Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 326 del 10/02/2026

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Scurria, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica il regolamento (UE) 2024/1252, sulle materie prime critiche (CRMA - Critical Raw Materials Act), al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare l'impianto normativo, per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche, e così rafforzare l'approvvigionamento sicuro e sostenibile, e l'autonomia strategica dell'Unione.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in cui l'iniziativa è valutata in modo complessivamente positivo, in quanto rafforza la capacità dell'Unione di garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e diversificato delle materie prime critiche.

La relazione evidenzia come tali risorse materiali siano essenziali per la transizione verde e digitale dell'economia europea, per il rafforzamento delle capacità industriali nei settori strategici, tra i quali la difesa e l'aerospazio, e per preservare la sicurezza economica dell'Unione in un contesto geopolitico caratterizzato da crescente instabilità e da restrizioni internazionali sulle esportazioni di materie prime.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di garantire che le imprese di grandi dimensioni siano adeguatamente preparate a fronteggiare eventuali perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e dispongano di idonee misure di mitigazione, attraverso un'applicazione uniforme e razionalizzata di specifiche procedure a livello dell'Unione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, per il Governo, in quanto la proposta interviene esclusivamente nei limiti necessari al raggiungimento del predetto obiettivo.

Tuttavia, pur riconoscendo la coerenza complessiva delle finalità della proposta in esame con i piani strategici dell'Unione, il Governo evidenzia anche alcuni aspetti che meritano un'attenta valutazione.

Per quanto riguarda l'individuazione delle imprese da sottoporre agli obblighi sulla preparazione ai rischi (risk preparedness), nel quadro normativo vigente, questa è appannaggio degli Stati membri. La proposta, invece, prevede che tale funzione sia esercitata dalla Commissione europea, delineando così una diversa distribuzione delle competenze tra livello nazionale e livello dell'Unione. In particolare, la Commissione sarebbe incaricata di predisporre l'elenco delle imprese interessate e di procedere alla relativa notifica. Sebbene tale evoluzione possa essere considerata, sotto diversi profili, coerente con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dell'Unione europea, essa richiede ulteriori valutazioni sotto il profilo nazionale.

La relazione governativa segnala, inoltre, ulteriori possibili criticità con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, a partire dal possibile incremento degli oneri amministrativi e organizzativi per le imprese di grandi dimensioni, chiamate a effettuare valutazioni periodiche dei rischi di approvvigionamento, a mappare le catene del valore e ad adottare misure di mitigazione, con il coinvolgimento diretto degli organi di amministrazione.

Viene segnalato anche un rischio di riduzione del presidio nazionale sulle filiere strategiche, in quanto il trasferimento alla Commissione europea delle competenze di individuazione e notifica delle imprese potrebbe limitare la capacità delle autorità nazionali di monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo.

Inoltre, il Governo considera fondamentale che si assicuri coerenza, complementarità e non duplicazione tra le diverse previsioni normative in via di definizione. In particolare, auspica una valutazione delle modalità di raccordo tra gli obblighi informativi introdotti dalla proposta di regolamento e quelli già previsti dal regolamento ecodesign (regolamento (UE) 2024/1781), anche al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati e garantire un'applicazione efficace e armonizzata delle nuove disposizioni.

Infine, nella relazione si richiama anche l'attenzione sulle proposte di modifica al paragrafo 1 dell'articolo 29, relative al contenuto riciclato di magneti permanenti, con cui si propone di considerare, accanto ai rifiuti post-consumo, anche i rifiuti pre-consumo nel computo del contenuto di magneti permanenti riciclati. La proposta prevede l'indicazione da parte del produttore della quota di rifiuti prodotta all'interno dell'Unione europea e presente nei magneti permanenti incorporati nei prodotti individuati nell'elenco ampliato. Tale proposta potrebbe presentare difficoltà applicative da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità.

Nella precedente seduta il senatore Lorefice aveva chiesto chiarimenti in merito alla definizione dei "rifiuti pre-consumo", al fine di comprendere come tale categoria si collochi rispetto al quadro normativo europeo in materia di rifiuti.

Al riguardo, il Presidente precisa che i rifiuti pre-consumo sono quelli generati durante la fabbricazione (i rifiuti industriali o scarti di produzione). Nell'ambito della normativa europea sulla gestione dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), qualora non siano qualificabili come sottoprodotti e quindi oggetto di riutilizzo, essi ricadono nella categoria dei rifiuti e sono quindi sottoposti, in base alla normativa applicabile e alla gerarchia dei rifiuti, a riciclaggio, recupero o smaltimento.

I rifiuti pre-consumo si differenziano, quindi, dai rifiuti post-consumo che invece sono generati dagli utenti finali. Possono essere generati, oltre che dal processo di produzione, anche dalla distribuzione o dalla vendita al dettaglio, ma sempre prima di quelli generati dal consumatore finale. Alcuni esempi sono gli sfridi di taglio, i materiali difettosi o anche eccedenze di magazzino. Il rifiuto pre-consumo è spesso oggetto di politiche di prevenzione e di riciclo interno, poiché è solitamente più pulito e omogeneo rispetto al rifiuto post-consumo.

Infine, il Presidente ricorda che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 12 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.