Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 326 del 10/02/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026

326ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (COM(2025) 738 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in esame che, come già illustrato, modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.

L'iniziativa si colloca nell'ambito della direttiva (UE) 2023/959 (direttiva ETS 2), che ha già modificato la decisione (UE) 2015/1814, introducendo una riserva stabilizzatrice del mercato per lo scambio di quote di emissione anche per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e altri settori.

La proposta in esame si colloca in tale contesto, dando seguito alle richieste di numerosi Stati membri e deputati europei di agevolare l'avvio dell'ETS 2, previsto per il 1° gennaio 2027, e accelerarne gli investimenti in vista di tale data. La proposta mira quindi a migliorare la liquidità del mercato, aumentarne la prevedibilità, ridurre la volatilità e contenere gli incrementi eccessivi dei prezzi.

Sulla proposta, la Commissione aveva convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni. In seguito a tale richiesta, sono pervenute memorie da parte di Confindustria, di Federtrasporti e dell'organizzazione europea Trasport & Environment (T&E), dalle quali sono emerse importanti osservazioni, rilevanti ai fini della valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In particolare, l'obiettivo di rendere il mercato delle quote di emissione più ordinato e meno volatile è da considerare positivamente. Tuttavia, le modifiche proposte non sarebbero sufficienti a garantire un avvio socialmente ed economicamente sostenibile dell'ETS 2 a partire dal 2027. L'ETS 2 rischierebbe, infatti, di determinare impatti potenzialmente significativi su famiglie e imprese italiane, che non dispongono delle capacità finanziarie o tecniche per effettuare in tempi brevi investimenti di sostituzione tecnologica ad alta efficienza.

Viene quindi sollevata una forte contrarietà rispetto a una partenza così ravvicinata dell'ETS 2, anche considerando l'attuale rinvio di un anno, ritenuto non sufficiente a fronteggiare le criticità espresse. Si ricorda, infatti, che il 5 novembre 2025 il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale relativo alla normativa sul clima, che ha introdotto una disposizione volta a rinviare di un anno, quindi al 1° gennaio 2028, l'applicazione dell'ETS 2. Il 13 novembre anche il Parlamento europeo ha adottato una posizione analoga.

Il Relatore Si sottolinea, inoltre, l'esigenza che l'assetto dell'ETS resti orientato a prevenire fenomeni di eccessiva volatilità e che mantenga elevata l'attenzione sul rischio di eccessiva finanziarizzazione e di comportamenti speculativi, affinché il mercato resti funzionale agli obiettivi climatici senza causare distorsioni sui prezzi finali, specie in un sistema che incide direttamente su beni essenziali.

Per quanto riguarda il settore residenziale, ad esempio, l'impatto di un aumento di prezzo della CO2 applicato ai combustibili rischia di essere particolarmente oneroso in quanto il gas naturale alimenta circa il 70 per cento delle abitazioni e il riscaldamento rappresenta circa l'84 per cento dei consumi termici residenziali. Ne deriva che un onere aggiuntivo derivante dall'ETS 2 è destinato a riflettersi sulle bollette delle famiglie, soprattutto nei mesi freddi e nei territori maggiormente bisognosi di riscaldamento.

Quanto alla possibilità di sostituzione tecnologica, emerge che una diffusione rapida e generalizzata di soluzioni elettriche ad alta efficienza incontra limiti strutturali e socioeconomici per le tante abitazioni in classe energetica F-G i cui costi di innovazione sarebbero difficili da sostenere per la maggioranza dei contribuenti.

Inoltre, l'ETS 2, incidendo sui combustibili per il trasporto stradale, rischierebbe di generare un incremento dei costi lungo la filiera della logistica e dell'autotrasporto, con trasferimenti sui costi dei beni e dei servizi e con un impatto significativo sulle piccole e medie imprese (PMI).

Un incremento strutturale dei costi operativi, non accompagnato da strumenti adeguati di sostegno e pianificazione, rischia di compromettere la sostenibilità economica del settore dell'autotrasporto e la continuità del servizio di trasporto merci.

