Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 28/01/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
322ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.
Evidenzia, in particolare, che il capo II (articoli da 2 a 6) prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX).
Per quanto riguarda il capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo brevetto, il Governo ha reso noto di aver svolto il test di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere.
Rileva, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza.
Il Relatore ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa, e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, al fine di dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.
Il senatore LOREFICE (M5S) si sofferma sulla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività subacquea a scopo ricreativo, ritenendo che il vigente quadro normativo applicabile sia già sufficiente a tutelare la sicurezza dei soggetti interessati e gli interessi pubblici. L'aggravio normativo previsto dalle disposizioni in esame costituirà pertanto un ostacolo al settore turistico.
Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto da parte dei senatori del suo Gruppo.
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) ritiene il disegno di legge particolarmente delicato, anche con riferimento alla delimitazione delle acque relative alla zona contigua italiana. Ricorda, al riguardo, l'Accordo di Caen con la Francia, firmato nel 2015 ma poi non ratificato dall'Italia, che avrebbe stabilito i confini marittimi tra i due Paesi, assegnando alla Francia acque tradizionalmente italiane.
Suggerisce, pertanto, di aggiungere nel parere una richiesta di coinvolgimento della Commissione prima della definitiva conclusione degli accordi internazionali di delimitazione dei confini delle rispettive zone contigue.
Il senatore SENSI (PD-IDP) esprime la sua ferma contrarietà rispetto a richieste di coinvolgimento della Commissione in merito a procedure relative all'adozione di atti che sono già ben definite e che non richiedono di essere ulteriormente aggravate.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) esprime comprensione per l'importanza attribuita al tema, considerando che il futuro passa anche attraverso il tema della sovranità sul mare. Tuttavia, non condivide la richiesta di uno specifico coinvolgimento della 4a Commissione.
Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge contiene, agli articoli 2 e 3, alcune previsioni in merito all'istituzione della zona contigua e agli accordi con gli Stati interessati. Propone, pertanto, di precisare nel parere che, in vista dell'adozione di tali provvedimenti, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei.
Il relatore SATTA (FdI) accoglie la proposta di inserimento dell'osservazione e riformula conseguentemente lo schema di parere.
Il senatore SENSI (PD-IDP) esprime contrarietà su una proposta che ritiene inopportuna. Preannuncia, per questo motivo, il suo voto di astensione.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) preannuncia il suo voto di astensione, in ragione dell'inserimento dell'ultima osservazione, che ritiene incongruente.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 363)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e relativi controlli.
Nelle premesse propone di ricordare che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, secondo cui «gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe», e che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021).
Ritenendo che esso risulti coerente con l'ordinamento europeo, propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando tuttavia che, sebbene siano da accogliere con favore alcune innovazioni, come il regime di assicurazioni "stagionali" per i veicoli idonei a "uscite" solo contingentate, sia da valutare l'opportunità di rafforzare la ratio dello schema di decreto, anche nell'ambito di prossime iniziative legislative, mediante l'introduzione di criteri di individuazione dei veicoli qualificabili come rottami da smaltire, in conformità con la normativa europea.
Inoltre, a tale proposito, propone di invitare a valutare l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione "preventiva" dell'interesse storico-collezionistico di veicoli in attesa di restauro, con l'effetto che tutti i veicoli privi di detto riconoscimento resterebbero esclusi dalla disciplina derogatoria e ricadrebbero nel novero dei rottami da smaltire.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Propone, in particolare, di ricordare nelle premesse che il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale, e che esso contribuisce all'implementazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedono condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali.
Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 2 dello schema di decreto, che individua le autorità nazionali competenti, e l'articolo 3, il quale disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento, che ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e presentare alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.
Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025.
Dopo aver dato conto anche dei subemendamenti riferiti ai predetti emendamenti, illustra un conferente schema di parere in cui propone di esprimere parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo, e parere non ostativo sui restanti subemendamenti e sugli emendamenti della Relatrice.
