Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 360 del 29/01/2026

2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026

360ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in esame si è concluso il ciclo di audizioni previsto. Dichiara quindi aperta la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede di poter intervenire in una prossima seduta al fine di poter approfondire i contributi emersi nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine sono stati presentati 36 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Informa altresì che sono pervenuti i pareri sul testo della 1a, 5a e 10a Commissione. Chiede quindi se i presentatori intendano illustrare gli emendamenti presentati.

La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti ad introdurre nel provvedimento i miglioramenti necessari per realizzare ulteriori obiettivi in materia di affidi. Come rilevato infatti nel corso della discussione generale, il tema degli affidi presenta una serie di criticità che il disegno di legge in esame non affronta, rischiando di rappresentare un'occasione persa per il legislatore. Uno dei nodi più problematici in relazione al tema degli affidamenti è rappresentato dagli affidi che si protraggono per un periodo di tempo molto lungo, tale da configurare una sorta di adozione. Un ulteriore aspetto critico risiede invece nella necessità di tenere conto dei diversi casi di affido e delle ragioni che lo hanno determinato: come già sottolineato, infatti, il caso di un affido disposto in ragione di violenza domestica all'interno del nucleo familiare è certamente diverso da quello disposto in ragione di difficoltà economiche della famiglia di origine. Più in generale, in questo ambito risulta essenziale investire nella formazione di tutti gli operatori - avvocati, magistrati, assistenti sociali - coinvolti nei procedimenti di affido di minori. Poiché infatti si tratta di un settore particolare relativo alla tutela dei minori reclama una sensibilità specifica ed una preparazione che consenta ai soggetti coinvolti di mettere al centro del procedimento il minore e la tutela del suo interesse superiore. Per questa ragione, ad esempio, con l'emendamento 1.21 si propone l'istituzione di un fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento. Invita in conclusione la relatrice ed il rappresentante del Governo ad accogliere le proposte emendative presentate dal suo Gruppo al fine di introdurre nel disegno di legge degli interventi più incisivi, che consentano di superare davvero le criticità del sistema degli affidi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1694

 

Art. 1

1.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in coerenza» inserire le seguenti: «con il dispositivo dell'articolo 31 della Costituzione e».

1.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 27 maggio 1991, n. 176,» inserire le seguenti: «nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile,».

1.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «legge 27 maggio 1991, n. 176», inserire le seguenti: «nonché con le disposizioni di cui all'articolo 315-bis del codice civile,».

1.4

Lopreiato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate» e le parole: «presso istituti» con le seguenti: «fuori dalla famiglia»;

          b) al comma 2, sostituire le parole: «ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «ciascuna struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata» e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «degli istituti» con le seguenti: «delle strutture».

1.5

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: «e ridurre situazioni di collocamento improprio» fino alla fine del comma con le seguenti: «le situazioni di collocamento nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse».

1.6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, sostituire le parole: «improprio presso istituti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle strutture o nelle famiglie affidatarie, con riduzione dei tempi di permanenza dei minori nelle stesse.»

1.7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra i casi di collocamento improprio vanno compresi i casi le cui motivazioni esulano dalle ragioni richieste per legge, ivi comprese le ipotesi di affidamento di minori fondate su mere difficoltà economiche della famiglia di origine.»

     Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Per il sostegno alle famiglie di origine in difficoltà finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.»

1.8

Lopreiato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, sostituire le parola da: «su base provinciale» fino alle parole: «degli istituti di assistenza,» con le seguenti: «il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale e con specificazione della ripartizione secondo i territori di afferenza dei distretti di corte di appello, in ciascuna struttura di collocazione pubblica o privata ovvero in ciascuna comunità di tipo familiare, la denominazione delle stesse strutture e comunità nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e delle strutture di collocazione».

1.9

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 2, dopo le parole: «su base provinciale» inserire le seguenti: «, suddivisi per anni,»

     Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario»;

          b) al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).

1.10

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, dopo le parole: «acquisisce periodicamente» inserire le seguenti: «dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni,».