Sarebbe quindi opportuna una valutazione dell'ETS 2 in relazione ai suoi effetti strutturali sui costi del trasporto stradale e sulla funzionalità del sistema dei trasporti nazionale, assicurando certezza normativa e temporale, evitando distorsioni concorrenziali a danno delle imprese di minori dimensioni, e accompagnando l'incremento dei costi con misure strutturali di compensazione e reinvestimento delle risorse generate.

Alcuni studi stimano che l'impatto dell'ETS 2 sulle imprese di autotrasporto comporterebbe un aggravio annuo stimabile in oltre 6.000 euro per veicolo su una percorrenza media di 100.000 chilometri. Tali valori risulterebbero particolarmente critici in un settore nel quale i margini netti delle imprese si attestano tra l'uno e il tre per cento, con un aggravio per i trasportatori difficile da sostenere.

In un contesto segnato da una crisi del costo della vita, sarebbe necessario valutare l'introduzione di un sistema ETS improntato a un aumento graduale e progressivo del prezzo del carbonio, accompagnato da una rapida diffusione di soluzioni a basse emissioni nei settori del trasporto e degli impianti di climatizzazione, realmente accessibili anche alle famiglie a basso reddito. Senza un'alternativa concreta e disponibile, il prezzo del carbonio rischierebbe infatti di determinare impatti sociali iniqui e di rappresentare un mero onere aggiuntivo anziché uno strumento di transizione.

Infine, si ricorda che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 13 febbraio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno, al momento, sollevato criticità.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede maggiori informazioni in merito alle stime sull'impatto dell'ETS 2 sulle imprese di autotrasporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(572) DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(249) TREVISI. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Matera, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, relativi all'istituzione del Parco nazionale del fiume Ofanto.

Preliminarmente, fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 3 febbraio scorso, ha adottato il disegno di legge n. 572, di iniziativa del senatore Damiani, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 249, di iniziativa del senatore Trevisi.

Il testo base si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale, che si colloca nei territori delle regioni Basilicata, Campania e Puglia e costituisce area naturale protetta.

L'articolo 2 individua le finalità del Parco, tra le quali quella, attraverso una governance unitaria, di salvaguardare la biodiversità dall'inquinamento industriale e antropico e a valorizzare un patrimonio di carattere ambientale, culturale e paesaggistico che a sua volta potrebbe promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia della valle.

L'articolo 3 istituisce l'Ente di gestione del Parco, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo ne individua anche gli organi costitutivi. In particolare il Consiglio direttivo è composto di diritto dai Presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia. L'Ente Parco si avvale, inoltre, delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

L'articolo 4 stanzia un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'Ente parco, del Piano pluriennale, economico-sociale, volto a individuare gli indirizzi generali e fissare gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo.

L'articolo 5 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di provvedere, con emanazione di un proprio decreto, all'adozione del Piano territoriale del Parco nazionale.

L'articolo 6 individua il patrimonio dell'Ente Parco, tra cui i contributi statali e regionali, e i finanziamenti a vario titolo provenienti dall'Unione europea.

L'articolo 7 reca, infine, le disposizioni di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Scurria, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica il regolamento (UE) 2024/1252, sulle materie prime critiche (CRMA - Critical Raw Materials Act), al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare l'impianto normativo, per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche, e così rafforzare l'approvvigionamento sicuro e sostenibile, e l'autonomia strategica dell'Unione.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in cui l'iniziativa è valutata in modo complessivamente positivo, in quanto rafforza la capacità dell'Unione di garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e diversificato delle materie prime critiche.

La relazione evidenzia come tali risorse materiali siano essenziali per la transizione verde e digitale dell'economia europea, per il rafforzamento delle capacità industriali nei settori strategici, tra i quali la difesa e l'aerospazio, e per preservare la sicurezza economica dell'Unione in un contesto geopolitico caratterizzato da crescente instabilità e da restrizioni internazionali sulle esportazioni di materie prime.

