Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 372 del 03/03/2026

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto da 33 articoli, segnalando come molte disposizioni attengano alla materia di competenza della Commissione giustizia. L'articolo 1 interviene sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi e strumenti atti ad offendere, muovendo dall'esigenza di contrastare il crescente utilizzo di coltelli e oggetti analoghi in contesti di violenza giovanile. Alle lettere a) e b) del comma 1, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm e assimila particolari strumenti (per esempio coltelli a scatto o "a farfalla") alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. La lettera c), oltre a prevedere una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta un reato in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere; dispone un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, prescrivendo, nel contempo, per il venditore l'obbligo - la cui violazione è sanzionata - di accertamento dell'età dell'acquirente, e detta le sanzioni per il caso di trasgressione di tale obbligo. Il comma 3 dispone circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate, se relative ai gestori di siti web ed ai fornitori di piattaforme ed al controllo che sul loro adempimento è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comma 2 prevede inoltre che taluni reati in materia di armi assumano rilievo ai fini dell'ingresso legale dello straniero nel territorio dello Stato, configurandosi come cause ostative all'accesso. L'articolo 2 interviene sul decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto "decreto Caivano"), rafforzando gli strumenti di prevenzione nei confronti della violenza minorile. Si amplia l'ambito applicativo dell'ammonimento del questore nei confronti di minori tra i dodici e i quattordici anni e si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale nei casi di reiterazione di condotte violente o minacciose poste in essere dal minore. L'articolo 3 del decreto-legge reca un complesso organico di disposizioni finalizzate al rafforzamento del contrasto ai reati contro il patrimonio caratterizzati da particolare pericolosità sociale, intervenendo contestualmente sul codice penale, sul codice di procedura penale e sull'ordinamento penitenziario. In primo luogo, la disposizione estende l'ambito applicativo della cosiddetta "confisca in casi particolari" di cui all'articolo 240-bis del codice penale, includendovi il reato di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma, del codice penale) e la nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato (articolo 628-bis del codice penale). L'intervento consente, in caso di condanna o patteggiamento, la confisca dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato, nonché la confisca per equivalente in caso di impossibilità di apprensione diretta. L'articolo introduce inoltre il nuovo articolo 628-bis del codice penale, che configura una fattispecie autonoma di rapina aggravata quando il fatto sia commesso, in danno di istituti di credito, uffici postali o altri obiettivi sensibili, da un gruppo organizzato che operi con modalità particolarmente violente o con l'impiego di armi, esplosivi o tecniche di sabotaggio. La pena prevista è particolarmente elevata (reclusione da dieci a venticinque anni e multa), con un ulteriore inasprimento in caso di concorso con altre aggravanti. È altresì richiamata la disciplina del divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, mentre è prevista una significativa riduzione di pena per il concorrente che si dissoci e collabori efficacemente con l'autorità. Contestualmente, viene modificato l'articolo 624-bis del codice penale, ampliando l'ambito del furto con strappo alle ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti di identità, strumenti informatici o telefoni cellulari, nonché di denaro o beni di rilevante valore. La finalità dichiarata è quella di assicurare una tutela rafforzata ai beni che rappresentano espressione della dimensione personale e digitale dell'individuo. Conseguentemente, è modificata anche la rubrica della disposizione. L'intervento si completa con l'estensione delle aggravanti previste per la ricettazione (articoli 518-quater e 648 del codice penale) ai beni provenienti dal nuovo delitto di rapina aggravata di gruppo, assicurando coerenza al sistema repressivo anche nella fase successiva alla commissione del reato principale. Sul piano processuale, il nuovo articolo 628-bis è inserito tra i reati attribuiti alla competenza della procura distrettuale e tra quelli per i quali il termine massimo delle indagini preliminari è stabilito in due anni. È inoltre estesa a tale fattispecie la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata. Infine, il reato è inserito tra quelli indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con conseguente applicazione del regime dei cosiddetti reati ostativi ai benefici penitenziari. L'articolo 4 interviene in modo organico sulla disciplina del cosiddetto "DASPO urbano", modificando gli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 e rafforzando gli strumenti di prevenzione amministrativa a tutela della sicurezza urbana, nonché introducendo un'estensione dell'arresto in flagranza differita. In primo luogo, la disposizione amplia l'ambito applicativo dell'ordine di allontanamento, estendendolo anche a soggetti che, nelle aree già individuate dalla