Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 18/02/2026
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ATTI DI INDIRIZZO
(7-00034) GARAVAGLIA - Proposta di risoluzione sull'attuazione del principio di favor per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese
(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 37)
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), in qualità di presentatore della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante performance operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Fa presente, inoltre, che l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Tale interpretazione genera, peraltro, un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa. Dopo aver ricordato le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII ritiene essenziale valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto. Conclude riepilogando il dispositivo della risoluzione che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di favor per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-bis e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa); a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali: un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente; un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera; una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito; a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Il sottosegretario FRENI condivide pienamente l'atto di indirizzo, ma chiede al proponente di riformularne gli impegni per tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) accetta di riformulare in un testo 2.
Dopo l'annuncio di voto di astensione dei senatori dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, viene approvata la proposta di risoluzione nel testo pubblicato in allegato al resoconto.