Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 326 del 10/02/2026
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Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Matera, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, relativi all'istituzione del Parco nazionale del fiume Ofanto.
Preliminarmente, fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 3 febbraio scorso, ha adottato il disegno di legge n. 572, di iniziativa del senatore Damiani, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 249, di iniziativa del senatore Trevisi.
Il testo base si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale, che si colloca nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia e costituisce area naturale protetta.
L'articolo 2 individua le finalità del Parco, tra le quali quella, attraverso una governance unitaria, di salvaguardare la biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico e a valorizzare un patrimonio di carattere ambientale, culturale e paesaggistico che a sua volta potrebbe promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia della valle.
L'articolo 3 istituisce l'Ente di gestione del Parco, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo ne individua anche gli organi costitutivi. In particolare il Consiglio direttivo è composto di diritto dai Presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia. L'Ente Parco si avvale, inoltre, delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.
L'articolo 4 stanzia un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'Ente parco, del Piano pluriennale, economico-sociale, volto a individuare gli indirizzi generali e fissare gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo.
L'articolo 5 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di provvedere, con emanazione di un proprio decreto, all'adozione del Piano territoriale del Parco nazionale.
L'articolo 6 individua il patrimonio dell'Ente Parco, tra cui i contributi statali e regionali, e i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea.
L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni di copertura finanziaria.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.