Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026

IN SEDE CONSULTIVA

(1624) Valorizzazione della risorsa mare

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.

Evidenzia, in particolare, che il capo II (articoli da 2 a 6) prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX).

Per quanto riguarda il capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo brevetto, il Governo ha reso noto di aver svolto il test di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere.

Rileva, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza.

Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa, e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, al fine di dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.

Il senatore LOREFICE (M5S) si sofferma sulla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività subacquea a scopo ricreativo, ritenendo che il vigente quadro normativo applicabile sia già sufficiente a tutelare la sicurezza dei soggetti interessati e gli interessi pubblici. L'aggravio normativo previsto dalle disposizioni in esame costituirà pertanto un ostacolo al settore turistico.

Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) ritiene il disegno di legge particolarmente delicato, anche con riferimento alla delimitazione delle acque relative alla zona contigua italiana. Ricorda, al riguardo, l'Accordo di Caen con la Francia, firmato nel 2015 ma poi non ratificato dall'Italia, che avrebbe stabilito i confini marittimi tra i due Paesi, assegnando alla Francia acque tradizionalmente italiane.

Suggerisce, pertanto, di aggiungere nel parere una richiesta di coinvolgimento della Commissione prima della definitiva conclusione degli accordi internazionali di delimitazione dei confini delle rispettive zone contigue.

Il senatore SENSI (PD-IDP) esprime la sua ferma contrarietà rispetto a richieste di coinvolgimento della Commissione in merito a procedure relative all'adozione di atti che sono già ben definite e che non richiedono di essere ulteriormente aggravate.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) esprime comprensione per l'importanza attribuita al tema, considerando che il futuro passa anche attraverso il tema della sovranità sul mare. Tuttavia, non condivide la richiesta di uno specifico coinvolgimento della 4a Commissione.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge contiene, agli articoli 2 e 3, alcune previsioni in merito all'istituzione della zona contigua e agli accordi con gli Stati interessati. Propone, pertanto, di precisare nel parere che, in vista dell'adozione di tali provvedimenti, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei.

Il relatore SATTA (FdI) accoglie la proposta di inserimento dell'osservazione e riformula conseguentemente lo schema di parere.

Il senatore SENSI (PD-IDP) esprime contrarietà su una proposta che ritiene inopportuna. Preannuncia, per questo motivo, il suo voto di astensione.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto di astensione, in ragione dell'inserimento dell'ultima osservazione, che ritiene incongruente.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)

(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e relativi controlli.

Nelle premesse propone di ricordare che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, secondo cui «gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe», e che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).

Ritenendo che esso risulti coerente con l'ordinamento europeo, propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, sebbene siano da accogliere con favore alcune innovazioni, come il regime di assicurazioni "stagionali" per i veicoli idonei a "uscite" solo contingentate, sia da valutare l'opportunità di rafforzare la ratio dello schema di decreto, anche nell'ambito di prossime iniziative legislative, mediante l'introduzione di criteri di individuazione dei veicoli qualificabili come rottami da smaltire, in conformità con la normativa europea.

Inoltre, a tale proposito, propone di invitare a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione "preventiva" dell'interesse storico-collezionistico di veicoli in attesa di restauro, con l'effetto che tutti i veicoli privi di detto riconoscimento resterebbero esclusi dalla disciplina derogatoria e ricadrebbero nel novero dei rottami da smaltire.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2022/869.

Propone, in particolare, di ricordare nelle premesse che il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale, e che esso contribuisce all'implementazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedono condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 2 dello schema di decreto, che individua le autorità nazionali competenti, e l'articolo 3, il quale disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento, che ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e presentare alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025.

Dopo aver dato conto anche dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti, illustra un conferente schema di parere in cui propone di esprimere parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo, e parere non ostativo sui restanti subemendamenti e sugli emendamenti della Relatrice.

In aggiunta, propone di rilevare una residua incongruenza nei commi 4 e 5 dell'articolo 11, rispetto agli emendamenti 2.100 e 2.200 che svincolano l'uso della denominazione di "pane fresco" dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea. Pertanto, potrà denominarsi "pane fresco" anche quello ottenuto da processo produttivo non continuo.

Tuttavia, i commi 4 e 5 dell'articolo 11, continuano a distinguere il "pane fresco" da quello prodotto con un processo non continuo, richiedendo che siano collocati in scaffali distinti e separati, e che solo il pane ottenuto da processo non continuo debba essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto. Invece, ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200, entrambi possono essere denominati "pane fresco", sempre che siano posti in vendita entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.