Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 413
La 4a Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025;
ricordato il parere non ostativo sul nuovo testo, espresso il 28 maggio 2025, e il parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti ad esso riferiti, espresso il 25 giugno 2025;
ricordato che il 5 giugno 2025, il disegno di legge è stato notificato alla Commissione europea (notifica 2025/282/IT), secondo la procedura "TRIS" (Technical Regulations Information System), di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, relativa a una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;
rilevato che, alla notifica, hanno fatto seguito le osservazioni formulate dalla Commissione europea il 20 agosto 2025 (TRIS(2025) 2231) e, successivamente, quelle formulate da Austria e Spagna, a cui ha risposto il Governo con nota pubblicata il 15 dicembre 2025 (TRIS(2025) 3606);
valutato che gli emendamenti della Relatrice rispondono alle predette osservazioni, modificando opportunamente il nuovo testo al quale si riferiscono, al fine di risolvere le criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:
in riferimento agli emendamenti 2.100 e 2.200, che svincolano l'uso della denominazione di "pane fresco" dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare con tale definizione anche i commi 4 e 5 dell'articolo 11, laddove si prevede che il "pane fresco" deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto da prodotto con un processo non continuo, e che solo quest'ultimo deve essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto, poiché - ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200 - potrà denominarsi "pane fresco" anche quello prodotto con un processo non continuo.