normativa vigente, pongano in essere comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti tali da determinare un concreto pericolo per la sicurezza. Elemento centrale della riforma è l'introduzione delle cosiddette "zone a vigilanza rafforzata". Viene attribuito al Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, il potere di individuare specifiche aree urbane caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di criminalità o illegalità. In tali zone può essere disposto l'allontanamento nei confronti di soggetti che pongano in essere comportamenti violenti o molesti e che risultino denunciati, negli ultimi cinque anni, per determinati delitti contro la persona o il patrimonio, per reati in materia di stupefacenti o armi, ovvero per reati con finalità di odio o agevolazione di organizzazioni criminali. Le zone sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile fino a diciotto mesi con provvedimenti motivati. L'articolo 4 modifica inoltre l'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, potenziando il divieto di accesso disposto dal Questore. Nelle nuove zone a vigilanza rafforzata, la durata del divieto è coordinata con quella del provvedimento prefettizio che istituisce la zona stessa. È altresì introdotta una nuova ipotesi di divieto di accesso nei confronti di soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per reati in materia di armi o per specifiche fattispecie connesse all'ordine pubblico. In tali casi il divieto può estendersi anche ai luoghi in cui il reato è stato commesso, purché espressamente indicati nel provvedimento e con modalità compatibili con esigenze di salute, lavoro, studio e mobilità. La disciplina è estesa anche ai minori ultraquattordicenni, con le garanzie già previste in tema di notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale e comunicazione al procuratore minorile. Infine, l'articolo introduce una rilevante innovazione in materia di arresto in flagranza differita, includendo il delitto di danneggiamento aggravato (articolo 635, terzo comma, del codice penale) tra i reati che, se commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, consentono l'arresto sulla base di documentazione video-fotografica, entro quarantotto ore dal fatto e qualora non sia stato possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza. L'articolo 5 introduce una misura accessoria di carattere patrimoniale volta a rafforzare il contrasto ai reati in materia di stupefacenti, intervenendo sull'articolo 73 del decreto legislativo n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti). La disposizione modifica il comma 7-bis dell'articolo 73, che già prevede, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, nonché, ove ciò non sia possibile (salvo per l'ipotesi di lieve entità), la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente. L'articolo 6 - che non afferisce a profili di stretta competenza della Commissione giustizia - reca disposizioni di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, intervenendo sul Fondo per la sicurezza urbana e incrementandone le risorse, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione territoriale e di collaborazione tra enti locali e autorità di pubblica sicurezza. Anche l'articolo 7 non afferisce a profili di diretta competenza della Commissione giustizia, introducendo disposizioni volte a rafforzare gli strumenti preventivi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, intervenendo sia sui poteri di perquisizione della polizia sia prevedendo una nuova forma di accompagnamento coattivo a fini preventivi. L'articolo 8 introduce una nuova fattispecie di reato in materia di sicurezza stradale e ne rafforza il sistema di repressione processuale. In particolare, viene inserito nell'articolo 192 del codice della strada il nuovo comma 7-bis, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali (quali l'obbligo di fermarsi o di esibire i documenti), si dia alla fuga con modalità idonee a porre in pericolo l'incolumità altrui. Alla sanzione penale si accompagnano la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Il comma 2 estende alla nuova fattispecie la disciplina dell'arresto in flagranza differita di cui all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, consentendo l'arresto entro quarantotto ore sulla base di documentazione video-fotografica, qualora non sia stato possibile intervenire immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità. L'articolo 9 modifica la disciplina delle pubbliche manifestazioni intervenendo sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sul codice penale, rimodulando in senso prevalentemente amministrativo il sistema sanzionatorio. In particolare, l'omesso preavviso al Questore per le riunioni in luogo pubblico e l'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni imposte dall'autorità non costituiscono più reato, ma illecito amministrativo, con sanzioni pecuniarie sensibilmente aumentate (fino a 10.000 o 12.000 euro). La sanzione si applica anche quando la manifestazione sia promossa tramite reti o piattaforme digitali, qualora sia destinata a svolgersi fisicamente in luogo pubblico. Sono inoltre introdotte nuove sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli itinerari stabiliti, per l'intralcio ai servizi di soccorso e per la turbativa del pacifico svolgimento delle riunioni, con aggravamenti in caso di travisamento o possesso di strumenti atti ad offendere e in caso di reiterazione. Anche