In aggiunta, propone di rilevare una residua incongruenza nei commi 4 e 5 dell'articolo 11, rispetto agli emendamenti 2.100 e 2.200 che svincolano l'uso della denominazione di "pane fresco" dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea. Pertanto, potrà denominarsi "pane fresco" anche quello ottenuto da processo produttivo non continuo.
Tuttavia, i commi 4 e 5 dell'articolo 11, continuano a distinguere il "pane fresco" da quello prodotto con un processo non continuo, richiedendo che siano collocati in scaffali distinti e separati, e che solo il pane ottenuto da processo non continuo debba essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto. Invece, ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200, entrambi possono essere denominati "pane fresco", sempre che siano posti in vendita entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo.
In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA), allo scopo di garantire la coerenza tra il regolamento EPPO, il regolamento OLAF e il regolamento (UE) n. 904/2010, e di assicurare alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) un accesso diretto ai dati IVA scambiati a livello UE e ai sistemi informatici dell'Unione (CESOP e VIES centrale).
Nella precedente seduta si è dato conto della relazione del Governo sulla proposta, pervenuta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 ed elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Ad ulteriore integrazione, il Relatore rileva come il Governo evidenzi alcune criticità della proposta, che potrebbero essere affrontate nel prosieguo delle fasi negoziali in sede europea.
In particolare, in relazione all'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni raccolte ai fini di IVA a livello nazionale, secondo il Governo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre adeguate procedure per la verifica della rispondenza di tale accesso con le finalità indicate nella proposta medesima. Si ritiene anche auspicabile che vengano specificate le condizioni di utilizzo di tali informazioni per finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA, in coordinamento con le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010.
In merito alle informazioni IVA desumibili da piattaforme informatiche quali VIES e CESOP, il Governo ritiene che si dovrebbe tenere conto che l'efficacia nell'uso di questi dati è strettamente legata all'esperienza e alle competenze tecniche dei funzionari di collegamento di EUROFISC (Eurofisc Liason Officials - ELO), che li valorizzano attraverso un costante scambio di informazioni e incrocio di dati con le altre informazioni a loro disposizione relative, per esempio, all'assolvimento degli obblighi fiscali, dichiarativi e di versamento a carico dei soggetti sottoposti a indagine.
Per il Governo, nella proposta andrebbe chiarito in cosa consista l'attività di "supervisione" svolta dai funzionari di collegamento di EUROFISC, prevista nei nuovi articoli 49 bis e 49 ter, la cui determinazione è rinviata genericamente a successivi atti di esecuzione della Commissione. Tale attività di supervisione dovrebbe essere meglio precisata nelle finalità e nelle modalità già a livello normativo nella proposta in esame, visto che essa andrà a incidere in maniera sostanziale sull'impegno richiesto alle amministrazioni fiscali nazionali in relazione al coinvolgimento dei funzionari ELO.
Con riguardo, inoltre, alla proposta di inserimento, nell'articolo 36, dei paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, relativi allo scambio di dati tra EUROFISC ed EPPO, e tra EUROFISC e OLAF, il Governo evidenzia che tali informazioni sono il frutto di un'elaborazione e di una valutazione da parte dei funzionari di collegamento delle diverse amministrazioni fiscali, e che pertanto sarebbe opportuno prevedere un coordinamento tra il network di EUROFISC, EPPO e OLAF, ai fini di un loro corretto e proficuo utilizzo nei rispettivi ambiti di competenza.
Coerentemente con quanto sopra, lo scambio di informazioni tra EUROFISC, EPPO e OLAF non prevede un accesso diretto da parte di EPPO ed OLAF alle informazioni del TNA (Transaction Network Analysis), applicativo utilizzato in ambito EUROFISC per la raccolta automatizzata dei dati del VIES e lo scambio rapido di qualifiche e segnali di rischio sui soggetti potenzialmente coinvolti in frodi fiscali, laddove i dati presenti nel TNA sono il frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra gli Stati membri.
