Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 03/02/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2026

323ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, comunica che la senatrice Fregolent e il senatore De Priamo hanno aggiunto le proprie firme all'ordine del giorno G/1737/3/4.

Comunica, inoltre, che gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge sono tutti ammissibili, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento, ad eccezione degli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, per i quali si riserva un supplemento di riflessione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede se esista un concreto margine politico e procedurale per l'approvazione di eventuali modifiche al disegno di legge in esame.

La sottosegretaria SIRACUSANO preannuncia che i pareri sugli emendamenti saranno tutti di segno contrario, ma segnala un'apertura su alcuni ordini del giorno già presentati e su altri che potranno essere presentati sulla base di emendamenti non accoglibili.

Si sofferma in particolare sull'ordine del giorno G/1737/3/4, relativo alle acque reflue, per il quale il parere sarà favorevole a condizione che sia specificata la compatibilità con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Preannuncia, inoltre, il parere favorevole sull'impegno contenuto nell'ordine del giorno G/1737/4/4, a prima firma della senatrice Sironi.

Ritiene, quindi, che sia interesse comune addivenire rapidamente all'approvazione del provvedimento, che peraltro consentirà anche l'attuazione della direttiva anti-SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) in tempi compatibili con la sua scadenza di recepimento piuttosto ravvicinata.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1627) GASPARRI. - Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo

(1722) DELRIO e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 1627 e n. 1722, sospeso nella seduta del 21 gennaio, nonché l'esame dei disegni di legge n. 1762 e 1765, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, riguardo ai provvedimenti sul contrasto all'antisemitismo, ricorda che la Commissione di merito ha provveduto a congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757, 1762 e 1765 e ha deliberato di adottare il disegno di legge n. 1004 quale testo base per il seguito dell'esame congiunto.

Sebbene il disegno di legge n. 1004 non sia stato assegnato alla 4a Commissione per il parere, il Presidente propone comunque di congiungere il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1762 e 1765 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1627 e 1722 e di proseguire con la discussione e l'emissione del parere sui provvedimenti assegnati alla 4ª Commissione.

In tale contesto, sarà possibile per la Commissione esprimere le valutazioni sui profili europei inerenti al tema dell'antisemitismo, che potranno essere utili per il prosieguo dell'esame sul testo base presso la Commissione di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (n. 375)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, già recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121 del 2011.

Il Relatore ricorda che la direttiva impone agli Stati membri di conformarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2026 e nasce in un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici e dalla necessità riconoscere la transizione verde come obiettivo fondamentale del nostro tempo.

Il testo sottolinea come l'introduzione nell'ambiente di diverse forme di energia, quali il calore, le fonti di energia termica, il rumore anche sottomarino, le vibrazioni, i campi elettromagnetici, l'elettricità o la luce, possa arrecare danni rilevanti alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, agli ecosistemi, alla fauna e alla flora, fino a provocare lesioni gravi o addirittura la morte delle persone.

Per quanto riguarda l'attuazione nell'ordinamento italiano, l'articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025, recante la legge di delegazione europea 2024, ha conferito al Governo la delega al recepimento della direttiva mediante decreti legislativi, da adottare entro il 21 gennaio 2026.

Il decreto di attuazione si compone complessivamente di dodici articoli, suddivisi in quattro titoli.

Il titolo I, "Disposizioni generali", comprende i primi due articoli. Con l'articolo 1 viene fissato l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, collocandolo esplicitamente nel quadro del recepimento degli obblighi europei in materia di contrasto ai crimini ambientali. L'articolo 2 introduce un sistema di definizioni uniformi.

Il titolo II, "Modifiche al codice penale" (articoli da 3 a 7), interviene in modo incisivo sul codice penale, modificando il titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente.

L'articolo 3 adegua le fattispecie penali esistenti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. In particolare, l'articolo 452-bis sul delitto di inquinamento ambientale viene riformulato per ricomprendere un'ampia gamma di condotte illecite di scarico, immissione ed emissione, capaci di cagionare un danno o un pericolo concreto non solo per l'aria, l'acqua e il suolo, ma anche per ecosistemi, flora, fauna e habitat. La struttura del reato resta a forma libera, scelta che consente di mantenere una tutela ampia. Accanto alla riformulazione dell'inquinamento ambientale, il decreto introduce una nuova fattispecie autonoma: il reato di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall'articolo 452-bis. Il trattamento sanzionatorio viene adeguato anche per il delitto di disastro ambientale, con l'innalzamento delle pene minime e massime.

Con gli articoli 4 e 5 vengono introdotte due nuove fattispecie penali: la produzione e il commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e la produzione e il commercio di gas fluorurati a effetto serra. Tali reati colmano lacune sanzionatorie esistenti nella normativa previgente e assicurano l'effettività delle disposizioni europee in materia climatica.

L'articolo 6 estende a tutti i reati ambientali l'applicazione delle disposizioni su confisca, ravvedimento operoso e ripristino dello stato dei luoghi, garantendo un trattamento sanzionatorio uniforme. L'articolo 7 introduce la pubblicazione della sentenza di condanna come pena accessoria, con tutele specifiche per i dati personali.

