Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 03/02/2026
Azioni disponibili
IN SEDE CONSULTIVA
(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo
(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line
(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo
(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, sospeso nella seduta del 21 gennaio, nonché l'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, sospeso nella seduta del 27 gennaio.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, riguardo ai provvedimenti sul contrasto all'antisemitismo, ricorda che la Commissione di merito ha provveduto a congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762 e 1765 e ha deliberato di adottare il disegno di legge n. 1004 quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.
Sebbene il disegno di legge n. 1004 non sia stato assegnato alla 4a Commissione per il parere, il Presidente propone comunque di congiungere il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1762 e 1765 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1627 e 1722 e di proseguire con la discussione e l'emissione del parere sui provvedimenti assegnati alla 4ª Commissione.
In tale contesto, sarà possibile per la Commissione esprimere le valutazioni sui profili europei inerenti al tema dell'antisemitismo, che potranno essere utili per il prosieguo dell'esame sul testo base presso la Commissione di merito.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, già recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121 del 2011.
Il Relatore ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di conformarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2026 e nasce in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo.
Il testo sottolinea come l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di energia, quali il calore, le fonti di energia termica, il rumore anche sottomarino, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, l'elettricità o la luce, possa arrecare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, agli ecosistemi, alla fauna e alla flora, fino a provocare lesioni gravi o addirittura la morte delle persone.
Per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento italiano, l'articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025, recante la legge di delegazione europea 2024, ha conferito al Governo la delega al recepimento della direttiva mediante decreti legislativi, da adottare entro il 21 gennaio 2026.
Il decreto di attuazione si compone complessivamente di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli.
Il titolo I, "Disposizioni generali", comprende i primi due articoli. Con l'articolo 1 viene fissato l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, collocandolo esplicitamente nel quadro del recepimento degli obblighi europei in materia di contrasto ai crimini ambientali. L'articolo 2 introduce un sistema di definizioni uniformi.
Il titolo II, "Modifiche al codice penale" (articoli da 3 a 7), interviene in modo incisivo sul codice penale, modificando il titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente.
L'articolo 3 adegua le fattispecie penali esistenti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. In particolare, l'articolo 452-bis sul delitto di inquinamento ambientale viene riformulato per ricomprendere un'ampia gamma di condotte illecite di scarico, immissione ed emissione, capaci di cagionare un danno o un pericolo concreto non solo per l'aria, l'acqua e il suolo, ma anche per ecosistemi, flora, fauna e habitat. La struttura del reato resta a forma libera, scelta che consente di mantenere una tutela ampia. Accanto alla riformulazione dell'inquinamento ambientale, il decreto introduce una nuova fattispecie autonoma: il reato di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall'articolo 452-bis. Il trattamento sanzionatorio viene adeguato anche per il delitto di disastro ambientale, con l'innalzamento delle pene minime e massime.
Con gli articoli 4 e 5 vengono introdotte due nuove fattispecie penali: la produzione e il commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra. Tali reati colmano lacune sanzionatorie esistenti nella normativa previgente e assicurano l'effettività delle disposizioni europee in materia climatica.
L'articolo 6 estende a tutti i reati ambientali l'applicazione delle disposizioni su confisca, ravvedimento operoso e ripristino dello stato dei luoghi, garantendo un trattamento sanzionatorio uniforme. L'articolo 7 introduce la pubblicazione della sentenza di condanna come pena accessoria, con tutele specifiche per i dati personali.
Il titolo III, composto dal solo articolo 8, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità da reato degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto ambientali e adeguando il sistema sanzionatorio.
Il titolo IV (articoli da 9 a 12) contiene le disposizioni di coordinamento e finali. Viene previsto l'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea, l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'atto del Governo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), allegato A, n. 10.
Il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2024/1233 ha come scopo quello di istituire una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e di stabilire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Essa sostituisce e aggiorna la disciplina precedente (direttiva 2011/98/UE) con la finalità di semplificare e armonizzare le procedure nazionali e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.
Il provvedimento in esame apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto "Testo unico immigrazione" (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva europea.
Lo schema di decreto legislativo de quo si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di "permesso unico" già introdotta nel decreto legislativo n. 40 del 2014. Al comma 1, la lettera a) modifica il TUI nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, includendo tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e gli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.
La lettera b) allinea il termine di sessanta giorni attualmente previsto dal TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame. Viene previsto, poi, l'inserimento, nel "permesso unico lavoro", delle informazioni specificamente indicate dalla direttiva in parola.
Inoltre, l'articolo 1 fa salve le disposizioni previste dal TUI in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Il punto 2) della lettera b) prevede che il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. La lettera b) eleva, da sessanta a novanta giorni, i termini procedimentali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale.
La lettera c) è volta ad assicurare che anche durante l'iter del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'iter del nulla osta.
L'articolo 2 individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dal TUI. Si tratta di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Da ultimo, l'articolo 4 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.