1.11

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «, in regime di interoperabilità»;

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali.»

1.12

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

1.13

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 5-ter», comma 4, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

1.14

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario».

     Conseguentemente, al medesimo capoverso:

          a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso in sezioni definite in base ai:

          a) collocamenti disposti ai sensi del presente titolo;

          b) collocamenti disposti ai sensi degli articoli 330, 333 e 403 del codice civile, ove confluiscono tutte le ipotesi di affidamento in presenza di condizioni di fragilità delle famiglie di origine che possono procurare pregiudizio per il minore, caratterizzate dalla necessità di adottare misure di sostegno per le famiglie per cercare di ripristinare la convivenza ove possibile, ovvero di procedere con l'eventuale adozione del minore;

          c) collocamenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, nella quale confluiscono i dati relativi a minori che sono presenti sul territorio italiano in assenza dei genitori, e per i quali devono essere previste misure di sostegno specifiche;

          d) collocamenti relativi ai minori inseriti in strutture ai sensi del numero 4 del comma 4 dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in comunità educative con il fine di attuare una loro rieducazione in presenza di condotte problematiche che ne evidenzino il profondo disagio.

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel registro di cui al comma 1, sono annotati:

          a) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

          b) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso.»

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e ciascun tribunale ordinario».

1.16

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati» con le seguenti: «strutture pubbliche o private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;

          b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «una struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata» e sostituire le parole: «l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato» con le seguenti: «la struttura pubblica o privata di collocazione di minorenni, comunque denominata».

1.17

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «se il provvedimento medesimo sia stato adottato» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in applicazione di quale norma è stato adottato il provvedimento.».

1.18

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, lettera f), dopo le parole: «bisogni speciali» aggiungere le seguenti: «e specifici».

1.19

Lopreiato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 2, dopo la lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti:

         « f-bis) la durata prevista della collocazione, così come individuata nel provvedimento;

          f-ter) la sintesi dei contenuti del progetto di assistenza, così come individuati, riassunti o richiamati nel provvedimento;

          f-quater) l'eventuale superamento della durata prevista nel provvedimento;

          f-quinquies) l'eventuale proposizione di istanze per la corretta attuazione del provvedimento, del progetto di assistenza e delle disposizioni sulla frequentazione tra il minore e i suoi genitori e familiari.»

1.20

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9-bis», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole «alle richieste e».

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le procure per i minorenni comunicano al Dipartimento di giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste di allontanamento di un minore dai genitori o da altri soggetti sopra indicati».

1.21

Lopreiato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

          b-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la formazione obbligatoria in materia di tutela dei minori in affidamento)

          1. In ragione della vulnerabilità dei destinatari e della complessità del sistema di tutela che coinvolge diversi attori, al fine ultimo di garantire in concreto l'attuazione del principio del superiore interesse del minore e il diritto a vivere e a crescere in una famiglia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo destinato al finanziamento della formazione obbligatoria per i magistrati requirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati, e tutto il personale delle forze dell'ordine estesa anche alla materia della tutela dei minori in affidamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

     Conseguentemente all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-bis)».

1.22

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

           1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici previsti per i genitori biologici per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.";

           2) il comma 2 è soppresso;

           3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche ed è fatto divieto introdurre limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.".».

1.23

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in ottemperanza alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali del 2024, nonché delle programmazioni nazionali, tra cui il Piano nazionale di azione della Garanzia Infanzia, il PNRR, il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione, provvede, al fine di promuovere la cultura dell'affidamento e di migliorare le competenze degli operatori:

          a) all'erogazione di servizi di supporto alle famiglie affidatarie, incluse forme di sostegno sociale, di supporto educativo, di mediazione linguistica, per rispondere ai bisogni specifici dei minori e dei nuclei familiari;

          b) all'adozione di misure di supporto economico strutturate ed omogenee su tutto il territorio nazionale, anche tramite la destinazione di apposite risorse, in modo da non creare disparità tra le regioni nonché di supportare le famiglie affidatarie, con particolare attenzione alle famiglie di origine in gravi difficoltà economiche;

