Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 03/03/2026

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come illustrato in precedenza, proroga, fino al 3 aprile 2028, le deroghe alla direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy), già previste dal regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") e finalizzate a consentire ai fornitori dei "servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero" (servizi di messaggi, chat e videochiamate) di utilizzare, a determinate condizioni e su base volontaria, dati personali per individuare abusi sessuali online sui minori e rimuoverne i contenuti.

La proposta si inscrive nell'ambito delle azioni dell'Unione europea volte ad attuare gli impegni assunti con la Strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607) e integra la Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), che mira a predisporre esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali. Inoltre, la proposta si inserisce nel quadro delle azioni promosse a livello dell'Unione finalizzate a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza.

Secondo la Commissione europea, la proroga del regime derogatorio è necessaria come misura transitoria in attesa dell'adozione della proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale online sui minori (COM(2022) 209), attualmente ancora in corso di esame presso il legislatore europeo. Tale ultima proposta prevede, in particolare, obblighi particolarmente incisivi, a carico di prestatori dei servizi della società dell'informazione e di hosting, in materia di rilevazione, segnalazione, rimozione e blocco di materiale pedopornografico e di adescamento di minori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata negli scambi online.

In merito al testo della proposta, nell'ambito del negoziato europeo sono emersi profili di criticità, che comportano la necessità di un attento bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti.

Desta particolare attenzione il rischio di un'eccessiva compressione del diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni, soprattutto con riguardo alle disposizioni che, nella formulazione originaria, prevedevano ordini di rilevamento obbligatorio a carico dei fornitori di servizi. Sebbene tale profilo non sia confluito nel testo di compromesso adottato dal Consiglio sotto la Presidenza danese, i negoziati interistituzionali risultano tuttora in corso.

Al riguardo, si segnala che uno degli elementi di divergenza tra la posizione del Consiglio e quella del Parlamento europeo riguarda l'intenzione di rendere permanente la deroga temporanea alla direttiva e-privacy, che consentirebbe ai prestatori di sottoporre volontariamente i propri servizi a scansioni finalizzate all'individuazione di abusi sessuali su minori.

Per quanto riguarda la proposta in esame, nella relazione illustrativa la Commissione europea precisa che, qualora i negoziati si concludano tempestivamente e il regolamento definitivo entri in vigore entro il 3 aprile 2026, la proroga temporanea non sarà più necessaria.

Si segnala, inoltre, che è stata presentata al Parlamento europeo, lo scorso 4 febbraio, una bozza di relazione sulla proroga della deroga alla direttiva e-privacy, in cui si propone di limitare l'estensione a un solo anno, fino al 3 aprile 2027, rispetto ai due anni richiesti dalla Commissione europea. La proposta è motivata dall'esigenza di preservare il carattere temporaneo della deroga e di favorire l'adozione di un quadro normativo permanente.

La proroga proposta sarebbe subordinata a condizioni più restrittive, in particolare limitando l'utilizzo delle tecnologie di rilevamento al solo materiale noto di abuso sessuale su minori, identificato tramite hash, ed escludendo il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale per la scansione di contenuti sconosciuti.

La relazione evidenzia, inoltre, criticità nell'attuazione dell'attuale regime derogatorio, sottolineando la necessità di rafforzare i poteri di controllo e di enforcement della Commissione europea, anche mediante l'introduzione di un sistema efficace di sanzioni. La limitazione temporale della proroga è infine concepita come leva politica per sollecitare i co-legislatori dell'Unione a concludere l'iter legislativo volto all'adozione di una disciplina definitiva.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'interno, che dà una valutazione complessivamente positiva ed esprime urgenza per l'attuazione della proposta di regolamento, in quanto in assenza della stessa si determinerebbe un vuoto normativo che non consentirebbe ai provider di servizi di segnalare condotte di sfruttamento sessuale online dei minori. Si evidenzia che la proroga di due anni appare necessaria a consentire il proseguimento dei negoziati a livello europeo e il completamento dei lavori volti all'individuazione di soluzioni efficaci e condivise.

