Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 372 del 03/03/2026

(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa

(Discussione e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che interviene sul codice penale introducendo una nuova fattispecie incriminatrice volta a sanzionare le condotte di apologia e istigazione riferite alla criminalità organizzata di tipo mafioso. La finalità dichiarata è quella di colmare un vuoto di tutela rispetto a comportamenti pubblici di esaltazione di princìpi, metodi, fatti o soggetti riconducibili ai sodalizi mafiosi, qualunque sia la loro denominazione territoriale, quando tali condotte risultino idonee a determinare un concreto pericolo di commissione di reati analoghi. Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un unico articolo. L'articolo unico del disegno di legge interviene sul codice penale mediante l'inserimento del nuovo articolo 416-bis.2, il quale prevede una specifica ipotesi di reato diretta a reprimere le condotte di apologia della criminalità organizzata di tipo mafioso. La disposizione si apre con una clausola di riserva ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato"), che ne definisce il carattere sussidiario rispetto ad altre fattispecie più gravemente sanzionate. Essa punisce chiunque, pubblicamente, esalti princìpi, fatti o metodi propri della criminalità mafiosa, oppure persone condannate per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero ne riproponga atti o comportamenti. La rilevanza penale della condotta è subordinata a due requisiti qualificanti. Da un lato, è richiesto un inequivocabile intento apologetico, così da circoscrivere l'ambito applicativo alle sole manifestazioni chiaramente elogiative o celebrative. Dall'altro, è necessario che l'azione sia posta in essere con lo scopo di determinare un concreto pericolo di commissione di reati analoghi, configurando così un reato di pericolo concreto sorretto da dolo specifico. La pena prevista consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da 1.000 a 10.000 euro. È inoltre stabilita un'aggravante qualora il fatto sia commesso a mezzo della stampa o mediante strumenti telematici o informatici: in tal caso la pena è aumentata da un terzo alla metà, in ragione della maggiore diffusività del mezzo utilizzato.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a valutare l'opportunità di congiungere al disegno di legge in titolo anche il disegno di legge n. 1513, che tratta una materia analoga.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.