          c) alla promozione e al riconoscimento di forme di reti territoriali di famiglie affidatarie, con spazi di ascolto e condivisione di esperienze, al fine di contribuire a ridurre il rischio di isolamento e difficoltà nella gestione dell'affidamento;

          d) ad adottare strumenti uniformi di valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie e del benessere dei minorenni accolti al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi e a garantire un monitoraggio più efficace;

          e) a garantire l'applicazione delle nuove «Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni» in tutte le regioni affinché non ci siano differenze di trattamento nella tutela su base territoriale e sia garantito il principio di non discriminazione;

          f) a predisporre misure volte a promuovere il ricongiungimento familiare, il ritorno nella famiglia di origine e la capacità di creare relazioni sociali protettive, che costituiscono il fine ultimo dell'affidamento familiare;

          g) ad adottare criteri chiari per la segnalazione e la gestione di situazioni improprie e il coordinamento con il Sistema informativo minori (SIM) che dovrebbe essere integrato nel meccanismo di monitoraggio per ridurre dispersione dati e violazioni della privacy.»

1.0.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

          1. Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 317-ter.

(Provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

          Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

          Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

          Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

          Nelle ipotesi di cui al terzo comma, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

          I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

          Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.

          Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».

1.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inserimento dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente i provvedimenti relativi ai figli nei casi di violenza di genere o domestica)

          Dopo l'articolo 317 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 317-ter.

(Provvedimenti concernenti i figli nei casi di violenza di genere o domestica)

          Il provvedimento di affidamento di un minore, anche di natura provvisoria, nei casi di violenza di genere o domestica è adottato nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

          In presenza di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore autore della violenza e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, adotta le necessarie misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore ovvero, in caso di comprovata impossibilità, ai parenti di quest'ultimo entro il quarto grado.

          Il minore non può essere affidato, neppure in via temporanea, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, salvo casi connotati da eccezionale gravità, oggetto di specifico accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

          Nei casi di cui al comma precedente, il giudice verifica che l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, avvenga in favore di soggetti in possesso di comprovata esperienza e adeguata formazione in materia di violenza di genere o domestica e di tutela dei minori.

          I soggetti terzi affidatari assumono integralmente le responsabilità genitoriali, ivi inclusi gli obblighi di protezione del minore, e rispondono, per l'intera durata dell'affidamento, della sua sicurezza e della sua integrità psicofisica, essendo altresì tenuti ad attivare ogni misura di prevenzione e protezione a favore del minore stesso.

          Qualora il genitore autore della violenza non intraprenda un percorso di rieducazione valutato positivamente, in via personale, dal giudice, è preclusa ogni forma di incontro con il minore, anche in modalità protetta. In caso di esito positivo del percorso rieducativo, i soggetti incaricati dell'organizzazione degli incontri assicurano la protezione, la sicurezza e il benessere psicofisico dei minori e rispondono, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, colpose o imprudenti.

          Avverso il provvedimento di affidamento temporaneo è ammesso reclamo, mediante ricorso alla corte d'appello, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o, se pronunciato in udienza, dalla data della sua emissione».

1.0.3

Lopreiato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile)

          1. Al fine di tutelare l'interesse supremo del minore, in caso di violenza di genere o domestica, all'articolo 473-bis 46 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Nei casi di violenza a danno del minore o di persone con lui conviventi, accertata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e comportante l'attuale pericolosità della permanenza autonoma del figlio con il genitore violento, il giudice provvede, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 337-ter e seguenti del codice civile e dispone l'affidamento del figlio all'altro genitore o, in caso di comprovata impossibilità, ad un parente entro il quarto grado oppure ad altra persona che abbia un rapporto significativo con il minore.

          Solo in caso di assoluta impossibilità di provvedere ai sensi del comma precedente, il minore è collocato, in via di estrema opzione, in una struttura, preferibilmente di tipo familiare. La collocazione nell'ambito familiare deve essere ripristinata nel più breve tempo possibile.

