Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 328 del 17/02/2026

IN SEDE CONSULTIVA

(1793) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, che introduce disposizioni per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, nonché per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini e per la sicurezza dei giornalisti freelance.

Il provvedimento risponde, come precisato nella relazione illustrativa al decreto-legge, alla "necessità di ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali". Esso si inserisce nel solco delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025, che ha varato la concessione di un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina per il biennio 2026-2027, coperto dal margine di manovra del bilancio europeo, con l'esplicita esenzione dagli obblighi per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.

Il decreto si compone di 3 articoli. L'articolo 1, al comma 1, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2026, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e di difesa civile in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede il rinnovo fino al 4 marzo 2027, su richiesta dell'interessato, dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini presenti sul territorio nazionale prima del 24 febbraio 2022. Va ricordato, al riguardo, che il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore degli sfollati provenienti dall'Ucraina dopo l'inizio del conflitto ha la sua base giuridica nella decisione di esecuzione (UE) 2022/382 più volte prorogata, da ultimo fino al 4 marzo 2027 dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1460. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2, composto di tre commi, reca disposizioni in materia di sicurezza dei giornalisti freelance. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i giornalisti, iscritti al relativo Ordine, che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato (freelance), se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato, devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

Ai sensi del comma 2, il costo dell'assicurazione e della formazione di cui al comma 1 è coperto, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2026, da un contributo a carico dello Stato, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro.

Il comma 3 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(Doc. XXII, n. 17) PAITA - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del documento in titolo, con cui si propone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla tutela del diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.

L'esigenza di istituire tale organo nasce dal crescente e ormai accertato fenomeno delle ingerenze straniere nel sistema informativo nazionale ed europeo tramite le piattaforme digitali.

Inoltre, la proposta si inserisce nel solco dell'approfondimento avviato, dal mese di gennaio 2025, dalle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri e difesa) e 4ª (Politiche dell'Unione europea) del Senato (affare assegnato n. 620), che ha dato luogo, in una prima fase, all'adozione della risoluzione Doc. XXIV, n. 33, del 15 ottobre 2025, in cui si evidenzia la natura strutturale e sistemica del fenomeno delle ingerenze straniere, qualificandolo come una minaccia esistenziale per le democrazie europee.

Negli ultimi anni, infatti, soggetti stranieri, statali e privati, ostili all'Unione europea hanno intensificato campagne di disinformazione e manipolazione degli eventi con l'obiettivo di interferire nei processi democratici degli Stati membri. Queste attività mirano a diffondere narrazioni polarizzanti, legittimare dibattiti controversi e sfruttare le vulnerabilità sociali per promuovere valori antitetici a quelli europei e occidentali.

Il fenomeno si manifesta con particolare intensità in prossimità di consultazioni elettorali o referendarie, attraverso tecniche persuasive volte a orientare i comportamenti individuali, alimentare sentimenti di odio verso le istituzioni e di diffidenza nei confronti dell'ordine democratico, e destabilizzare in modo profondo e duraturo le democrazie europee, incidendo sui valori di libertà che ne costituiscono il fondamento.

Si ricorda che nel corso delle audizioni (marzo-luglio 2025), svolte dalle Commissioni 3ª e 4ª riunite, esperti nazionali e internazionali hanno sottolineato: la natura strutturale della disinformazione e la necessità di un approccio coordinato tra Governi, piattaforme e società civile; l'importanza di trasparenza sugli algoritmi e sull'uso dell'intelligenza artificiale; la cooperazione internazionale e il rafforzamento della protezione delle infrastrutture elettorali; l'eventuale introduzione di una normativa simile al Foreign Agents Registration Act (FARA) statunitense; il coinvolgimento dei servizi di sicurezza; la creazione di organismi di coordinamento strategico; la necessità di rendere identificabili gli utenti delle piattaforme; il sostegno ai media indipendenti e alle reti di fact-checking; la costruzione di una cultura strategica condivisa contro la guerra ibrida.

