Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 03/02/2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'atto del Governo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), allegato A, n. 10.

Il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2024/1233 ha come scopo quello di istituire una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e di stabilire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Essa sostituisce e aggiorna la disciplina precedente (direttiva 2011/98/UE) con la finalità di semplificare e armonizzare le procedure nazionali e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.

Il provvedimento in esame apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto "Testo unico immigrazione" (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva europea.

Lo schema di decreto legislativo de quo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di "permesso unico" già introdotta nel decreto legislativo n. 40 del 2014. Al comma 1, la lettera a) modifica il TUI nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, includendo tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e gli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La lettera b) allinea il termine di sessanta giorni attualmente previsto dal TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame. Viene previsto, poi, l'inserimento, nel "permesso unico lavoro", delle informazioni specificamente indicate dalla direttiva in parola.

Inoltre, l'articolo 1 fa salve le disposizioni previste dal TUI in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il punto 2) della lettera b) prevede che il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. La lettera b) eleva, da sessanta a novanta giorni, i termini procedimentali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale.

La lettera c) è volta ad assicurare che anche durante l'iter del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'iter del nulla osta.

L'articolo 2 individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dal TUI. Si tratta di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo, l'articolo 4 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.