Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice,introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.

Lo schema di decreto, in forza della delega di cui all'articolo 25 della Legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), designa il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG e stabilisce le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione, le procedure di opposizione, le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, nonché disposizioni sui controlli e di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

In particolare, esso si compone di 27 articoli, suddivisi in sette titoli. Nel titolo I, sui principi generali, l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni, tra cui quella di "richiedente", indicato come il soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione delle IG.

Nel titolo II, l'articolo 3 individua nel Ministero delle imprese e del Made in Italy l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG relative ai prodotti artigianali e industriali.

Il titolo III, relativo alla fase nazionale della procedura di registrazione, è suddiviso in tre capi. Il capo I (articoli 4, 5 e 6) riguarda le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione. In particolare, l'articolo 4 stabilisce le regole per il deposito delle istanze, l'articolo 5 definisce i requisiti per la domanda di registrazione di una IG e l'articolo 6 descrive la procedura di esame delle domande.

Il capo II (articoli da 7 a 11) è dedicato alla procedura nazionale di opposizione e si compone di quattro articoli. L'articolo 7 detta norme riguardanti la possibilità da parte dei soggetti autorizzati di presentare un'opposizione contro la registrazione di una IG. L'articolo 8 disciplina la fase di esame delle opposizioni. L'articolo 9 disciplina i casi in cui il procedimento di opposizione può essere sospeso. L'articolo 10 elenca le situazioni in cui la procedura di opposizione si estingue. L'articolo 11 conferisce alle parti il diritto di proporre ricorso contro la decisione finale sull'opposizione.

Il capo III (articoli da 12 a 16) stabilisce la procedura nazionale di decisione sulle domande di registrazione delle IG artigianali e industriali. In particolare, l'articolo 12 fissa i presupposti per l'adozione della decisione. L'articolo 13 consente al richiedente di ritirare la domanda di registrazione in ogni fase del procedimento, sia a livello nazionale che a livello di Unione europea. L'articolo 14 disciplina il passaggio dalla fase nazionale a quella dell'Unione. L'articolo 15 prevede la possibilità di richiedere una protezione nazionale temporanea della IG, in conformità con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento europeo. L'articolo 16 attua la disposizione transitoria sulla registrazione e tutela a norma del nuovo sistema europeo.

Nel titolo IV, l'articolo 17 regola le procedure di modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta, mentre l'articolo 18 disciplina la cancellazione delle IG protette registrate.

Nel titolo V, relativo ai controlli e al monitoraggio delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'articolo 19 stabilisce che la verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa su un'autodichiarazione del produttore, il quale deve garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica. L'articolo 20 disciplina i relativi controlli.

Il titolo VI (articoli 21, 22 e 23) reca disposizioni di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle nuove previsioni normative. In particolare, l'articolo 21 estende la fattispecie di reato di falsificazione e alterazione delle IG, attualmente limitata ai soli prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali. L'articolo 22 attua le disposizioni dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411. L'articolo 23 disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni.

Infine, il titolo VII reca le disposizioni finali.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede di rinviare il voto, per consentire di approfondire la materia.

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla richiesta, sebbene non rilevi al momento possibili criticità.

La relatrice PELLEGRINO (FdI) ritiene utile un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.