Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 03/03/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 MARZO 2026

331ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO ECONOMICO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE EUROPEA, DEL 23-24 FEBBRAIO 2026 A BRUXELLES

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA comunica che nei giorni 23 e 24 febbraio 2026 si è svolta, presso la sede del Parlamento europeo di Bruxelles, la "Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance nell'Unione europea", alla quale ha partecipato insieme alla senatrice Paola Mancini, al senatore Marco Croatti e ai deputati Gianmauro Dell'Olio, Filippo Scerra e Marta Schifone.

Il tema di fondo di questa sessione era incentrato sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (QFP) e sulle diverse politiche da esso finanziate, con un focus particolare sul cambio di passo necessario a rispondere alle pressanti esigenze di resilienza economica (competitività e mercato interno), di autonomia strategica (energia, industria e supply chains) e di resilienza democratica (AI, disinformazione e ingerenze straniere) dell'Unione europea. Per dare contenuto e prospettiva ai predetti temi si è continuamente fatto riferimento al rapporto Letta sul mercato interno e al rapporto Draghi sulla competitività.

Il primo giorno, 23 febbraio, dopo gli interventi introduttivi della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e della Presidente della Camera dei rappresentanti di Cipro, Annita Demetriou, i lavori si sono svolti presso le Commissioni affari economici (ECON), affari sociali (EMPL) e bilancio (BUDG).

In particolare, la Commissione ECON ha svolto una prima sessione dedicata al "rafforzamento della sovranità tecnologica, alla competitività e alla crescita sostenibile dell'economia europea". In tale contesto, il presidente Terzi di Sant'Agata riferisce di essere intervenuto per sottolineare che sovranità tecnologica e competitività sono priorità strategiche complementari, poiché per assicurare competitività alle imprese strategiche occorre essere parte integrante delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, dei semiconduttori e dei materiali avanzati, ma anche dell'intelligenza artificiale e del quantum computing.

In tal modo, è possibile assicurare autonomia strategica agli Stati membri dell'Unione e ai partner, e contrastare le dipendenze nei confronti dei fornitori ad alto rischio come la Cina, che è un competitor strategico e antagonista. L'autonomia strategica e tecnologica consente anche di attivare un'adeguata difesa dai rischi di tecnologie predatorie, controllate da regimi antidemocratici, e da politiche commerciali utilizzate in modo strumentale contro la nostra sicurezza e lo Stato di diritto proprio dell'Unione europea e delle democrazie occidentali. Serve dunque un approccio europeo assertivo, capace di difendere interessi e valori euro-atlantici. Una visione capace di dare risposte comuni alle minacce comuni.

La seconda sessione presso la Commissione ECON era dedicata a "l'Unione del risparmio e degli investimenti: sfide e prossimi passi", in cui il Presidente comunica di aver evidenziato come circa 10 trilioni di euro di risparmi delle famiglie europee sono fermi in depositi bancari a basso rendimento. La realizzazione di una autentica Unione del risparmio e degli investimenti è quindi essenziale per lo sviluppo e l'autonomia strategica dell'Unione europea. A tal fine, sono stati fatti da alcuni intervenuti, eloquenti esempi, tra cui quello dell'Italia, di come i governi si stiano muovendo per incoraggiare gli investimenti finanziari. Secondo il rapporto Draghi, infatti, servirebbero risorse per circa 750-800 miliardi di euro aggiuntivi annui, per finanziare le importanti sfide dell'Europa, compresa la sua difesa territoriale e democratica.

Il presidente Terzi di Sant'Agata spiega di aver ribadito la necessità di agire speditamente e con ambizione su temi anche potenzialmente divisivi, quali quello della vigilanza sui mercati e il completamento dell'Unione bancaria tramite la realizzazione di uno schema comune di garanzia dei depositi, oltre al perseguimento degli obiettivi di semplificazione regolamentare e di maggiore competitività delle imprese. Con il Market Integration and Supervision Package, volto a rafforzare e integrare i mercati dei capitali, sarà possibile superare gli ostacoli di natura politica e strutturale: la frammentazione fiscale, le diverse leggi fallimentari e una home bias persistente che limita gli investimenti transfrontalieri. L'Unione dei risparmi e degli investimenti richiede coraggio, ma è necessaria per passare da un sistema bank-based a uno che valorizzi il capitale privato e consentire così all'Europa di valorizzare le risorse di cui dispone.

