Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 293 del 24/02/2026
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Interrogazione
La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-02363, a firma del senatore Trevisi, rilevando che essa fa riferimento all'esenzione dall'IVA per le prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata e facendo presente che, secondo un recente orientamento restrittivo, alle prestazioni degli operatori sociosanitari (OSS) non sarebbe applicabile il regime di esenzione IVA previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per le prestazioni sanitarie, ma quello di imponibilità con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.
Fa presente che l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 90 del 2018, ha chiarito che le prestazioni rese dagli operatori sociosanitari sono prestazioni imponibili soggette ad aliquota IVA ordinaria e non beneficiano del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex articolo 99 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, ovvero individuate con decreto ministeriale.
Secondo prassi e giurisprudenza consolidata, l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata non solo in relazione alla natura delle prestazioni fornite ma anche in relazione ai soggetti che rendono tali prestazioni, i quali devono essere abilitati all'esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Quanto al requisito soggettivo, occorre fare riferimento all'articolo 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto n. 1265 del 1934) in cui non è ricompresa la figura dell'operatore sociosanitario.
In proposito, il Ministero della salute ha chiarito, con nota protocollo n. 56436 del 22 novembre 2018, che "l'Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come un operatore d'interesse sanitario che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale (…)". Ne consegue che, a parere del Dicastero, "per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l'Operatore Socio Sanitario non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie".
Di conseguenza, prosegue la rappresentante del Governo, alle prestazioni rese dai suddetti operatori, non è stata ritenuta applicabile l'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto, come emerge dal richiamato parere del Ministero della Salute, gli operatori socio-sanitari sono sprovvisti delle caratteristiche delle professioni sanitarie.
In merito all'accessorietà delle prestazioni rese dagli OSS alle prestazioni sanitarie, invocata dall'Interrogante, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le operazioni considerate "accessorie", rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all'operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo.
In particolare, recependo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione, è stato chiarito che, per esser considerata accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche: deve completare, integrare o rendere possibile l'operazione principale; deve essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese; deve essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l'operazione principale (ex multis, le risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E, del 15 luglio 2002, n. 230/E, nonché la risposta ad interpello del 3 giugno 2020, n. 163).
In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà tra due operazioni, non è sufficiente la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ma è altresì necessario che sussista "un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale" (così, risoluzione n. 6/e dell'11 febbraio 1998) rispondendo le prestazioni accessorie all'esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifiche esigenze, il miglior risultato possibile. "Conclusivamente (…) sono accessorie solo le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale" (così ancora, risoluzione n. 6/e dell'11 febbraio 1998).
Pertanto, non appare sufficiente un generico collegamento della prestazione "accessoria" all'attività principale, rendendosi bensì necessario che la stessa formi un tutt'uno con l'operazione principale.
Tanto premesso, tenuto conto del sopra delineato concetto di accessorietà, la valutazione della relativa ricorrenza nelle fattispecie concrete deve essere effettuata, caso per caso, e sulla base di elementi puramente fattuali.
Replica il senatore TREVISI (FI-BP-PPE), il quale si dichiara soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, che consentono di superare dubbi e incertezze interpretative.
Il PRESIDENTE dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.