Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 327 del 12/02/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026

327ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA) (COM(2025) 836 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si inserisce nel quadro del programma della Commissione europea volto alla semplificazione normativa e alla riduzione degli oneri amministrativi, delineato nella comunicazione "Un'Europa più semplice e più rapida" e finalizzato a rafforzare la competitività dell'Unione, mantenendo elevati standard di tutela dei diritti fondamentali, della sicurezza e della salute. In tale contesto, il provvedimento mira a intervenire in modo mirato sul regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (cosiddetto AI Act), entrato in vigore il 1º agosto 2024, la cui applicazione è prevista in maniera progressiva fino al 2 agosto 2027.

Secondo la Commissione europea, le prime fasi di attuazione dell'AI Act hanno evidenziato criticità operative che rischiano di compromettere un'applicazione efficace e tempestiva delle disposizioni, in particolare per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio. Tra le principali difficoltà segnalate figurano i ritardi nella designazione delle autorità nazionali competenti e degli organismi di valutazione della conformità, nonché la mancanza di norme armonizzate e strumenti di supporto adeguati. Tali elementi potrebbero tradursi in un incremento sproporzionato dei costi di conformità per imprese e amministrazioni pubbliche e in un rallentamento dell'innovazione.

La proposta persegue pertanto l'obiettivo di semplificare e rendere più proporzionata l'attuazione dell'AI Act, senza incidere sull'impianto sostanziale di tutela dei diritti fondamentali. In particolare, essa introduce misure volte: a collegare l'entrata in applicazione degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio alla disponibilità effettiva di standard tecnici e strumenti di conformità; a estendere alcune semplificazioni già previste per le piccole e medie imprese anche alle piccole imprese a media capitalizzazione; a ridurre gli oneri di documentazione e registrazione; a rafforzare il ruolo di coordinamento e supervisione dell'Ufficio europeo per l'IA.

Un ulteriore profilo qualificante dell'iniziativa riguarda la promozione dell'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. In luogo di un obbligo generalizzato a carico dei fornitori e di chi impiega o rende disponibile un sistema di IA agli utenti (deployer), la proposta attribuisce alla Commissione europea e agli Stati membri il compito di promuovere attivamente la formazione e la diffusione delle competenze in materia di IA, mantenendo tuttavia specifici obblighi formativi per i deployer di sistemi ad alto rischio.

La proposta modifica inoltre taluni aspetti relativi al trattamento dei dati personali, consentendo, a determinate condizioni e con garanzie adeguate, il trattamento di categorie particolari di dati al fine di individuare e correggere distorsioni nei sistemi di IA, in coerenza con la normativa europea in materia di protezione dei dati. Sono altresì previste misure per rafforzare e ampliare l'uso degli spazi di sperimentazione normativa e delle prove in condizioni reali, anche a livello dell'Unione, al fine di favorire l'innovazione e l'applicazione pratica delle norme.

La proposta si fonda sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno, quale base giuridica coerente con quella degli atti che essa intende modificare, ed è adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. La Commissione europea ritiene rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte risultano necessarie per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione e limitate a quanto indispensabile per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

Sotto il profilo finanziario, la proposta comporta un rafforzamento delle funzioni di supervisione a livello dell'Unione, in particolare in capo all'Ufficio per l'IA, con un fabbisogno stimato di risorse aggiuntive in termini di personale, compensato tuttavia da una riduzione degli oneri per le autorità nazionali. Nel complesso, la Commissione europea stima che le misure di semplificazione possano generare risparmi significativi in termini di costi di conformità per imprese e amministrazioni.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 16 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 29, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA PER QUANTO RIGUARDA L'AGGIUNTA DI SOSTANZE E LA FISSAZIONE DI VALORI LIMITE (COM(2025) 418)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice sulla proposta di direttiva COM(2025) 418, comunica che il 29 gennaio scorso è pervenuta la risposta della Commissione europea alla risoluzione (Doc. XVIII-bis, n. 29) approvata dalla 4a Commissione, il 30 ottobre 2025, in merito alla predetta proposta, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, che rappresenta la sesta revisione della direttiva 2004/37/CE (cosiddetta "CMRD" - Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances Directive).