Il Governo ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto l'obiettivo di garantire che le imprese di grandi dimensioni siano adeguatamente preparate a fronteggiare eventuali perturbazioni nelle catene di approvvigionamento e dispongano di idonee misure di mitigazione, attraverso un'applicazione uniforme e razionalizzata di specifiche procedure a livello dell'Unione, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, per il Governo, in quanto la proposta interviene esclusivamente nei limiti necessari al raggiungimento del predetto obiettivo.

Tuttavia, pur riconoscendo la coerenza complessiva delle finalità della proposta in esame con i piani strategici dell'Unione, il Governo evidenzia anche alcuni aspetti che meritano un'attenta valutazione.

Per quanto riguarda l'individuazione delle imprese da sottoporre agli obblighi sulla preparazione ai rischi (risk preparedness), nel quadro normativo vigente, questa è appannaggio degli Stati membri. La proposta, invece, prevede che tale funzione sia esercitata dalla Commissione europea, delineando così una diversa distribuzione delle competenze tra livello nazionale e livello dell'Unione. In particolare, la Commissione sarebbe incaricata di predisporre l'elenco delle imprese interessate e di procedere alla relativa notifica. Sebbene tale evoluzione possa essere considerata, sotto diversi profili, coerente con l'obiettivo di rafforzare la resilienza dell'Unione europea, essa richiede ulteriori valutazioni sotto il profilo nazionale.

La relazione governativa segnala, inoltre, ulteriori possibili criticità con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, a partire dal possibile incremento degli oneri amministrativi e organizzativi per le imprese di grandi dimensioni, chiamate a effettuare valutazioni periodiche dei rischi di approvvigionamento, a mappare le catene del valore e ad adottare misure di mitigazione, con il coinvolgimento diretto degli organi di amministrazione.

Viene segnalato anche un rischio di riduzione del presidio nazionale sulle filiere strategiche, in quanto il trasferimento alla Commissione europea delle competenze di individuazione e notifica delle imprese potrebbe limitare la capacità delle autorità nazionali di monitorare tempestivamente le vulnerabilità del sistema produttivo.

Inoltre, il Governo considera fondamentale che si assicuri coerenza, complementarità e non duplicazione tra le diverse previsioni normative in via di definizione. In particolare, auspica una valutazione delle modalità di raccordo tra gli obblighi informativi introdotti dalla proposta di regolamento e quelli già previsti dal regolamento ecodesign (regolamento (UE) 2024/1781), anche al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati e garantire un'applicazione efficace e armonizzata delle nuove disposizioni.

Infine, nella relazione si richiama anche l'attenzione sulle proposte di modifica al paragrafo 1 dell'articolo 29, relative al contenuto riciclato di magneti permanenti, con cui si propone di considerare, accanto ai rifiuti post-consumo, anche i rifiuti pre-consumo nel computo del contenuto di magneti permanenti riciclati. La proposta prevede l'indicazione da parte del produttore della quota di rifiuti prodotta all'interno dell'Unione europea e presente nei magneti permanenti incorporati nei prodotti individuati nell'elenco ampliato. Tale proposta potrebbe presentare difficoltà applicative da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda la tracciabilità.

Nella precedente seduta il senatore Lorefice aveva chiesto chiarimenti in merito alla definizione dei "rifiuti pre-consumo", al fine di comprendere come tale categoria si collochi rispetto al quadro normativo europeo in materia di rifiuti.

Al riguardo, il Presidente precisa che i rifiuti pre-consumo sono quelli generati durante la fabbricazione (i rifiuti industriali o scarti di produzione). Nell'ambito della normativa europea sulla gestione dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE), qualora non siano qualificabili come sottoprodotti e quindi oggetto di riutilizzo, essi ricadono nella categoria dei rifiuti e sono quindi sottoposti, in base alla normativa applicabile e alla gerarchia dei rifiuti, a riciclaggio, recupero o smaltimento.