          Salva la proponibilità del reclamo, il provvedimento temporaneo può essere revocato o modificato in ogni tempo, anche d'ufficio, quando ne cessino o ne risultino attenuati i presupposti.

          Se il minore rifiuta espressamente il mutamento della collocazione, il provvedimento non può essere eseguito, se non per il caso e per il tempo strettamente necessario in cui occorra preservarlo da un pericolo attuale e immediato per la sua vita o per la sua incolumità fisica.».

Art. 2

2.1

Lopreiato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;

          b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «delle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;

          c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «presso istituti» con le seguenti: «fuori dalla famiglia»;

          d) al comma 4, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate»;

          e) alla rubrica, sostituire le parole: «sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati» con le seguenti: «sulle strutture pubbliche e private di collocazione di minorenni, comunque denominate».

2.2

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.4

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro», con le seguenti: «alla Procura della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni e delle altre autorità competenti sollecitando l'attivazione dei poteri di vigilanza rispetto a specifici collocamenti di minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie».

2.5

Lopreiato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «ogni sei mesi».

2.6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

          «c-bis.) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.».

2.7

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) promuove e facilita, attraverso l'intervento delle autorità, il reinserimento del minore, attraverso il monitoraggio delle situazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dalla propria famiglia. Ove sussistano situazioni di indigenza dispone un supporto finanziario che possa agevolare il reinserimento del minore nella famiglia di origine.».

2.8

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) monitora e rimuove, anche attraverso l'intervento delle autorità, eventuali differenze di trattamento su base territoriale e garantisce il principio di non discriminazione.».

2.9

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) determina le tariffe per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

2.0.1

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Decreti attuativi)

          1. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuta del registro di cui all'articolo 5-ter, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e di acquisizione dei dati da inserire nel registro.

          2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di realizzazione del registro di cui all'articolo 5-ter, legge 4 maggio 1983, n. 184, e di accesso allo stesso da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nonché le modalità di aggiornamento dei sistemi informatici per permettere il continuo monitoraggio dei minori in istituti di assistenza pubblici e privati, in comunità di tipo familiare e in famiglie affidatarie, oltre a prevedere le modalità per la tenuta del registro.

G/1694/1/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

          l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

          in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

          la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

     impegna il Governo

          ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a determinare le condizioni e le modalità certe di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche vietando limitazioni basate solo sulle capacità economiche degli affidatari.

G/1694/2/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla legge n. 184 del 1983, recante disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire: il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario;

          in particolare, il citato articolo 1 reca alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983 allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991;

          la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è stata ad oggi ratifica da 196 Stati (tra cui l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176). È composta da un preambolo (nel quale si richiama la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che riconosce all'infanzia il diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari) e sancisce il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

     impegna il Governo

          a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a estendere alle persone affidatarie i benefici previsti per i genitori naturali per il periodo in cui il minore conviva con gli stessi.

G/1694/3/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

     premesso che:

          il provvedimento in esame si inserisce in una linea di continuità con una serie di interventi legislativi che, nel tempo, hanno progressivamente consolidato il riconoscimento del diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia. Tale percorso normativo prende avvio dalla riforma della legge sulle adozioni del 2001 e trova un momento di particolare rilievo nella riforma della filiazione, che ha espressamente consacrato, all'articolo 315-bis del codice civile, il diritto del minore a essere educato e assistito in ambito familiare. In tale cornice si colloca anche l'introduzione dell'articolo 79-bis nella legge sulle adozioni, che impone al giudice l'obbligo di segnalare agli enti locali le situazioni di indigenza dei nuclei familiari, affinché possano essere attivati tempestivi interventi di sostegno idonei a consentire al minore di permanere nella propria famiglia di origine;

          accanto al rilievo attribuito al diritto del minore a crescere in famiglia, assume valore dirimente il costante richiamo al principio del best interest of the child, principio di matrice internazionale che da tempo permea l'intero sistema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e che deve orientare non solo l'azione giudiziaria, ma anche l'attività legislativa e amministrativa, fungendo da criterio prevalente in tutte le decisioni che incidono sulla vita dei soggetti minorenni;

