Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 324 del 04/02/2026
Azioni disponibili
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1737
G/1737/3/4 (testo 2)
Ancorotti, Fregolent, De Priamo, Satta, Pellegrino
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",
premesso che:
l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione e il recepimento anche della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di osservare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;
c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, è opportuno che tale metodo:
1) tenga conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;
2) metta in correlazione il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;
3) attribuisca i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.
G/1737/4/4 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";
impegna il Governo:
a esercitare quanto prima la delega prevista dall'articolo 12 della legge 13 giugno 2025 n. 91 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e a rispettare le tempistiche di entrata in vigore della medesima nel nostro ordinamento.
G/1737/5/4 (già em. 1.3)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",
premesso che:
l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione e il recepimento anche della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di osservare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;
c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, è opportuno che tale metodo:
1) tenga conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;
2) metta in correlazione il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;
3) attribuisca i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.