Il titolo III, composto dal solo articolo 8, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità da reato degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto ambientali e adeguando il sistema sanzionatorio.

Il titolo IV (articoli da 9 a 12) contiene le disposizioni di coordinamento e finali. Viene previsto l'obbligo di raccolta e trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea, l'istituzione di un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (n. 376)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'atto del Governo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2024/1233 ed è emanato ai sensi della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), allegato A, n. 10.

Il Relatore ricorda che la direttiva (UE) 2024/1233 ha come scopo quello di istituire una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e di stabilire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti. Essa sostituisce e aggiorna la disciplina precedente (direttiva 2011/98/UE) con la finalità di semplificare e armonizzare le procedure nazionali e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza amministrativa. La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.

Il provvedimento in esame apporta modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto "Testo unico immigrazione" (TUI), ai fini del recepimento nell'ordinamento interno della direttiva europea.

Lo schema di decreto legislativo de quo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 integra la disciplina di settore in materia di "permesso unico" già introdotta nel decreto legislativo n. 40 del 2014. Al comma 1, la lettera a) modifica il TUI nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione, includendo tra le informazioni da fornire allo straniero con il permesso di soggiorno anche quelle riguardanti le condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attività lavorativa, i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e gli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari.

La lettera b) allinea il termine di sessanta giorni attualmente previsto dal TUI per la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno a quello di novanta giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal decreto legislativo in esame. Viene previsto, poi, l'inserimento, nel "permesso unico lavoro", delle informazioni specificamente indicate dalla direttiva in parola.

Inoltre, l'articolo 1 fa salve le disposizioni previste dal TUI in tema, rispettivamente, di versamento del contributo per il permesso di soggiorno e di disciplina sul soggiorno e sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore straniero in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il punto 2) della lettera b) prevede che il permesso unico sia rilasciato dal questore, di seguito all'ingresso in Italia dello straniero, entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda. La lettera b) eleva, da sessanta a novanta giorni, i termini procedimentali ordinatori di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, allineandoli alle tempistiche previste dalla disciplina unionale.

La lettera c) è volta ad assicurare che anche durante l'iter del nulla osta al lavoro (propedeutico all'ottenimento del permesso di soggiorno) il datore di lavoro informi tempestivamente il cittadino straniero delle comunicazioni concernenti l'iter del nulla osta.

L'articolo 2 individua nel Ministero dell'interno l'autorità competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dal TUI. Si tratta di una previsione che conferma, aggregandole, attività già attualmente esercitate dal Ministero dell'interno e che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Da ultimo, l'articolo 4 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento e di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2024/1252 (COM(2025) 946 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio )

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore, introduce la proposta di regolamento in titolo, recante la modifica del regolamento (UE) 2024/1252, sulle materie prime critiche.

Il Relatore ricorda che tale regolamento ha fornito all'Unione europea gli obiettivi e una serie di strumenti per garantire che l'industria europea abbia accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche necessarie per fabbricare le tecnologie strategiche fondamentali per la transizione pulita e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa.

Tuttavia, dall'entrata in vigore del regolamento, il 23 maggio 2024, la situazione geopolitica è profondamente mutata e con essa le modalità di approvvigionamento delle materie prime critiche, a causa delle restrizioni alle esportazioni cinesi di elementi delle terre rare e di altre materie prime critiche.

In un tale contesto, la Commissione europea ha adottato, il 3 dicembre del 2025, il piano d'azione RESourceEU per accelerare la realizzazione del regolamento sulle materie prime critiche, dare sostegno normativo ai progetti con un potenziale di diversificazione immediato, rendere operativi partenariati con Paesi terzi e creare un mercato duraturo per l'approvvigionamento diversificato.

Tra le misure volte a conseguire tali obiettivi, la Commissione ha proposto modifiche mirate al regolamento n. 1252 del 2024, al fine di razionalizzare, chiarire e semplificare alcune delle norme per migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche.

La Commissione ritiene che le modifiche apportate sosterranno l'approvvigionamento sicuro e sostenibile e rafforzeranno l'autonomia strategica dell'Unione garantendo l'accesso e la diversificazione delle catene di approvvigionamento.

Il provvedimento in titolo si compone di 2 articoli.

Nell'articolo 1, denominato "Modifiche del regolamento (UE) 2024/1252", la Commissione propone di introdurre modifiche volte ad ampliare la gamma dei prodotti soggetti a etichettatura, chiarendo gli obblighi di informazione a norma dell'articolo 28 del medesimo regolamento. Per gli stessi motivi, la Commissione propone anche di includere i rifiuti pre-consumo nell'obbligo relativo al contenuto riciclato per le terre rare e i magneti permanenti, anche alla luce del fatto che i rifiuti pre-consumo si riciclano più facilmente e attualmente sono maggiormente accessibili rispetto ai rifiuti post-consumo.

