Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 328 del 17/02/2026

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, che introduce disposizioni per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, nonché per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini e per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Il provvedimento risponde, come precisato nella relazione illustrativa al decreto-legge, alla "necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali". Esso si inserisce nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025, che ha varato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio europeo, con l'esplicita esenzione dagli obblighi per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.

Il decreto si compone di 3 articoli. L'articolo 1, al comma 1, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2026, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022. Va ricordato, al riguardo, che il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore degli sfollati provenienti dall'Ucraina dopo l'inizio del conflitto ha la sua base giuridica nella decisione di esecuzione (UE) 2022/382 più volte prorogata, da ultimo fino al 4 marzo 2027 dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1460. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2, composto di tre commi, reca disposizioni in materia di sicurezza dei giornalisti freelance. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato (freelance), se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Ai sensi del comma 2, il costo dell'assicurazione e della formazione di cui al comma 1 è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un contributo a carico dello Stato, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.