Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 330 del 25/02/2026
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 32)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che modifica la normativa sulla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), assicurando alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un adeguato accesso ai dati IVA scambiati a livello dell'Unione.
Condividendo l'esigenza di tale intervento, ricorda che il gettito annuale IVA degli Stati membri dell'Unione europea supera i 1.000 miliardi di euro, di cui circa 24 miliardi sono destinati alle risorse proprie, corrispondenti a circa il 16 per cento del bilancio dell'Unione, e che nel 2022 la perdita di gettito IVA nell'Unione è stata di circa 89 miliardi di euro.
Propone, quindi, di evidenziare che allo stato attuale EPPO e OLAF possono accedere alle informazioni IVA esclusivamente tramite cooperazioni bilaterali con ogni singolo Stato membro. Ciò comporta che, in caso di frode transfrontaliera, la medesima procedura debba essere attivata separatamente con ciascuno degli Stati membri coinvolti, determinando così un processo lento e farraginoso, non coerente non l'esigenza di tempestività necessaria per intercettare efficacemente i meccanismi di frode.
Ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposte indirette.
A suo avviso, anche il principio di sussidiarietà è rispettato, poiché occorre un intervento a livello dell'Unione per stabilire le modalità di accesso più dirette e semplificate, per EPPO e OLAF, alle informazioni sull'IVA scambiate a livello europeo.
Ritiene, tuttavia, che la proposta possa essere maggiormente allineata al principio di proporzionalità, in ragione di cinque specifiche osservazioni.
In primo luogo, osserva che, in riferimento alle modifiche all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, relative all'obbligo di Eurofisc di comunicare, spontaneamente o su richiesta, a EPPO e OLAF le informazioni IVA pertinenti, sarebbe opportuno prevedere anche un obbligo per EPPO e OLAF di fornire a Eurofisc, spontaneamente o su richiesta, un feedback sulle informazioni comunicate, nell'ottica di un potenziamento della reciproca collaborazione e arricchimento informativo in materia di frodi IVA transfrontaliere, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti istitutivi.
In secondo luogo, osserva che, sebbene l'articolato della proposta non preveda, a ragione, un accesso diretto anche alle informazioni del TNA (Transaction Network Analysis) - ovvero l'applicativo utilizzato in ambito Eurofisc per la raccolta automatizzata dei dati contenuti nel VIES (VAT information exchange system) sulle partite IVA e per lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali - in ragione del fatto che i dati presenti nel TNA sono frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra le autorità degli Stati membri, tuttavia, nella scheda sulle "dimensioni digitali", che accompagna la proposta, si afferma la necessità di garantire che EPPO e OLAF abbiano un accesso anche alle "informazioni specifiche memorizzate nel sistema TNA, con consultazione diretta". Ritiene, pertanto, opportuno che la scheda di accompagnamento sia resa conforme alle modifiche all'articolo 36, in cui si prevede che l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di Eurofisc (tra le quali sono da ascrivere anche quelle presenti nel TNA) non avvenga in modo diretto - come per l'accesso a VIES e CESOP (Central Electronic System of Payment information) - ma attraverso una comunicazione, spontanea o su richiesta, veicolata dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc.
In terzo luogo, ritiene opportuno introdurre idonee procedure per la verifica della rispondenza dell'accesso diretto a VIES e CESOP alle finalità della stessa proposta di regolamento.
In tal senso, propone inoltre di valutare la previsione di condizioni specifiche di utilizzo delle informazioni IVA per finalità diverse da quelle antifrode previste dal regolamento.
Infine, ritiene opportuno chiarire, nella stessa proposta legislativa, cosa si intenda per supervisione, laddove si stabilisce che l'accesso di EPPO e OLAF avvenga "sotto la supervisione dei funzionari di collegamento Eurofisc", evitando un rinvio a successivi atti di esecuzione della Commissione europea, anche perché tale attività di supervisione andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle Amministrazioni fiscali nazionali di appartenenza dei funzionari di collegamento Eurofisc.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.