I lavori presso la Commissione occupazione e affari sociali (EMPL) si sono divisi nella sessione sul tema "Nessun compromesso tra competitività e un'Europa sociale forte per tutti" e nella sessione sui "Mercati del lavoro equi e competitivi nella doppia transizione".

La Commissione bilancio (BUDG) si è invece incentrata sul "Finanziamento del bilancio dell'UE: in che modo le entrate del bilancio e il sistema delle risorse proprie possono contribuire agli obiettivi e alle priorità dell'UE" e sul "Focus sul prossimo QFP: i piani di partenariato nazionali e regionali".

Nella seconda giornata, il 24 febbraio, si sono svolte due sessioni plenarie, dedicate, rispettivamente, ai temi "Promuovere un'Europa favorevole alle imprese nel contesto del prossimo QFP: prospettive e sfide per il mercato unico" e "Investire nel futuro dell'Europa: resilienza del mercato del lavoro e coesione sociale", intervallate dalla sessione plenaria straordinaria in occasione del quarto anniversario dall'aggressione russa all'Ucraina, alla quale è intervenuto in video-conferenza il presidente Zelensky.

La prima sessione plenaria ha visto la partecipazione significativa del presidente Enrico Letta, che ha svolto una relazione sul tema del completamento del mercato unico. In particolare, dopo il suo rapporto "Molto più di un mercato" dell'aprile 2024, nel vertice informale svoltosi il 12 febbraio ad Alden Biesen, Letta ha evidenziato l'urgenza di realizzare l'Unione del risparmio e degli investimenti, completare la connettività infrastrutturale e l'Unione dell'energia, attraverso tre strumenti abilitanti che sono la "5a libertà" (libera circolazione della ricerca e della conoscenza), il "28° regime" per le imprese, e la "libertà di restare", per valorizzare la ricerca ed evitare la fuga dei cervelli. Questa matrice, da lui definita come il One Market Act, rappresenta, a suo avviso, l'unica risposta possibile, a Trattati invariati, alle sfide che l'Europa subisce dall'esterno.

Nella discussione, il presidente Terzi di Sant'Agata riferisce di essere intervenuto è intervenuto per dare atto al relatore della necessità di creare un contesto pienamente confacente alle imprese europee, poiché un'Europa business friendly è sinonimo di un'Europa sicura. In questo senso, ha chiesto ulteriori informazioni sulla proposta del 28° regime. Ha poi evocato il tema delle tecnologie business friendly, ovvero che le imprese possano disporre di tecnologie "trusted", provenienti da fornitori affidabili nell'ambito delle catene di approvvigionamento, a fronte della grande preoccupazione per quello che sta facendo la Cina sui nostri mercati, con riguardo al controllo dei dati e alla disinformazione che diffonde insieme alla Russia.

La seconda sessione plenaria si è aperta con la relazione svolta dal Nobel per l'economia, professor Christopher Pissarides, incentrata sul tema della resilienza del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'emergere dell'intelligenza artificiale (AI). Mentre l'AI non potrà mai sostituire i lavori che richiedono capacità di empatia, pensiero critico, risoluzione dei conflitti, etica, creatività originale, un terzo delle occupazioni oggi esistenti sarà sottoposto a un periodo di transizione verso un altro tipo di lavoro. Per questo occorre iniziare dalla scuola a costruire nuove professionalità per la gestione dell'AI e dei dati. Non occorre un'iper specializzazione, ma una continua formazione anche in età lavorativa.

Il presidente Terzi di Sant'Agata riferisce quindi di essere intervenuto, dopo la relazione del professor Pissarides, per evidenziarne la particolare importanza, avendo tracciato chiaramente la distinzione tra i timori diffusi nei confronti di un'invasione distruttiva dell'AI nel mercato del lavoro, rispetto a quello che invece può rimanere valido, con un buon sistema di istruzione e formazione, in cui le capacità di apprendimento si rafforzano anche con l'apporto dell'AI. Oggi l'Unione intende rafforzare la resilienza dei nostri sistemi, ponendo al centro competenze e capitale umano, come l'iniziativa sull'Unione delle capacità e le misure previste nella Bussola per la competitività, che vanno in questa direzione. Fondamentale è poi definire a livello europeo gli standard di qualità del lavoro, così come gli investimenti strategici e una politica industriale chiara, soprattutto in quei settori che più sono critici per il futuro e di cui occorre assicurare la resilienza, per le nuove generazioni.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come illustrato in precedenza, proroga, fino al 3 aprile 2028, le deroghe alla direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy), già previste dal regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") e finalizzate a consentire ai fornitori dei "servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero" (servizi di messaggi, chat e videochiamate) di utilizzare, a determinate condizioni e su base volontaria, dati personali per individuare abusi sessuali online sui minori e rimuoverne i contenuti.