I rifiuti pre-consumo si differenziano, quindi, dai rifiuti post-consumo che invece sono generati dagli utenti finali. Possono essere generati, oltre che dal processo di produzione, anche dalla distribuzione o dalla vendita al dettaglio, ma sempre prima di quelli generati dal consumatore finale. Alcuni esempi sono gli sfridi di taglio, i materiali difettosi o anche eccedenze di magazzino. Il rifiuto pre-consumo è spesso oggetto di politiche di prevenzione e di riciclo interno, poiché è solitamente più pulito e omogeneo rispetto al rifiuto post-consumo.

Infine, il Presidente ricorda che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 12 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa, abroga i regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/783 e modifica i regolamenti (UE) 2021/696, (UE) 2023/588 e (UE) [EDIP] (COM(2025) 555 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa.

Il Relatore ricorda che l'istituzione del Fondo europeo per la competitività rientra nel pacchetto relativo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, allo scopo di consolidare 14 strumenti di finanziamento individuali dell'attuale QFP in un unico quadro che funga da cornice per le capacità di investimento e per rafforzare la competitività europea in tecnologie e in settori strategici fondamentali.

Nella precedente seduta, il senatore Lorefice aveva chiesto un approfondimento per avere un quadro comparativo rispetto all'attuale QFP 2021-2027, con particolare riferimento agli stanziamenti destinati alla transizione green e alla salute rispetto a quelli destinati alla difesa, che nella proposta in esame ammontano complessivamente a circa 46,5 miliardi di euro, a fronte di oltre 125 miliardi destinati alla difesa.

Al riguardo, il Relatore distribuisce un'analisi comparata dei due quadri, elaborata con i dati della Commissione europea, in cui si conferma l'aumento delle risorse destinate alla difesa e alla sicurezza nel QFP 2028-2034 rispetto al ciclo 2021-2027. Si tratta di un incremento che riflette la crescente consapevolezza delle sfide geopolitiche e della necessità di una maggiore autonomia strategica dell'Unione.

La difesa viene elevata a priorità strategica dell'Unione, con stanziamenti che mirano non solo alla cooperazione, ma anche al rafforzamento strutturale della base industriale e tecnologica europea.

D'altra parte, la transizione verde e la decarbonizzazione restano priorità per l'Unione e vengono sostenute attraverso diversi programmi. Le principali linee di finanziamento dedicate esclusivamente a questo obiettivo sono una sezione specifica del Fondo Europeo per la Competitività (European Competitiveness Fund) e il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF).

Inoltre, una quota dei finanziamenti destinati ai Piani di partenariato nazionali e regionali, elemento centrale della politica europea delineata dal QFP, sarà procurata dal Fondo sociale per il clima, con uno stanziamento di 50 miliardi di euro tra il 2028 e il 2032.

Esistono poi ulteriori programmi che, pur non essendo focalizzati esclusivamente sulla transizione verde, contribuiscono indirettamente agli obiettivi di decarbonizzazione, tra cui il Global Europe Instrument, il Programma di ricerca e formazione Euratom e i programmi relativi alla disattivazione nucleare in Lituania e alla cooperazione per la sicurezza nucleare.

Considerando anche il Fondo per l'Innovazione, lo strumento InvestEU e il Programma Orizzonte Europa, il Fondo Europeo per la Competitività dispone complessivamente di 450,5 miliardi di euro a prezzi correnti per il periodo 2028-2034. La sezione dedicata a "Transizione pulita e decarbonizzazione industriale" conta su risorse totali pari a 67,4 miliardi di euro: di questi, 26,2 miliardi provengono direttamente dal QFP come nuove risorse proprie allocate nel Fondo per la Competitività, mentre i restanti 41,2 miliardi sono forniti dal Fondo per l'Innovazione.

Uno dei pilasti del prossimo QFP è il capitolo su "Competitività, prosperità e sicurezza", con una dotazione finanziaria di 589,6 miliardi di euro.

Esso riunisce i programmi dedicati a ricerca, innovazione, digitalizzazione, sicurezza, difesa e transizione energetica. L'obiettivo è rafforzare la capacità dell'Unione di competere a livello globale e rispondere alle sfide economiche, tecnologiche e geopolitiche del prossimo decennio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata giovedì prossimo, 12 febbraio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.