Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 292 del 18/02/2026

6ª Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026

292ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario FRENI risponde all'interrogazione n. 3-02375, a firma del senatore Turco, rilevando che essa fa riferimento alla revisione della tassa sui pacchetti di modico valore di provenienza extra UE, facendo presente come le grandi piattaforme del commercio internazionale, al fine di aggirare l'applicazione della cosiddetta "tassa sui pacchi", starebbero utilizzando scali intermedi di altri Paesi europei per poi far arrivare sul territorio nazionale le merci su gomma. Dopo averne riepilogato i contenuti, ricorda che, l'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, un contributo fisso, dell'ammontare di 2 euro, destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni di beni provenienti da Paesi terzi il cui valore dichiarato non sia superiore a 150 euro. L'iniziativa italiana si colloca e per certi versi anticipa l'azione europea volta ad abrogare la soglia di esenzione daziaria di 150 euro e a istituire un contributo forfettario per la gestione delle importazioni relative a spedizioni di modico valore. In tale contesto, in data 11 febbraio 2026 è stata, infatti, adottata la modifica al regolamento 1186/2009 ai fini dell'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro con l'introduzione di un dazio semplificato forfettario di 3 euro. Parallelamente, nell'ambito della riforma doganale europea e del quadro finanziario pluriennale, è in discussione anche l'introduzione del cosiddetto "contributo di gestione" (handling fee), che mira - tra l'altro - a compensare le autorità doganali per gli oneri di gestione collegati all'eliminazione dell'esenzione da dazio per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Nella discussione in Consiglio è stato proposto di prevedere l'applicazione di tale handling fee per le piccole spedizioni a partire dal 1° luglio 2026, per far coincidere la data di applicazione del dazio forfetario di tre euro e quella della handling fee per le piccole spedizioni.

Tanto premesso, il Sottosegretario ricorda che la relazione tecnica di accompagnamento della norma, per quanto attiene all'attendibilità e alla realizzabilità della stima di gettito iscritta in bilancio, è stata formulata in termini dinamici e prudenziali proprio considerando la risposta comportamentale dei consumatori all'introduzione del contributo, le possibili strategie di elusione da parte degli operatori e i tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi. La relazione tecnica ha, infatti, considerato la riduzione delle importazioni di pacchi conseguente all'incremento del loro prezzo derivante dall'applicazione del contributo, applicando un'elasticità media rinvenuta in letteratura, ipotizzando, peraltro, che solo una quota delle spedizioni potenzialmente assoggettate al contributo risulti effettivamente colpita, tenuto conto delle possibili strategie di elusione e riorganizzazione logistica da parte degli operatori. Infine, per l'anno 2026, gli effetti finanziari, su base annua, sono stati ridotti della metà per tener conto dei tempi necessari alla predisposizione dei sistemi informativi. Un eventuale rinvio della misura non richiederebbe, quindi, ulteriori coperture qualora la decorrenza fosse calendarizzata entro luglio 2026.

Interviene in replica il senatore TURCO (M5S), il quale si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che non hanno preso in considerazione la scelta delle piattaforme logistiche di aggirare la disposizione nazionale; rimane inoltre impregiudicata la questione dell'eventuale violazione del codice doganale. Da ultimo, il Governo non ha chiarito come intende coprire il mancato gettito derivante dal sostanziale fallimento della misura proposta.

Il presidente GARAVAGLIA dichiara, infine, concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00034) GARAVAGLIA - Proposta di risoluzione sull'attuazione del principio di favor per la continuità aziendale nei processi di risanamento delle imprese

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 37)

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az), in qualità di presentatore della risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante performance operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Fa presente, inoltre, che l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Tale interpretazione genera, peraltro, un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa. Dopo aver ricordato le disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII ritiene essenziale valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto. Conclude riepilogando il dispositivo della risoluzione che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di favor per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-bis e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa); a prevedere, attraverso una circolare interpretativa o atto di indirizzo dell'Agenzia delle entrate, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma consideri indicatori di continuità quali: un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente; un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera; una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito; a prevedere che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il sottosegretario FRENI condivide pienamente l'atto di indirizzo, ma chiede al proponente di riformularne gli impegni per tener conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il presidente GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az) accetta di riformulare in un testo 2.