La proposta si inscrive nell'ambito delle azioni dell'Unione europea volte ad attuare gli impegni assunti con la Strategia per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607) e integra la Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (COM(2022) 212), che mira a predisporre esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali. Inoltre, la proposta si inserisce nel quadro delle azioni promosse a livello dell'Unione finalizzate a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza.

Secondo la Commissione europea, la proroga del regime derogatorio è necessaria come misura transitoria in attesa dell'adozione della proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale online sui minori (COM(2022) 209), attualmente ancora in corso di esame presso il legislatore europeo. Tale ultima proposta prevede, in particolare, obblighi particolarmente incisivi, a carico di prestatori dei servizi della società dell'informazione e di hosting, in materia di rilevazione, segnalazione, rimozione e blocco di materiale pedopornografico e di adescamento di minori, indipendentemente dalla tecnologia impiegata negli scambi online.

In merito al testo della proposta, nell'ambito del negoziato europeo sono emersi profili di criticità, che comportano la necessità di un attento bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti.

Desta particolare attenzione il rischio di un'eccessiva compressione del diritto fondamentale alla riservatezza delle comunicazioni, soprattutto con riguardo alle disposizioni che, nella formulazione originaria, prevedevano ordini di rilevamento obbligatorio a carico dei fornitori di servizi. Sebbene tale profilo non sia confluito nel testo di compromesso adottato dal Consiglio sotto la Presidenza danese, i negoziati interistituzionali risultano tuttora in corso.

Al riguardo, si segnala che uno degli elementi di divergenza tra la posizione del Consiglio e quella del Parlamento europeo riguarda l'intenzione di rendere permanente la deroga temporanea alla direttiva e-privacy, che consentirebbe ai prestatori di sottoporre volontariamente i propri servizi a scansioni finalizzate all'individuazione di abusi sessuali su minori.

Per quanto riguarda la proposta in esame, nella relazione illustrativa la Commissione europea precisa che, qualora i negoziati si concludano tempestivamente e il regolamento definitivo entri in vigore entro il 3 aprile 2026, la proroga temporanea non sarà più necessaria.

Si segnala, inoltre, che è stata presentata al Parlamento europeo, lo scorso 4 febbraio, una bozza di relazione sulla proroga della deroga alla direttiva e-privacy, in cui si propone di limitare l'estensione a un solo anno, fino al 3 aprile 2027, rispetto ai due anni richiesti dalla Commissione europea. La proposta è motivata dall'esigenza di preservare il carattere temporaneo della deroga e di favorire l'adozione di un quadro normativo permanente.

La proroga proposta sarebbe subordinata a condizioni più restrittive, in particolare limitando l'utilizzo delle tecnologie di rilevamento al solo materiale noto di abuso sessuale su minori, identificato tramite hash, ed escludendo il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale per la scansione di contenuti sconosciuti.

La relazione evidenzia, inoltre, criticità nell'attuazione dell'attuale regime derogatorio, sottolineando la necessità di rafforzare i poteri di controllo e di enforcement della Commissione europea, anche mediante l'introduzione di un sistema efficace di sanzioni. La limitazione temporale della proroga è infine concepita come leva politica per sollecitare i co-legislatori dell'Unione a concludere l'iter legislativo volto all'adozione di una disciplina definitiva.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'interno, che dà una valutazione complessivamente positiva ed esprime urgenza per l'attuazione della proposta di regolamento, in quanto in assenza della stessa si determinerebbe un vuoto normativo che non consentirebbe ai provider di servizi di segnalare condotte di sfruttamento sessuale online dei minori. Si evidenzia che la proroga di due anni appare necessaria a consentire il proseguimento dei negoziati a livello europeo e il completamento dei lavori volti all'individuazione di soluzioni efficaci e condivise.

