Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026
Azioni disponibili
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025.
Dopo aver dato conto anche dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti, illustra un conferente schema di parere in cui propone di esprimere parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo, e parere non ostativo sui restanti subemendamenti e sugli emendamenti della Relatrice.
In aggiunta, propone di rilevare una residua incongruenza nei commi 4 e 5 dell'articolo 11, rispetto agli emendamenti 2.100 e 2.200 che svincolano l'uso della denominazione di "pane fresco" dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea. Pertanto, potrà denominarsi "pane fresco" anche quello ottenuto da processo produttivo non continuo.
Tuttavia, i commi 4 e 5 dell'articolo 11, continuano a distinguere il "pane fresco" da quello prodotto con un processo non continuo, richiedendo che siano collocati in scaffali distinti e separati, e che solo il pane ottenuto da processo non continuo debba essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto. Invece, ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200, entrambi possono essere denominati "pane fresco", sempre che siano posti in vendita entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.