensione a un solo anno, fino al 3 aprile 2027, rispetto ai due anni richiesti dalla Commissione europea. La proposta è motivata dall'esigenza di preservare il carattere temporaneo della deroga e di favorire l'adozione di un quadro normativo permanente.
La proroga proposta sarebbe subordinata a condizioni più restrittive, in particolare limitando l'utilizzo delle tecnologie di rilevamento al solo materiale noto di abuso sessuale su minori, identificato tramite hash, ed escludendo il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale per la scansione di contenuti sconosciuti.
La relazione evidenzia, inoltre, criticità nell'attuazione dell'attuale regime derogatorio, sottolineando la necessità di rafforzare i poteri di controllo e di enforcement della Commissione europea, anche mediante l'introduzione di un sistema efficace di sanzioni. La limitazione temporale della proroga è infine concepita come leva politica per sollecitare i co-legislatori dell'Unione a concludere l'iter legislativo volto all'adozione di una disciplina definitiva.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'interno, che dà una valutazione complessivamente positiva ed esprime urgenza per l'attuazione della proposta di regolamento, in quanto in assenza della stessa si determinerebbe un vuoto normativo che non consentirebbe ai provider di servizi di segnalare condotte di sfruttamento sessuale online dei minori. Si evidenzia che la proroga di due anni appare necessaria a consentire il proseguimento dei negoziati a livello europeo e il completamento dei lavori volti all'individuazione di soluzioni efficaci e condivise.
Secondo il Governo, inoltre, considerando che la misura in esame costituisce una seconda proroga di un intervento temporaneo già ritenuto conforme al principio di attribuzione, essa si colloca nello stesso filone, attenente allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, non introducendo elementi innovativi tali da modificarne l'ambito o la natura giuridica.
Il Governo ritiene, infine, che la proposta rispetti sia il principio di sussidiarietà, in quanto evita un vuoto normativo che comporterebbe frammentazioni e disallineamenti tra gli ordinamenti degli Stati europei, sia il principio di proporzionalità, poiché si limita a prorogare un regime transitorio già vigente, senza introdurre novità, in attesa della normativa di lungo periodo.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.