Secondo il Governo, inoltre, considerando che la misura in esame costituisce una seconda proroga di un intervento temporaneo già ritenuto conforme al principio di attribuzione, essa si colloca nello stesso filone, attenente allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, non introducendo elementi innovativi tali da modificarne l'ambito o la natura giuridica.

Il Governo ritiene, infine, che la proposta rispetti sia il principio di sussidiarietà, in quanto evita un vuoto normativo che comporterebbe frammentazioni e disallineamenti tra gli ordinamenti degli Stati europei, sia il principio di proporzionalità, poiché si limita a prorogare un regime transitorio già vigente, senza introdurre novità, in attesa della normativa di lungo periodo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta a intensificare le misure finalizzate a prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo. La proposta è accompagnata da una nuova strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).

La proposta ha l'obiettivo di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione di droghe illecite e agevolarne invece il commercio e l'uso legittimi, tanto nel mercato interno quanto per il commercio estero.

Più nel dettaglio, la proposta mira a istituire misure di controllo più efficaci e rapide per affrontare il problema dei precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che non hanno un uso legittimo noto e che sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente. Essa è anche volta a colmare lacune e carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo e a modernizzare e razionalizzare le disposizioni dell'Unione in materia di commercio legale. La proposta si compone di 45 articoli, suddivisi in VII capi.

Il capo I contiene le disposizioni generali e, in particolare, quelle relative all'oggetto, alle definizioni, all'ambito di applicazione, alla libera circolazione e alle categorie di precursori di droghe.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi, tanto sul mercato interno quanto nel commercio estero.

L'articolo 2 detta una serie di definizioni ai fini della proposta. In particolare, per "precursore di droghe" si intende una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, compresi miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze. Per "intermediario" si intende colui, persona fisica o giuridica, che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisca a nome di almeno una di dette parti. Infine, per "operatore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori.

Il capo II detta disposizioni in tema di obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.

In particolare, gli articoli da 6 a 8 prevedono l'obbligo generale di cooperare con le autorità nazionali e di conservare la documentazione relativa alle loro transazioni relative ai precursori di droghe classificati. Gli articoli da 20 a 23 stabiliscono le procedure relative al commercio estero di precursori di droghe, stabilendo le prescrizioni per le autorizzazioni di importazione e di esportazione, che sono sostituite da un sistema di gestione delle quantità.

Il capo III, relativo alle "attività di sensibilizzazione", si compone dell'articolo 25, che istituisce un repertorio di informazioni sui precursori di droghe, e dell'articolo 26, che detta norma in materia di formazione, sia per le autorità nazionali, sia per gli operatori.

Il capo IV, relativo alla cooperazione con le autorità nazionali, si compone degli articoli da 27 a 34. L'articolo 27 stabilisce disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra di essi e la Commissione, mentre l'articolo 28 stabilisce l'obbligo per le autorità competenti di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi previsti da tale normativa per quanto concerne i precursori di droghe classificati. Per quanto riguarda il commercio estero, l'articolo 30 rafforza i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati.

Nel capo V, l'articolo 35 disciplina il sistema elettronico centralizzato che consentirà agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito alla sua attuazione, oltreché di adempiere ai propri obblighi di comunicazione. L'articolo 36 riguarda la protezione dei dati personali nel contesto del funzionamento del sistema elettronico.

Il capo VI disciplina la "delega di potere e procedura di comitato". In tale ambito, l'articolo 39 consente alla Commissione di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate.

Infine, il capo VII reca le disposizioni generali e finali.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 33 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure per rafforzare la cooperazione doganale. L'articolo 114 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno. L'articolo 207 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di attuazione della politica commerciale comune.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la necessità di intervenire a livello di Unione è motivata dall'esistenza di norme nazionali con gradi diversi di rigore, il che potrebbe creare lacune normative, considerato che la produzione di droghe illecite presenta una dimensione transnazionale. In secondo luogo, il mantenimento di norme armonizzate garantirebbe sia un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico, sia una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici.

La Commissione europea ritiene che anche il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure riguardano un numero limitato di precursori e sono quindi mirate ai controlli senza ostacolare indebitamente il commercio legale e l'innovazione.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 7 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Satta, svolge una relazione integrativa sull'atto del Governo in titolo che, come già illustrato, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Nella seduta del 17 febbraio scorso il senatore Lorefice aveva chiesto se vi fosse un'analisi d'impatto comparativa sulla parità di retribuzione, a livello nazionale, tra i diversi contratti collettivi pubblici e privati.

