Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 372 del 03/03/2026

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1663

 

Art. 2

2.56 (testo 2)

Zanettin, Gasparri

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

          "t-bis) prevedere per le controversie di responsabilità professionale escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 8 della legge 21 aprile 2023 n. 49, fermo il termine di prescrizione ordinario decorrente dalla data di conoscibilità del danno, che l'azione di responsabilità civile connessa alla attività professionale non possa comunque essere esercitata dopo il decorso del termine di quindici anni decorrente dal compimento della prestazione da parte del professionista."