Tuttavia, il Relatore riscontra che, nella parte della scheda che accompagna la proposta, relativa alle "dimensioni digitali", si riporta che "al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di contrastare in maniera efficace le frodi, è essenziale garantire che tanto la Procura europea quanto l'Ufficio europeo per la lotta antifrode abbiano un accesso tempestivo e sicuro ai principali insiemi di dati relativi alle operazioni IVA", incluso il TNA. Inoltre, si legge che la soluzione digitale consiste "nell'estendere l'accesso ai sistemi dell'UE esistenti relativi all'IVA da parte dell'OLAF e dell'EPPO, senza creare sistemi nuovi" e che "l'iniziativa si articola in tre componenti principali tra cui garantire una connettività di rete sicura tra EPPO/OLAF e i pertinenti sistemi a livello di UE" incluso il TNA, elaborando "rapporti e viste dedicati in CESOP e TNA, adattati all'OLAF e all'EPPO, nel rispetto nel contempo dei principi di protezione dei dati e limitazione dell'accesso".
Al riguardo, il Governo ritiene che tale impostazione andrebbe rivista e resa conforme a quanto proposto nella nuova formulazione dell'articolo 36, in cui l'accesso di EPPO e OLAF alle informazioni di EUROFISC, incluse quelle scambiate nel TNA, avviene attraverso uno scambio, spontaneo o su richiesta, veicolato dai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc e non è un accesso diretto.
Il Relatore ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 4 febbraio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede delucidazioni circa la proposta del Governo relativamente all'accesso diretto di EPPO e OLAF ai dati del TNA di Eurofisc.
Il relatore SATTA (FdI) si riserva di svolgere un approfondimento ed eventualmente di predisporre uno schema di risoluzione.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (n. 367)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice,introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali.
Lo schema di decreto, in forza della delega di cui all'articolo 25 della Legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), designa il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG e stabilisce le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione, le procedure di opposizione, le procedure di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione, nonché disposizioni sui controlli e di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
In particolare, esso si compone di 27 articoli, suddivisi in sette titoli. Nel titolo I, sui principi generali, l'articolo 1 riguarda il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni, tra cui quella di "richiedente", indicato come il soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione delle IG.
Nel titolo II, l'articolo 3 individua nel Ministero delle imprese e del Made in Italy l'autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle IG relative ai prodotti artigianali e industriali.
Il titolo III, relativo alla fase nazionale della procedura di registrazione, è suddiviso in tre capi. Il capo I (articoli 4, 5 e 6) riguarda le procedure per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande di registrazione. In particolare, l'articolo 4 stabilisce le regole per il deposito delle istanze, l'articolo 5 definisce i requisiti per la domanda di registrazione di una IG e l'articolo 6 descrive la procedura di esame delle domande.
Il capo II (articoli da 7 a 11) è dedicato alla procedura nazionale di opposizione e si compone di quattro articoli. L'articolo 7 detta norme riguardanti la possibilità da parte dei soggetti autorizzati di presentare un'opposizione contro la registrazione di una IG. L'articolo 8 disciplina la fase di esame delle opposizioni. L'articolo 9 disciplina i casi in cui il procedimento di opposizione può essere sospeso. L'articolo 10 elenca le situazioni in cui la procedura di opposizione si estingue. L'articolo 11 conferisce alle parti il diritto di proporre ricorso contro la decisione finale sull'opposizione.
Il capo III (articoli da 12 a 16) stabilisce la procedura nazionale di decisione sulle domande di registrazione delle IG artigianali e industriali. In particolare, l'articolo 12 fissa i presupposti per l'adozione della decisione. L'articolo 13 consente al richiedente di ritirare la domanda di registrazione in ogni fase del procedimento, sia a livello nazionale che a livello di Unione europea. L'articolo 14 disciplina il passaggio dalla fase nazionale a quella dell'Unione. L'articolo 15 prevede la possibilità di richiedere una protezione nazionale temporanea della IG, in conformità con quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento europeo. L'articolo 16 attua la disposizione transitoria sulla registrazione e tutela a norma del nuovo sistema europeo.
Nel titolo IV, l'articolo 17 regola le procedure di modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta, mentre l'articolo 18 disciplina la cancellazione delle IG protette registrate.