          appare altresì imprescindibile restituire piena centralità al ruolo della giurisdizione, sia civile sia minorile, all'interno di un quadro più ampio di emersione e riconoscimento della violenza di genere e domestica, in particolare nella delicata fase dell'affidamento dei figli. Ciò al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, di garantire una tutela effettiva della salute psico-fisica dei minorenni e delle vittime di violenza e di rafforzare la responsabilizzazione dei soggetti, pubblici o privati, che assumono, anche temporaneamente, compiti di custodia, vigilanza o protezione nei confronti dei minori;

          in tale prospettiva, merita di essere richiamato il rilievo formulato dal GREVIO, che ha sollecitato il nostro Paese a introdurre un'adeguata e sistematica valutazione del rischio anche nei procedimenti civili. In particolare, è stato sottolineato come il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sancito dall'articolo 337-ter del codice civile, debba necessariamente conoscere una deroga nei casi in cui i minori siano esposti a violenza domestica, sia in qualità di vittime dirette sia come testimoni. Tale richiamo si rende tanto più urgente alla luce di prassi distorte consolidate in alcuni uffici giudiziari, ove consulenti tecnici d'ufficio e operatori dei servizi sociali, spesso privi di una formazione specifica e adeguata in materia di violenza di genere e domestica, tendono a non valorizzare, o addirittura a ignorare, le violenze denunciate o allegate da uno dei genitori, ritenendole irrilevanti ai fini della valutazione della capacità genitoriale e delle decisioni in materia di affidamento;

          le conseguenze di tali prassi hanno prodotto, nel tempo, l'effetto paradossale e gravemente lesivo della vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano, espressamente vietata dall'articolo 18 della Convenzione di Istanbul. Ciò si è tradotto, in numerosi casi, nella sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale delle madri, frequentemente stigmatizzate come genitori inadeguati, eccessivamente simbiotici o addirittura calunniatori. Tali dinamiche hanno contribuito a un preoccupante incremento degli affidamenti dei figli ai servizi sociali, spesso sprovvisti della necessaria specializzazione in un ambito così complesso e delicato, in particolare sotto il profilo della prevenzione e della protezione dei minorenni dalla violenza, come purtroppo attestato da numerosi episodi di cronaca;

     impegna il Governo

          ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, valutando l'adozione, nell'ambito delle proprie competenze, di ulteriori iniziative, anche di natura normativa, finalizzate a introdurre nel codice civile disposizioni specifiche in materia di provvedimenti riguardanti i figli nei casi di violenza di genere o domestica. In particolare, si chiede di prevedere che, in presenza di allegazioni di violenza, il giudice disponga, anche d'ufficio, l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo tempestivo coordinamento con le altre autorità giudiziarie, incluse quelle inquirenti, adotti misure di protezione adeguate, disponendo l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore o, ove ciò non sia possibile, ai parenti entro il quarto grado. Tale soluzione deve essere privilegiata al fine di evitare, se non in casi eccezionali debitamente accertati dal giudice con valutazione diretta, non delegabile e anche incidentale, l'affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati, estranei alla cerchia familiare. Solo in via di estrema ratio, l'autorità giudiziaria potrà disporre l'affido a soggetti terzi, pubblici o privati, purché in possesso di comprovata esperienza e documentata formazione in materia di violenza di genere, violenza domestica e tutela dei minorenni.

G/1694/4/2

Cucchi, De Cristofaro, Magni

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1694, recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento",

     premesso che:

          l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie;

          il testo approvato dalla Camera dei deputati specifica che la competenza dell'Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell'Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, e, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua;

          l'Osservatorio presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità politica delegata per la famiglia, al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività - con riferimento alle buone pratiche emerse in materia di affidamento - e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale;

          tale relazione annua è predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica,

     impegna il Governo:

          ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a:

          determinare con certezza le tariffe minime per l'istituzionalizzazione di ogni minore ospite nelle strutture abilitate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

          monitorare e rimuovere eventuali differenze di trattamento su base territoriale applicando il principio di non discriminazione.