Dopo l'annuncio di voto di astensione dei senatori dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, viene approvata la proposta di risoluzione nel testo pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13, commi 1, 2, 5 e 6, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che il regolamento (UE) 2024/2809 e la direttiva (UE) 2024/2811 sono stati approvati in quanto parte di un pacchetto unico (cosiddetto Listing Act) presentato dalla Commissione europea il 7 dicembre 2022 e finalizzato a rendere i mercati dei capitali dell'Unione europea (UE) più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).

Il regolamento (UE) 2024/2809 contiene disposizioni relative: all'obbligo di pubblicazione di un prospetto per ogni offerta al pubblico di titoli; al contenuto del prospetto; al cosiddetto prospetto di follow-on UE - un documento ridotto che, in caso di offerta pubblica di titoli o ammissioni alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, può essere utilizzato da emittenti e aziende che intendono effettuare la transizione da un mercato di crescita per le PMI; al prospetto di emissione UE della crescita.

Il regolamento (UE) 2024/2809 è entrato in vigore il 4 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2024/2811 mira a facilitare l'accesso delle PMI dell'UE ai mercati dei capitali e ad aumentare la coerenza della normativa in materia di quotazione. In particolare, essa detta norme sui principi generali e le informazioni del cliente, sulla fornitura di ricerca da parte di terzi, sui mercati di crescita per le PMI, sulle condizioni specifiche per l'ammissione delle azioni alla negoziazione, sui poteri di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 13, commi 1, 2 e 6 della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).

Il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 è fissato al 5 giugno 2026, mentre il termine di delega scade il 5 maggio 2026.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2024/2809, la legge di delegazione europea 2024 fissa i termini di scadenza della delega in 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge (ossia entro il 10 luglio 2026).

I principi di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1809 sono contenuti al comma 3 dell'articolo 13 della citata legge di delegazione europea per il 2024. In particolare il Governo è tenuto all'attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809; coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Consob; attribuire alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria; non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2-bis, del regolamento (UE) n. 2017/1129 (relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato); stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto; confermare l'attribuzione alla Consob del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto; attribuire alla Consob il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; attribuire alla Consob la facoltà di partecipare al dispositivo per lo scambio dei dati di negoziazione.

I principi di delega concernenti il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 sono contenuti al comma 6 dell'articolo 13 della stessa legge n. 91 del 2025. In particolare, il Governo è tenuto all'attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811; mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel TUF, per le finalità ivi previste; prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della Consob.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema di decreto legislativo in esame consta di 4 articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), introduce una disciplina organica per la ricerca in materia di investimenti, conformemente alle novità introdotte, a livello unionale, dalla direttiva (UE) 2024/2811. In particolare, si precisa che la ricerca prodotta dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento o da terzi e utilizzata dai soggetti abilitati, dai loro clienti o dai loro potenziali clienti o a essi distribuita, debba essere corretta, chiara e non fuorviante, nonché chiaramente identificabile come tale o in termini analoghi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dai regolamenti unionali.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) modifica la definizione di "mercato di crescita per le piccole e medie imprese" prevista nella parte relativa alla disciplina dei mercati del TUF, per includervi il "segmento" del sistema multilaterale di negoziazione.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) integra i criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni prevedendo che il gestore del mercato regolamentato possa respingere la domanda di ammissione di uno strumento finanziario alla quotazione ove ritenga che la situazione dell'emittente sia tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) introduce nel TUF il nuovo articolo 66.1 che disciplina condizioni particolari relative all'ammissione di azioni alla negoziazione in materia di capitalizzazione di borsa e flottante.

L'articolo 1, comma 1, lettera f) modifica l'articolo 69 del TUF al fine di consentire che anche un segmento di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere la registrazione come mercato di crescita per le PMI. Sono quindi disciplinate le condizioni che il segmento del sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare ai fini della registrazione presso la Consob.