La comparazione tra settore pubblico e privato mostra che, dove la struttura retributiva è più standardizzata, ossia tipicamente nel settore pubblico e, in generale, nelle unità organizzative a controllo pubblico, il differenziale retributivo di genere tende a essere più basso.

Nel 2022, sulla retribuzione oraria, la disparità salariale (Gender Pay Gap - GPG) media stimata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stata del 5,6 per cento, calcolata come differenza percentuale tra la retribuzione oraria media di uomini e donne, rapportata a quella maschile. Tuttavia, la media nazionale nasconde una marcata differenziazione tra settore pubblico e settore privato: 5,2 per cento nel comparto pubblico e 15,9 per cento nel comparto privato.

Il rapporto ISTAT evidenzia, inoltre, che nel settore pubblico le donne rappresentano il 55,6 per cento dei lavoratori dipendenti, presentano un livello di istruzione mediamente elevato e percepiscono retribuzioni orarie significativamente superiori rispetto alle donne del settore privato. Tra le donne laureate, ad esempio, la retribuzione oraria nel pubblico raggiunge 23 euro, risultando 6,9 euro superiore a quella delle laureate nel privato. Tra gli uomini la differenza si riduce a 4,1 euro.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l'istruzione. L'ISTAT mostra che il GPG cresce all'aumentare del livello di istruzione. Questo dato è particolarmente rilevante perché suggerisce che la sola qualificazione formale non è sufficiente a colmare il divario, soprattutto nei contesti dove le progressioni retributive sono legate a ruoli dirigenziali o a dinamiche di carriera più competitive, più frequenti nel settore privato. Infatti, il GPG cresce sensibilmente nelle professioni con minore presenza femminile e nei ruoli apicali. Tra i dirigenti il differenziale raggiunge il 30,8 per cento, con retribuzioni orarie pari a 34,5 euro per le donne e 49,8 euro per gli uomini.

Questi dati confermano che nei contesti pubblici, caratterizzati da sistemi di inquadramento formale, progressioni di carriera regolamentate e minore discrezionalità individuale, il divario tende a ridursi.

Interessanti anche i dati del rapporto INPS "Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati", dai quali emerge che nel 2024 la retribuzione media annua delle donne corrisponde a circa il 71 per cento di quella degli uomini nel privato non agricolo (GPG di circa il 29 per cento) e a circa il 77 per cento nel pubblico (GPG di circa il 23 per cento). La riduzione del GPG negli anni 2020-2024 è visibile in entrambi i settori, ma il livello resta strutturalmente più alto nel privato. Il rapporto sottolinea, inoltre, che la retribuzione annua è influenzata non solo dai minimi contrattuali, ma anche da fattori quali continuità lavorativa, numero medio di giornate retribuite, tipologia contrattuale (tempo indeterminato/determinato), composizione per qualifica.

Proprio questi elementi incidono in modo differenziale sulle donne, che risultano più frequentemente impiegate con contratti a tempo determinato, con orario part-time o in settori a minore intensità retributiva.

Infine, si possono ricavare dati interessanti anche dal Working Paper della Banca d'Italia n. 1470, del 2024, intitolato "Alle origini dei divari retributivi di genere: il ruolo delle scelte di istruzione e delle caratteristiche dell'impiego", da cui emerge che il divario retributivo si manifesta già all'inizio della carriera, prima che intervengano fattori come maternità o interruzioni lavorative. Tra i laureati occupati nel settore privato, il GPG nelle retribuzioni giornaliere è pari al 21 per cento un anno dopo la laurea e cresce al 25 per cento dopo cinque anni. Questo dato è particolarmente rilevante perché indica che una parte significativa del divario si forma prima dell'esperienza lavorativa cumulata, suggerendo un ruolo determinante delle scelte educative.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E AL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLA PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE SANITARIE, E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 1313/2013/UE (MECCANISMO UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE) (COM(2025) 548)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) dà conto dei seguiti formulati dal Dipartimento della Protezione civile, lo scorso 13 febbraio 2026, sulla risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 30) approvata dalla 4a Commissione il 3 dicembre 2025 sulla proposta di regolamento relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (COM(2025) 548).