La risposta della Commissione europea riguarda anche la risoluzione (Doc. XVIII, n. 22), approvata dalla 10a Commissione il medesimo 30 ottobre 2025, che rinvia ai contenuti della risoluzione della 4a Commissione, con particolare riguardo ai possibili effetti sulle piccole e medie imprese (PMI) derivanti dalla necessità di adeguamento ai nuovi livelli previsti e fermo restando l'obiettivo prioritario della salute dei lavoratori.

La Relatrice ricorda, preliminarmente, che nella risoluzione della 4a Commissione si pongono in evidenza quattro aspetti di criticità con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, per quanto riguarda il cobalto e i suoi composti inorganici, nella risoluzione si evidenzia che un Valore Limite di Esposizione Professionale (Occupational Exposure Limit, OEL) di 20 μg Co/m3 risulta già molto rigoroso e che qualsiasi OEL inferiore potrebbe comportare oneri sproporzionati per le imprese. Eventuali considerazioni ulteriori in merito al valore limite proposto per il cobalto dovrebbero poi essere oggetto di un confronto collegiale all'interno di un comitato tecnico ad hoc.

Relativamente all'introduzione di un OEL per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), nella risoluzione si valuta che, anche in questo caso, l'impatto economico sarebbe significativo, con oneri sproporzionati per le imprese. In particolare, la proposta prevede un periodo transitorio per alcuni settori che, tuttavia, sarebbe opportuno estendere a tutti, poiché anche i comparti non inclusi avrebbero le medesime difficoltà a implementare i più rigorosi limiti proposti dalla direttiva e necessiterebbero di un congruo periodo transitorio (ad esempio, il settore edile, con particolare riferimento ai lavori di asfaltatura e impermeabilizzazione).

Inoltre, il regime transitorio dovrebbe essere reso coerente con le peculiarità tecnico-operative dei diversi comparti coinvolti, con particolare riguardo ai settori ove gli IPA sono presenti in molti dei materiali più utilizzati, per consentire un'adeguata programmazione degli interventi e un sostegno agli investimenti richiesti per l'adeguamento dei processi produttivi, senza compromettere la continuità delle attività.

In relazione ai fumi di saldatura, nella risoluzione si evidenzia la necessità di chiarimenti relativamente all'individuazione delle sostanze interessate dall'allegato I, poiché quest'ultimo si riferisce ai soli agenti cancerogeni e mutageni, mentre le sostanze tossiche per la riproduzione non sono specificamente cancerogene o mutagene.

Infine, nella risoluzione si esprime preoccupazione per i costi totali, gravanti sulle imprese e in particolare sulle PMI, che potrebbero non essere in grado di sostenerli e che ammonterebbero nel complesso a circa 3,8 miliardi di euro nell'arco di 40 anni.

A tale riguardo, la Commissione europea riconosce che alcune PMI interessate dall'uso di idrocarburi policiclici aromatici, dall'uso del cobalto e suoi composti inorganici potrebbero incontrare maggiori difficoltà a rispettare le misure stabilite nella proposta. Proprio tenendo conto di ciò, la proposta prevede misure transitorie, per consentire alle PMI e altre imprese di anticipare i cambiamenti, introdurre gradualmente le migliorie e pianificare gli investimenti necessari. L'obiettivo, ribadisce la Commissione europea, è sempre quello di garantire lo stesso livello minimo di protezione dei lavoratori in tutta l'Unione, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata.

Inoltre, la Commissione europea ricorda che i valori limite di esposizione professionale e le misure transitorie sono stati definiti in base alle raccomandazioni del Comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), composto da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei Governi, garantendo così un approccio equilibrato a tutela dei lavoratori e delle imprese.