Secondo il Governo, inoltre, considerando che la misura in esame costituisce una seconda proroga di un intervento temporaneo già ritenuto conforme al principio di attribuzione, essa si colloca nello stesso filone, attenente allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, non introducendo elementi innovativi tali da modificarne l'ambito o la natura giuridica.

Il Governo ritiene, infine, che la proposta rispetti sia il principio di sussidiarietà, in quanto evita un vuoto normativo che comporterebbe frammentazioni e disallineamenti tra gli ordinamenti degli Stati europei, sia il principio di proporzionalità, poiché si limita a prorogare un regime transitorio già vigente, senza introdurre novità, in attesa della normativa di lungo periodo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a intensificare le misure finalizzate a prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo. La proposta è accompagnata da una nuova strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).

La proposta ha l'obiettivo di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione di droghe illecite e agevolarne invece il commercio e l'uso legittimi, tanto nel mercato interno quanto per il commercio estero.

Più nel dettaglio, la proposta mira a istituire misure di controllo più efficaci e rapide per affrontare il problema dei precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente. Essa è anche volta a colmare lacune e carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo e a modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell'Unione in materia di commercio legale. La proposta si compone di 45 articoli, suddivisi in VII capi.

Il capo I contiene le disposizioni generali e, in particolare, quelle relative all'oggetto, alle definizioni, all'ambito di applicazione, alla libera circolazione e alle categorie di precursori di droghe.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi, tanto sul mercato interno quanto nel commercio estero.

L'articolo 2 detta una serie di definizioni ai fini della proposta. In particolare, per "precursore di droghe" si intende una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, compresi miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze. Per "intermediario" si intende colui, persona fisica o giuridica, che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisca a nome di almeno una di dette parti. Infine, per "operatore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori.

Il capo II detta disposizioni in tema di obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.

In particolare, gli articoli da 6 a 8 prevedono l'obbligo generale di cooperare con le autorità nazionali e di conservare la documentazione relativa alle loro transazioni relative ai precursori di droghe classificati. Gli articoli da 20 a 23 stabiliscono le procedure relative al commercio estero di precursori di droghe, stabilendo le prescrizioni per le autorizzazioni di importazione e di esportazione, che sono sostituite da un sistema di gestione delle quantità.

Il capo III, relativo alle "attività di sensibilizzazione", si compone dell'articolo 25, che istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe, e dell'articolo 26, che detta norma in materia di formazione, sia per le autorità nazionali, sia per gli operatori.

Il capo IV, relativo alla cooperazione con le autorità nazionali, si compone degli articoli da 27 a 34. L'articolo 27 stabilisce disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra di essi e la Commissione, mentre l'articolo 28 stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi previsti da tale normativa per quanto concerne i precursori di droghe classificati. Per quanto riguarda il commercio estero, l'articolo 30 rafforza i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati.

Nel capo V, l'articolo 35 disciplina il sistema elettronico centralizzato che consentirà agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito alla sua attuazione, oltreché di adempiere ai propri obblighi di comunicazione. L'articolo 36 riguarda la protezione dei dati personali nel contesto del funzionamento del sistema elettronico.

Il capo VI disciplina la "delega di potere e procedura di comitato". In tale ambito, l'articolo 39 consente alla Commissione di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate.

Infine, il capo VII reca le disposizioni generali e finali.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 33 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure per rafforzare la cooperazione doganale. L'articolo 114 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno. L'articolo 207 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di attuazione della politica commerciale comune.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la necessità di intervenire a livello di Unione è motivata dall'esistenza di norme nazionali con gradi diversi di rigore, il che potrebbe creare lacune normative, considerato che la produzione di droghe illecite presenta una dimensione transnazionale. In secondo luogo, il mantenimento di norme armonizzate garantirebbe sia un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico, sia una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

La Commissione europea ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure riguardano un numero limitato di precursori e sono quindi mirate ai controlli senza ostacolare indebitamente il commercio legale e l'innovazione.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 7 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.