In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 19, 20, 21, 25 e 32 della proposta, che assegnano alla Commissione europea e alla nuova piattaforma a essa collegata un ruolo importante nel coordinamento della risposta alle crisi, e che non appaiono pienamente rispondenti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e all'efficacia operativa degli interventi di soccorso, il Dipartimento della Protezione civile segnala che la Commissione europea, dopo una prima analisi dei commenti ricevuti dagli Stati membri, ha fatto circolare delle proposte di compromesso suddivise per tre cluster (articoli 17-22, articoli 1-4, 12, 34, 45 e articoli 1-4, 26, 29), non sempre articolati secondo una logica condivisa, e in riferimento ai quali sono state presentate proposte di emendamento.

Inoltre, il Dipartimento evidenzia che nel testo di compromesso sono presenti alcuni articoli o concetti fondamentali la cui definizione è rinviata a fine negoziato. Di conseguenza, l'analisi risulta molto complessa, in quanto la definizione di questi concetti chiave potrebbe avere effetti estremamente eterogenei a seconda della loro qualificazione, generando ripercussioni sull'intero regolamento. Tra questi si segnalano, in particolare, il concetto di "crisi" e gli articoli relativi alla creazione di un "polo di coordinamento".

Il Dipartimento, nel rappresentare la posizione italiana, condivisa con i Ministeri interessati e in linea con gli indirizzi espressi dalla 4ª Commissione, ha a più riprese ribadito la necessità del rispetto delle competenze nazionali in tema di gestione delle crisi, nonché del rispetto del principio di sussidiarietà, e si è opposta alla creazione di un ulteriore strumento di coordinamento delle crisi europeo.

In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 4, paragrafo 2, lettera e), 5, 19, paragrafo 4, e 20, paragrafo 9 - ritenuti in contrasto con i Trattati europei, in quanto prevedono che alla Commissione europea siano conferiti poteri di coordinamento nel campo della cooperazione civile-militare e dell'individuazione delle capacità militari - il Dipartimento esprime condivisione, ribadendo che la politica di difesa rientra tra le competenze degli Stati membri e che le diverse forme di cooperazione civile-militare non dovrebbero essere trattate all'interno del regolamento sul meccanismo unionale di protezione civile, se non per limitate e circoscritte forme di cooperazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione civile, quali, ad esempio, l'utilizzo di assetti militari a supporto della logistica d'emergenza, per effettuare evacuazioni mediche di civili e per contribuire ad attività per le quali le forze armate dispongono di assetti specialistici.

Il Dipartimento assicura di aver evidenziato che, ai fini di protezione civile, le capacità civili e militari devono essere interoperabili ma non interdipendenti, e di aver richiesto l'eliminazione dal regolamento di ogni riferimento al concetto di difesa che andasse oltre questi limiti.

In merito alle osservazioni formulate dalla 4a Commissione sugli articoli 15, 19, 20 e 25 - contenenti disposizioni che prevedono la condivisione di informazioni sulle capacità militari da parte degli Stati membri - il Dipartimento della protezione civile assicura di aver rappresentato, e di avere l'intenzione di continuare a rappresentare, la necessità che il regolamento non travalichi il proprio ambito di applicazione e che una sua espansione che rischia di interferire in questioni di sicurezza nazionale non può essere accettata. Ribadisce, infine, di aver provveduto a rappresentare, il rischio di duplicazioni e di compromissione della sicurezza delle informazioni, da una parte e, dall'altra, l'esigenza di libertà e rapidità d'azione delle strutture di protezione civile, che spesso sono "sistemi aperti" a volontariato, società civile e soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri.

Infine, con riferimento alle modifiche proposte al punto 4) della risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 30), il Dipartimento, condividendo quanto espresso dalla 4ª Commissione, ha confermato: la ferma opposizione a qualsiasi riferimento a un "meccanismo europeo di difesa civile", ritenuto estraneo alle competenze dell'Unione e all'oggetto del regolamento; la centralità del pool europeo di protezione civile, composto da risorse nazionali, rispetto a RescEU, che deve mantenere una funzione complementare e di "rete di sicurezza" (safety net) europea per situazioni eccezionali o per capacità non sviluppabili a livello nazionale; la contrarietà all'istituzione di un nuovo polo di coordinamento delle crisi.

In sintesi, il Dipartimento ha assicurato di proseguire nel negoziato sostenendo con coerenza la posizione italiana, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e delle competenze nazionali, anche facendo proprie le posizioni espresse dalla 4ª Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,20.