Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 03/03/2026
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a intensificare le misure finalizzate a prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo. La proposta è accompagnata da una nuova strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).
La proposta ha l'obiettivo di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione di droghe illecite e agevolarne invece il commercio e l'uso legittimi, tanto nel mercato interno quanto per il commercio estero.
Più nel dettaglio, la proposta mira a istituire misure di controllo più efficaci e rapide per affrontare il problema dei precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente. Essa è anche volta a colmare lacune e carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo e a modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell'Unione in materia di commercio legale. La proposta si compone di 45 articoli, suddivisi in VII capi.
Il capo I contiene le disposizioni generali e, in particolare, quelle relative all'oggetto, alle definizioni, all'ambito di applicazione, alla libera circolazione e alle categorie di precursori di droghe.
In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi, tanto sul mercato interno quanto nel commercio estero.
L'articolo 2 detta una serie di definizioni ai fini della proposta. In particolare, per "precursore di droghe" si intende una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, compresi miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze. Per "intermediario" si intende colui, persona fisica o giuridica, che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisca a nome di almeno una di dette parti. Infine, per "operatore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori.
Il capo II detta disposizioni in tema di obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.
In particolare, gli articoli da 6 a 8 prevedono l'obbligo generale di cooperare con le autorità nazionali e di conservare la documentazione relativa alle loro transazioni relative ai precursori di droghe classificati. Gli articoli da 20 a 23 stabiliscono le procedure relative al commercio estero di precursori di droghe, stabilendo le prescrizioni per le autorizzazioni di importazione e di esportazione, che sono sostituite da un sistema di gestione delle quantità.
Il capo III, relativo alle "attività di sensibilizzazione", si compone dell'articolo 25, che istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe, e dell'articolo 26, che detta norma in materia di formazione, sia per le autorità nazionali, sia per gli operatori.
Il capo IV, relativo alla cooperazione con le autorità nazionali, si compone degli articoli da 27 a 34. L'articolo 27 stabilisce disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra di essi e la Commissione, mentre l'articolo 28 stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi previsti da tale normativa per quanto concerne i precursori di droghe classificati. Per quanto riguarda il commercio estero, l'articolo 30 rafforza i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati.
Nel capo V, l'articolo 35 disciplina il sistema elettronico centralizzato che consentirà agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito alla sua attuazione, oltreché di adempiere ai propri obblighi di comunicazione. L'articolo 36 riguarda la protezione dei dati personali nel contesto del funzionamento del sistema elettronico.
Il capo VI disciplina la "delega di potere e procedura di comitato". In tale ambito, l'articolo 39 consente alla Commissione di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate.
Infine, il capo VII reca le disposizioni generali e finali.
La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 33 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure per rafforzare la cooperazione doganale. L'articolo 114 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno. L'articolo 207 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di attuazione della politica commerciale comune.
La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la necessità di intervenire a livello di Unione è motivata dall'esistenza di norme nazionali con gradi diversi di rigore, il che potrebbe creare lacune normative, considerato che la produzione di droghe illecite presenta una dimensione transnazionale. In secondo luogo, il mantenimento di norme armonizzate garantirebbe sia un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico, sia una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.
La Commissione europea ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure riguardano un numero limitato di precursori e sono quindi mirate ai controlli senza ostacolare indebitamente il commercio legale e l'innovazione.
Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 7 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.