Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1624

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025;

considerato che esso è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori;

rilevato che il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e che ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX);

rilevato inoltre che, con riferimento al capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo brevetto, il Governo ha svolto il test di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere;

rilevata, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'istituzione della zona contigua, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in vista dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e degli accordi internazionali di cui all'articolo 3, comma 2, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei;

valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, per dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.