A livello dell'Unione, il Consiglio europeo ha condannato le campagne ibride russe (dicembre 2024) e sollecitato strumenti operativi di contrasto. Il Parlamento europeo ha istituito la Commissione speciale sullo Scudo europeo per la democrazia (EUDS), che propone una struttura europea di risposta rapida, maggiore resilienza digitale, tutela dell'integrità elettorale, trasparenza nei finanziamenti politici e coordinamento sanzionatorio. La Commissione europea ha adottato lo Scudo europeo per la democrazia e prevede l'istituzione di un Centro europeo per la resilienza democratica e un Media Resilience Programme. Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha rilevato che lo spazio informativo europeo è ormai un campo di battaglia geopolitico, con oltre 80 Paesi e 200 organizzazioni colpiti nel 2024 dalle ingerenze FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference). Anche NATO e G7 sono coinvolti nel coordinamento delle risposte. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel 2021, ha riconosciuto il "diritto alla conoscenza" come diritto ad avere gli strumenti per comprendere la realtà e formare consapevolmente il proprio pensiero.

Si rende pertanto necessario prevedere strumenti di tutela contro azioni intenzionali dirette a falsare o manipolare i fatti, anche mediante contenuti realizzati con tecniche di intelligenza artificiale. L'obiettivo non è censurare opinioni o idee, bensì individuare e rendere trasparenti interferenze occulte e campagne di propaganda volte a influenzare l'opinione pubblica.

È altresì urgente contrastare il fenomeno del cosiddetto "dossieraggio", consistente nella raccolta e catalogazione illecita di dati personali o riservati, da parte di soggetti che vi abbiano accesso, il cui utilizzo può risultare strumentale a finalità politiche e di disinformazione, favorendo ulteriori attività illecite.

La proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione e stabilisce la durata della sua carica fino alla fine della corrente legislatura, prevedendo entro tale termine la relazione conclusiva di cui all'articolo 6, comma 8.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sulla base anche degli impegni formulati nella risoluzione Doc. XXIV, n. 33, la Commissione sarà chiamata a: indagare sulla diffusione massiva di contenuti illegali, falsi o dolosamente ingannevoli; verificare l'eventuale coinvolgimento di soggetti o organizzazioni, anche internazionali e finanziati da attori interni o esteri, finalizzati alla manipolazione dell'informazione, in particolare in occasione di elezioni o referendum; valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sulla disinformazione e sulle attività di raccolta illecita di dati; esaminare lo stato di attuazione della normativa vigente; verificare l'idoneità delle procedure adottate da media e piattaforme digitali per la rimozione dei contenuti falsi o illeciti; elaborare programmi educativi e formativi per rafforzare la capacità critica dei cittadini; proporre iniziative normative o amministrative per un più efficace contrasto del fenomeno, anche a tutela dei minori; promuovere misure di coordinamento a livello dell'Unione europea; formulare proposte volte a garantire la piena riconoscibilità e imputabilità dei soggetti che utilizzano l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per finalità illecite o per attività di disinformazione che istighino all'odio o compromettano la sicurezza pubblica.

L'articolo 3 stabilisce i poteri e i limiti della Commissione, che procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 prevede che la Commissione sia composta da sedici senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

L'articolo 5 impone l'obbligo del segreto, mentre l'articolo 6 stabilisce l'organizzazione interna della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e del divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.

Il provvedimento è adottato sulla base della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che delega il Governo all'attuazione della direttiva, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 9 della stessa legge di delegazione. Tra questi ultimi, si prevede l'introduzione di disposizioni che definiscano strumenti e metodologie per valutare e confrontare il valore del lavoro, definito anche attraverso un coinvolgimento delle parti sociali, per evitare incertezze interpretative e applicative, e si prevede il rafforzamento della trasparenza retributiva, ampliando i soggetti obbligati a fornire informazioni sul divario retributivo di genere e favorendo l'utilizzo di dati amministrativi già disponibili (come quelli previdenziali), al fine di ridurre gli oneri per le imprese.

