Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 03/02/2026

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, già recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121 del 2011.

Il Relatore ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di conformarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2026 e nasce in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo.

Il testo sottolinea come l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di energia, quali il calore, le fonti di energia termica, il rumore anche sottomarino, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, l'elettricità o la luce, possa arrecare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, agli ecosistemi, alla fauna e alla flora, fino a provocare lesioni gravi o addirittura la morte delle persone.

Per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento italiano, l'articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025, recante la legge di delegazione europea 2024, ha conferito al Governo la delega al recepimento della direttiva mediante decreti legislativi, da adottare entro il 21 gennaio 2026.

Il decreto di attuazione si compone complessivamente di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli.

Il titolo I, "Disposizioni generali", comprende i primi due articoli. Con l'articolo 1 viene fissato l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, collocandolo esplicitamente nel quadro del recepimento degli obblighi europei in materia di contrasto ai crimini ambientali. L'articolo 2 introduce un sistema di definizioni uniformi.

Il titolo II, "Modifiche al codice penale" (articoli da 3 a 7), interviene in modo incisivo sul codice penale, modificando il titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente.

L'articolo 3 adegua le fattispecie penali esistenti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. In particolare, l'articolo 452-bis sul delitto di inquinamento ambientale viene riformulato per ricomprendere un'ampia gamma di condotte illecite di scarico, immissione ed emissione, capaci di cagionare un danno o un pericolo concreto non solo per l'aria, l'acqua e il suolo, ma anche per ecosistemi, flora, fauna e habitat. La struttura del reato resta a forma libera, scelta che consente di mantenere una tutela ampia. Accanto alla riformulazione dell'inquinamento ambientale, il decreto introduce una nuova fattispecie autonoma: il reato di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall'articolo 452-bis. Il trattamento sanzionatorio viene adeguato anche per il delitto di disastro ambientale, con l'innalzamento delle pene minime e massime.

Con gli articoli 4 e 5 vengono introdotte due nuove fattispecie penali: la produzione e il commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra. Tali reati colmano lacune sanzionatorie esistenti nella normativa previgente e assicurano l'effettività delle disposizioni europee in materia climatica.

L'articolo 6 estende a tutti i reati ambientali l'applicazione delle disposizioni su confisca, ravvedimento operoso e ripristino dello stato dei luoghi, garantendo un trattamento sanzionatorio uniforme. L'articolo 7 introduce la pubblicazione della sentenza di condanna come pena accessoria, con tutele specifiche per i dati personali.

Il titolo III, composto dal solo articolo 8, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità da reato degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto ambientali e adeguando il sistema sanzionatorio.

Il titolo IV (articoli da 9 a 12) contiene le disposizioni di coordinamento e finali. Viene previsto l'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea, l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.