l'inottemperanza all'ordine di scioglimento della riunione viene trasformata in illecito amministrativo, con sanzione fino a 20.000 euro. Infine, viene inasprita la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di "grida e manifestazioni sediziose" (articolo 654 del codice penale). L'articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva applicabile dal giudice con la sentenza di condanna per gravi delitti commessi in occasione o a causa di riunioni o assembramenti in luogo pubblico. In tali casi, il giudice può vietare al condannato di partecipare, per un periodo determinato, a manifestazioni della medesima natura di quella in cui è stato commesso il reato. Il divieto riguarda un catalogo tassativo di reati di particolare gravità (tra cui terrorismo, devastazione e saccheggio, strage, incendio, attentati alla sicurezza dei trasporti, omicidio, lesioni gravi e lesioni a pubblico ufficiale) ed è applicabile solo in presenza di un accertamento giudiziale definitivo. La durata è compresa tra uno e tre anni, con possibilità di estensione fino a dieci anni in relazione alla pena inflitta. Il giudice può inoltre disporre l'obbligo di svolgere attività non retribuita a favore della collettività. In presenza di specifiche ragioni di pericolosità, il Questore può imporre al soggetto l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia negli orari di svolgimento delle manifestazioni vietate. Tale prescrizione è soggetta a convalida dell'autorità giudiziaria secondo il modello previsto per il DASPO sportivo, con garanzie difensive e termini perentori. La violazione del divieto o dell'obbligo di comparizione comporta il raddoppio della pena prevista per l'inosservanza delle pene accessorie. L'articolo 11 estende la tutela penale rafforzata prevista dall'articolo 583-quater del codice penale alle lesioni personali commesse in danno dei dirigenti scolastici, del personale docente e del personale ferroviario impegnato in attività di prevenzione e controllo sui convogli passeggeri. In particolare, le lesioni cagionate nell'esercizio o a causa delle funzioni di tali soggetti sono punite con le stesse pene previste per le lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza: reclusione da 2 a 5 anni per le lesioni semplici, da 4 a 10 anni per le lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime. Viene conseguentemente aggiornata anche la rubrica dell'articolo 583-quater del codice penale, per includere espressamente le nuove categorie tutelate. Il comma 2 modifica inoltre l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per le lesioni commesse contro dirigenti scolastici, personale docente e personale ferroviario, equiparandole, sotto questo profilo, a quelle già previste per il personale sanitario. L'articolo 12 introduce una disciplina speciale in materia di iscrizione della notizia di reato nei casi in cui il fatto appaia commesso in presenza di un'evidente causa di giustificazione. Il comma 1 modifica l'articolo 335 del codice di procedura penale, inserendo il nuovo comma 1-bis.1, e prevede che, quando risulti "evidente" la sussistenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero non proceda all'iscrizione ordinaria nel registro delle notizie di reato, ma effettui una "annotazione preliminare" del nominativo della persona cui il fatto è attribuito in un registro separato rispetto a quello ordinario. In tali ipotesi non si applica la disciplina dell'iscrizione soggettiva prevista dal comma 1-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale. Il comma 2 introduce il nuovo articolo 335-quinquies del codice di procedura penale, che disciplina le attività del pubblico ministero nei casi di annotazione preliminare. È previsto che il pubblico ministero proceda a verifiche in tempi più rapidi rispetto al regime ordinario, al fine di accertare se la causa di giustificazione sussista effettivamente o se debba procedersi all'iscrizione secondo le forme ordinarie. L'articolo 13 prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all'istituzione del registro per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. L'articolo 14, comma 1 reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1 del codice di procedura penale. Il comma 2 esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 15 estende la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dall'art. 9 della legge n. 146 del 2006, anche agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, in particolare al Nucleo Investigativo Centrale (NIC), quando operano nell'ambito delle attività di loro competenza. La novella introduce una nuova lettera (b-quater) nel comma 1 dell'articolo 9, prevedendo una specifica causa di non punibilità per tali ufficiali che, nel corso di operazioni autorizzate, pongano in essere condotte astrattamente integranti reato al solo fine di acquisire elementi di prova in relazione a un catalogo determinato di delitti. La scriminante si applica anche alle attività svolte per interposta persona e copre, tra l'altro, condotte quali l'acquisto o l'occultamento di beni o utilità illecite, la corresponsione di denaro in esecuzione di accordi criminosi, nonché attività prodromiche e strumentali alle operazioni. I reati per i quali è consentito il ricorso alle operazioni sotto copertura comprendono, in particolare, delitti commessi in occasione di rivolte in ambito penitenziario, reati di terrorismo ed eversione, taluni delitti contro la pubblica amministrazione (come