Si prevede infatti che i periodi transitori per il cobalto e i suoi composti inorganici e per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ridurranno i costi economici e il numero delle cessazioni o interruzioni di attività, rispetto a uno scenario senza periodi transitori, consentendo di effettuare i necessari investimenti in ulteriori misure di gestione dei rischi e di sviluppare nuovi strumenti tecnici per garantire la conformità. A tale riguardo, i programmi dell'Unione esistenti, come Orizzonte Europa, potrebbero contribuire a sviluppare soluzioni innovative per proteggere la salute dei lavoratori.

La Commissione europea sottolinea, inoltre, che la minore esposizione alle malattie professionali consente alle imprese una maggiore produttività e minori costi di sostituzione, di riabilitazione e spese mediche, con un vantaggio che ammonterebbe a 7 milioni di euro. Peraltro, l'aggravio sarebbe limitato a quelle imprese che non hanno messo in atto gli obblighi previsti dalla direttiva 2004/37/CE per i datori di lavoro, per quanto tecnicamente possibile, di sostituire l'agente cancerogeno, mutageno o tossico con una sostanza, miscela o procedimento che riduca o elimini i danni alla salute del lavoratore, o di adottare un sistema chiuso o altre misure in grado di ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

La Commissione europea, quindi, ritiene che il principio di proporzionalità sia rispettato e che la proposta miri a garantire un approccio equilibrato, volto a evitare, per quanto possibile, svantaggi economici per i settori interessati (evitando anche che le conseguenze ricadano sui consumatori), fornendo nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori a livello europeo e garantendo la coerenza con gli obiettivi fondamentali dell'Unione, tra cui il piano europeo di lotta contro il cancro, la duplice transizione e l'autonomia strategica.

Per quanto riguarda l'iter legislativo europeo, la Relatrice ricorda che il Consiglio ha adottato un orientamento generale il 1° dicembre 2025 e che attualmente il Parlamento europeo è in fase di esame degli emendamenti in seno alla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL).

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (COM(2025) 797 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione della relatrice, senatrice Pellegrino, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che proroga, fino al 3 aprile 2028, le deroghe alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy), già previste dal regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") e finalizzate a consentire ai fornitori dei "servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero" (servizi di messaggi, chat e videochiamate) di utilizzare, a determinate condizioni e su base volontaria, dati personali per individuare abusi sessuali online sui minori e rimuoverne i contenuti.

La Commissione europea ritiene necessaria la proroga del regime derogatorio in attesa dell'adozione della proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale online sui minori (COM(2022) 209), che punta a regolare la materia fornendo un quadro giuridico di lungo periodo. Su tale proposta, infatti, sono ancora in corso i negoziati interistituzionali.

La proposta in esame mira a dare sostanza agli impegni assunti con la Strategia dell'Unione per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori e integra la Strategia europea per un internet migliore per i ragazzi, che ha l'obiettivo di predisporre esperienze digitali sicure per i minori e di promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali. Inoltre, la proposta si inserisce nel quadro delle azioni promosse a livello dell'Unione finalizzate a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei sistemi di protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza.

La proposta in esame risulta coerente con il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), che ha continuato a trovare applicazione anche sotto la vigenza del regolamento provvisorio, nonché con il regolamento sui servizi digitali (DSA - Digital Services Act), in quanto ne integra il quadro giuridico orizzontale stabilendo norme specifiche per il caso particolare della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online.

La proposta, quindi, modifica l'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1232, sostituendo il termine del 3 aprile 2026, con il nuovo termine del 3 aprile 2028, prorogando così di due anni il periodo di applicazione della deroga prevista dal regolamento provvisorio.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto europeo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. La base giuridica è altresì individuata nell'articolo 114 del TFUE, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno.

La Commissione europea ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà, perché è necessario intervenire legislativamente a livello di Unione per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali online sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico. Inoltre, tale intervento è indispensabile per assicurare un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio. Sul piano del valore aggiunto dell'intervento, la proroga limitata del regolamento provvisorio può essere adottata solo mediante un atto legislativo europeo.

La Commissione europea ritiene la proposta conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. La durata della proroga è, secondo la Commissione europea, limitata al periodo strettamente necessario per consentire l'adozione del regolamento in materia di protezione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori.

Le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati scadono il 9 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.