L'articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), introduce una serie di modifiche volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del cosiddetto "Listing Act", con particolare riguardo alle disposizioni in materia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.

Gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Si demanda, inoltre, alla Consob di adottare le disposizioni attuative al TUF come modificato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

In conclusione, l'adeguamento del TUF al regolamento e alla direttiva in commento prosegue il percorso della maggiore protezione dei risparmiatori e degli investitori, di valorizzazione sul mercato delle imprese di medie dimensioni, nel solco pieno della riforma del TUF che il Governo e maggioranza stanno realizzando con la delega per la riforma del mercato dei capitali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17.


RISOLUZIONE APPROVATA - ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00034

(DOC. XXIV, N. 37)

La 6ª Commissione permanente,

premesso che:

il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da PMI che, nonostante performance operative positive, presentano squilibri patrimoniali derivanti da fattori esogeni (pandemia, incremento del costo dell'energia e delle materie prime); l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'esecuzione dei rimborsi IVA, subordinando l'esonero dalla garanzia fideiussoria per importi superiori a 30.000 euro alla sussistenza di specifiche condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva;

l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate (interpello n. 347/2023) stabilisce che, in presenza di un patrimonio netto negativo, la condizione di "non riduzione del patrimonio oltre il 40 per cento" non possa essere tecnicamente soddisfatta, rendendo obbligatoria la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa;

tale interpretazione genera un circolo vizioso per le imprese in fase di risanamento: gli istituti di credito, a causa della medesima erosione patrimoniale, non rilasciano le fideiussioni necessarie, impedendo di fatto l'accesso a risorse finanziarie proprie (crediti IVA certi, liquidi ed esigibili) essenziali per la stabilità finanziaria dell'impresa;

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) promuove, agli articoli 64-bis e 84, il principio del favor per la continuità aziendale, incentivando la salvaguardia dei complessi produttivi anche in presenza di insolvenza reversibile;

esiste un evidente sfasamento normativo tra il CCII, che spinge all'utilizzo delle risorse interne per il rilancio, e la normativa fiscale, che blocca l'immissione di liquidità vitale proprio nel momento di massima necessità, rischiando di trasformare crisi finanziarie temporanee in dissesti irreversibili con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali;

gli strumenti di premialità legati agli indici ISA (articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), pur innalzando le soglie di esonero fino a 70.000 euro per il biennio 2025-2026, risultano insufficienti a tutelare le imprese con crediti IVA di rilevante entità impegnate in solidi percorsi di recupero produttivo;

considerato che:

è necessario valorizzare una visione "dinamica" della continuità aziendale, che tenga conto dell'incremento del volume d'affari e della tenuta dei livelli occupazionali, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato statico del patrimonio netto;

lo strumento del visto di conformità, unito a una relazione certificata di un professionista indipendente, può costituire un presidio idoneo a garantire l'Erario senza gravare le imprese di oneri fideiussori inesigibili,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, volta a garantire l'effettiva piena operatività dei principi di favor per la continuità aziendale e di salvaguardia dei complessi produttivi previsti dagli articoli 64-bis e 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa);

2) a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che la valutazione della "solidità" ai fini del rimborso IVA non sia limitata al dato patrimoniale storico, ma possa considerare altri indicatori di continuità quali ad esempio:

a) un fatturato annuale in linea con quello del biennio precedente;

b) un credito IVA strutturale in ragione del settore nel quale opera;

c) una crisi di liquidità momentanea dovuta sia ad una mancata fruizione del credito IVA spettante che causa la non bancabilità dei propri titoli di credito;

3) a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che l'Agenzia delle entrate, nei casi specifici in cui la richiesta provenga da aziende nelle condizioni descritte, garantisca all'impresa richiedente la verifica d'urgenza dell'appropriatezza della richiesta e pertanto lo sblocco immediato del credito IVA spettante entro due mesi dalla richiesta stessa. In caso di esito positivo non è dovuto il versamento della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.