concussione e corruzione), reati connessi alla gestione e alle comunicazioni dei detenuti (anche in regime di 41-bis), gravi delitti contro la libertà personale (tra cui violenza sessuale e tortura), istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e reati in materia di stupefacenti. La disposizione precisa che restano ferme le competenze delle altre forze di polizia specializzate (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) in materia di criminalità organizzata e terrorismo, nonché le esigenze di coordinamento informativo e operativo tra i nuclei investigativi della polizia penitenziaria e gli altri organismi competenti, nel rispetto del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorità giudiziaria. L'articolo 16 interviene sulla disciplina dei permessi di necessità, apportando modifiche sia con riferimento ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sia ai detenuti collaboratori di giustizia. Il comma 1 modifica l'articolo 30-bis della legge n. 354 del 1975, rafforzando il ruolo del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNAA) nella procedura di concessione dei permessi di necessità ai detenuti in regime di 41-bis. In particolare, si prevede che, oltre all'acquisizione del parere del PNAA già richiesta prima della decisione, l'esecuzione del permesso debba avvenire tenendo conto delle eventuali cautele da questi indicate. Inoltre, il provvedimento di concessione del permesso deve essere comunicato anche al PNAA e il termine per proporre reclamo avverso la decisione è elevato da 24 a 48 ore. La finalità dell'intervento è rafforzare le garanzie di sicurezza connesse alla temporanea uscita dall'istituto di soggetti considerati ad alta pericolosità, senza incidere sui presupposti sostanziali del beneficio. Il comma 2 interviene sull'articolo 16-nonies del decreto-legge n. 8 del 1991, relativo ai benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia condannati per reati di terrorismo, eversione o criminalità organizzata. La modifica include espressamente anche i permessi di necessità tra i benefici concedibili su proposta o previo parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, uniformandoli agli altri istituti già previsti (liberazione condizionale, permessi premio, detenzione domiciliare). Viene inoltre chiarito che la competenza a decidere sui permessi di necessità per tali soggetti spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il collaboratore ha eletto domicilio nell'ambito del programma di protezione, eliminando una precedente disarmonia normativa. Gli articoli da 17 a 21 non afferiscono a profili di competenza della Commissione giustizia, recando disposizioni volte al rafforzamento e alla funzionalità delle Forze di polizia, attraverso interventi sulle procedure di reclutamento e sulla progressione di carriera. Gli articoli 22, 23, 24 e 25 - di competenza della Commissione giustizia, invece - intervengono sull'ordinamento e sul trattamento economico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, con misure volte a rafforzarne la funzionalità e a semplificarne i percorsi di carriera. In particolare, l'articolo 22 proroga fino al 2025 la procedura straordinaria e semplificata per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e prevede, per gli anni 2026 e 2027, concorsi straordinari per titoli per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, al fine di far fronte alle carenze organiche. L'articolo 23 riduce la durata (da dodici a otto mesi) del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario, accelerando l'immissione in servizio dei funzionari. Tale riduzione si applica ai corsi avviati e a quelli da avviare entro il 31 dicembre 2026. L'articolo 24 introduce disposizioni specifiche per l'accesso al ruolo degli ispettori, ridefinendo modalità e criteri di reclutamento. Infine, l'articolo 25 prevede un'indennità di presenza in favore del personale del Corpo, con l'obiettivo di valorizzarne l'impegno operativo e assicurare un adeguato riconoscimento economico delle attività svolte. Da ultimo per ragioni di completezza anche se non risultano di diretto interesse per la Commissione giustizia, ricorda che gli articoli da 26 a 33 recano disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'interno, valorizzazione dei beni confiscati, tutela delle vittime, immigrazione e cooperazione internazionale. In particolare, l'articolo 26 prevede misure di reclutamento presso il Ministero dell'interno e incrementa le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, rafforzando anche la struttura commissariale competente; l'articolo 27 disciplina il collocamento presso pubbliche amministrazioni delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché del personale sanitario contagiato da Covid-19, introducendo inoltre specifiche previsioni sul permesso di lavoro; gli articoli 28 e 29 intervengono sul testo unico immigrazione, rafforzando l'obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato e modificando la disciplina in materia di respingimento, espulsione e rimpatrio; l'articolo 30 dispone il potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio, nonché la semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale; l'articolo 31 dà esecuzione all'Accordo quadro tra Italia e Confederazione svizzera in materia di migrazione; l'articolo 32 reca disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana; infine, l'articolo 33 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.