Il decreto mira, quindi, a recepire la direttiva europea nel nostro ordinamento, introducendo un impianto coordinato con la disciplina interna, di per sé già in parte allineata con gli obiettivi del legislatore europeo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di sedici articoli, ripartiti in quattro capi. L'articolo 1 individua, in base alle indicazioni della direttiva, l'oggetto e le finalità del recepimento.

L'articolo 2 delimita l'ambito soggettivo di applicazione, individuando quali destinatari i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, per gli aspetti non disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Rientrano nel campo di applicazione i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente. Si prevede, inoltre, che le misure di trasparenza si applichino anche ai candidati a un impiego.

L'articolo 3 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel decreto, al fine di garantire una chiara e uniforme applicazione delle sue disposizioni.

Con l'articolo 4 si individuano le nozioni centrali di "stesso lavoro" e "lavoro di pari valore". La disposizione costituisce il perno del decreto in esame, fornendo all'utenza il criterio uniforme per la verifica delle diverse posizioni retributive al fine di individuare eventuali profili di cosiddetto gender pay gap all'interno della medesima organizzazione lavorativa. Per stesso lavoro, in particolare, si intende la prestazione lavorativa svolta, ai sensi dell'articolo 2103 Codice civile, nell'esercizio di mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dai contratti collettivi applicati. Con la nozione di lavoro di pari valore ci si riferisce ad una prestazione lavorativa che è diversa, ma comunque svolta nell'esercizio di mansioni comparabili ad altra prestazione lavorativa.

L'articolo 5 riconosce anche ai candidati il diritto a informazioni sulla retribuzione iniziale o fascia retributiva, su base oggettiva e neutra, e sul contratto collettivo applicabile alla posizione, e vieta di chiedere, direttamente o indirettamente, le retribuzioni correnti o pregresse. La norma prevede, altresì, che gli avvisi per la ricerca di candidati siano improntati alla neutralità di genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti.

L'articolo 6 prevede un meccanismo di pubblicità interna dei criteri utilizzati dai datori di lavoro per la determinazione dei livelli retributivi e per la progressione economica, ove esistenti. Tale adempimento, tenuto conto di quanto previsto nel considerando 35 della direttiva, è stato recepito come facoltativo in relazione ai datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti, al fine di non appesantire con oneri amministrativi eccessivi le micro e piccole imprese.

L'articolo 7 riconosce ai lavoratori il diritto di informazione sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

L'articolo 8 garantisce che le informazioni siano fornite in modo accessibile alle persone con disabilità, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 e dal considerando 37 della direttiva.

L'articolo 9 disciplina l'obbligo di raccolta dei dati e la relativa trasmissione a un apposito organismo di monitoraggio, disciplinato dal successivo articolo 14. In particolare, la disposizione, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva, individua l'elenco dei dati da raccogliere e comunicare, e le relative scadenze e cadenze per la trasmissione.

L'articolo 10 introduce un meccanismo di valutazione dei dati raccolti e l'articolo 11 riguarda la protezione dei dati personali.

L'articolo 12, nel disciplinare la tutela giurisdizionale dei diritti sanciti dal decreto legislativo, rinvia a quanto già previsto dall'ordinamento.

L'articolo 13 estende l'applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 198 del 2006, relativo a sanzioni per discriminazioni di genere nel lavoro, alle ipotesi di accertate discriminazioni poste in essere in violazione del decreto in esame. Poiché la direttiva impone agli Stati l'introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, è stato ritenuto opportuno estendere il regime nazionale esistente, al fine di valorizzare un apparato sanzionatorio già operativo.

L'articolo 14 disciplina l'organismo di monitoraggio, mentre l'articolo 15, recependo quanto disposto dall'articolo 31 della direttiva, disciplina la trasmissione annuale ad Eurostat dei dati nazionali per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, a partire dal 31 gennaio 2028 per l'anno di riferimento 2026.

Infine, l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede se vi sia un'analisi d'impatto comparativa, al livello nazionale, tra i diversi contratti collettivi pubblici e privati, sulla parità di retribuzione.

Il relatore SATTA (FdI) assicura di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.