Infine, la Commissione propone di introdurre una maggiore flessibilità nel numero di inviti richiesti per anno civile, in considerazione dell'elevato numero di domande nell'ambito di ciascun invito e della necessità di garantire una valutazione coerente di ogni domanda. Tale proposta si basa sull'attuazione dell'articolo 7 del regolamento sulle materie prime critiche, denominato "Domanda e riconoscimento", e relativo alla procedura di selezione da parte della Commissione dei progetti strategici relativi alle materie prime critiche inviati alla stessa dai promotori. Nel 2024 è stato pubblicato un primo invito, che ha condotto alla selezione di 47 progetti strategici nell'UE e di 13 progetti strategici al di fuori dell'Unione. Un secondo invito è stato pubblicato dalla Commissione il 25 settembre 2025.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del regolamento in titolo.

La base giuridica della proposta in titolo è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché essa intende contribuire al buon funzionamento del mercato unico garantendo un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'Unione.

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) dato che l'obiettivo generale della stessa è garantire l'uniformità di determinate procedure a livello europeo e razionalizzarle affinché le imprese europee di grandi dimensioni siano preparate ad affrontare le perturbazioni delle catene di approvvigionamento.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, per la Commissione europea, in quanto la proposta in esame si limita al minimo richiesto per il conseguimento dei citati obiettivi a livello unionale e non va oltre quanto necessario a tale scopo.

Il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, scade il 12 marzo 2026.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei parlamenti nazionali dell'Unione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti in merito alla definizione di "rifiuti pre-consumo", al fine di comprendere come tale categoria si collochi rispetto al quadro normativo europeo in materia di rifiuti.

Il relatore SCURRIA (FdI) assicura che la questione sarà oggetto di specifico approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO AFFARI ESTERI DELL'UNIONE EUROPEA DEL 29 GENNAIO 2026, RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE IN IRAN

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione del 29 gennaio, il Consiglio affari esteri dell'Unione europea ha dedicato un ampio scambio di vedute alla situazione in Medio Oriente, a partire dagli sviluppi più recenti in Iran. I Ministri hanno espresso profonda preoccupazione per la nuova ondata di repressione violenta del dissenso da parte del regime iraniano, caratterizzata da arresti arbitrari, intimidazioni sistematiche e un uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici.

Alla luce di queste gravi violazioni dei diritti umani, il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti di quindici individui e sei entità direttamente coinvolti in atti di violenza, detenzione arbitraria e repressione della popolazione civile. Parallelamente, il Consiglio ha deciso di estendere le misure restrittive previste dal regime su droni e missili, in risposta al continuo sostegno dell'Iran alla guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina.

In questo contesto, i Ministri hanno inoltre concordato sulla designazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) come organizzazione terroristica, sottolineando che la repressione interna e il sostegno a conflitti armati non possono restare senza conseguenze.

Il Presidente sottolinea la necessità di esprimere apprezzamento per la decisione del Consiglio volta all'inserimento dell'IRGC nella lista delle organizzazioni terroristiche. Era una decisione attesa da anni e colpisce il centro del sistema di potere del regime iraniano: l'apparato militare, economico e repressivo di un regime responsabile della violenta repressione del dissenso interno e della diffusione del terrorismo ben oltre i confini dell'Iran.

Ricorda di aver segnalato questo tema più volte nei dibattiti in Assemblea preliminari ai Consigli europei. Per esempio, nella seduta del 25 ottobre 2023, ha ricordato come Hamas e le altre organizzazioni jihadiste collegate all'Iran hanno l'obiettivo di rilanciare il terrorismo globale e l'odio antisemita, e che devono essere fermati i finanziamenti a queste entità, affermando che "è importante perseguire queste entità (Hezbollah, Hamas, Jihad islamica, Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) e metterle nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea".

Anche lo scorso 27 gennaio, in occasione dell'audizione presso le Commissioni riunite Diritti umani, Affari esteri e difesa, aveva condiviso in parte l'analisi del professor Pejman Abdolmohammadi, da cui emergeva in Iran una crisi umanitaria di proporzioni enormi. In tale contesto, aveva, tuttavia, posto un'attenzione particolare ad alcune valutazioni emerse nel dibattito pubblico, come ad esempio l'ipotesi dell'esistenza di "componenti sane" negli apparati di sicurezza del regime. Una tesi che suscita forte preoccupazione, poiché l'IRGC rappresenta l'asse portante dello Stato teocratico iraniano.

Esprime, quindi, grande favore per la decisione dell'Unione europea di rafforzare il proprio impegno nel contrasto a queste organizzazioni, e richiama l'attenzione su un altro elemento essenziale: la necessità di un rafforzamento urgente, sia a livello europeo sia nazionale, delle misure di prevenzione e contrasto alle interferenze esterne e alle operazioni di influenza ostile nei processi politici degli Stati membri.

Tali interferenze, riconducibili in particolare alla Federazione russa, alla Cina e all'Iran, si manifestano attraverso campagne di disinformazione e misinformazione, nonché mediante l'uso strumentale delle nuove tecnologie, dei social media e delle piattaforme digitali, e sono in grado di travisare le posizioni politiche espresse dai membri del Parlamento italiano. Su questi aspetti occorre avere una attenzione massima.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.