Nel titolo V, relativo ai controlli e al monitoraggio delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'articolo 19 stabilisce che la verifica della conformità al disciplinare di produzione si basa su un'autodichiarazione del produttore, il quale deve garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilità di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica. L'articolo 20 disciplina i relativi controlli.
Il titolo VI (articoli 21, 22 e 23) reca disposizioni di adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo alle nuove previsioni normative. In particolare, l'articolo 21 estende la fattispecie di reato di falsificazione e alterazione delle IG, attualmente limitata ai soli prodotti agroalimentari, anche ai prodotti artigianali e industriali. L'articolo 22 attua le disposizioni dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2023/2411. L'articolo 23 disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni.
Infine, il titolo VII reca le disposizioni finali.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) chiede di rinviare il voto, per consentire di approfondire la materia.
Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alla richiesta, sebbene non rilevi al momento possibili criticità.
La relatrice PELLEGRINO (FdI) ritiene utile un ulteriore approfondimento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) interviene sul tema dell'attuazione della direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, contenuta al punto 5 dell'Allegato A al disegno di legge, ricordando le audizioni svolte giovedì 22 gennaio scorso da cui è emersa la criticità relativa alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) che grava principalmente sulle industrie di prodotti farmaceutici e cosmetici.
Auspicando un'ampia condivisione sul tema, sottoscrive l'emendamento 5.0.5, a firma della senatrice Malpezzi.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,40.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1624
La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato dal Consiglio dei ministri nel quadro delle linee strategiche definite dal Piano del mare 2023-2025;
considerato che esso è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori;
rilevato che il capo II (articoli da 2 a 6), prevede l'istituzione della zona contigua entro 12 miglia oltre il mare territoriale e disciplina i relativi controlli sulle navi che è possibile effettuare in tali aree ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e che ciò incide sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX);
rilevato inoltre che, con riferimento al capo III del disegno di legge (articoli da 7 a 14), in cui si stabiliscono i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, tra cui il possesso del relativo brevetto, il Governo ha svolto il test di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, recepita con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere;
rilevata, infine, la necessità che l'Italia provveda al completamento della procedura di ratifica del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), ai sensi dell'autorizzazione concessa con la legge n. 201 del 2009, e all'attuazione della relativa normativa nell'ordinamento interno mediante delega legislativa al Governo, al fine di assicurare al comparto marittimo maggiore certezza giuridica in materia di limitazione della responsabilità degli armatori e condizioni di prevedibilità, stabilità assicurativa e parità di concorrenza;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'istituzione della zona contigua, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in vista dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, e degli accordi internazionali di cui all'articolo 3, comma 2, vi sia un adeguato coinvolgimento del Parlamento, anche per i profili europei;
valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge con una disposizione volta a riattivare la delega legislativa e i relativi principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 3 della legge n. 201 del 2009, per dare attuazione alla Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, come modificata dal Protocollo del 1996.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 363
La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e relativi controlli;
evidenziato che le deroghe e le modifiche previste dallo schema di decreto, unitamente alle altre previsioni derogatorie già introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 2023, saranno notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118, secondo cui «gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe»;
considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e risulta coerente con l'ordinamento europeo,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:
sebbene siano da accogliere con favore alcune innovazioni, come il regime di assicurazioni "stagionali" per i veicoli idonei a "uscite" solo contingentate, si valuti l'opportunità di rafforzare la ratio dello schema di decreto, anche nell'ambito di prossime iniziative legislative, introducendo criteri di individuazione dei veicoli davvero qualificabili come rottami da smaltire, in conformità con la normativa europea;
si valuti, a tale proposito, l'opportunità di introdurre un sistema di certificazione "preventiva" dell'interesse storico-collezionistico di veicoli in attesa di restauro, con l'effetto che tutti i veicoli privi di detto riconoscimento resterebbero esclusi dalla disciplina derogatoria e ricadrebbero nel novero dei "rottami". Al contrario, i veicoli in attesa di restauro sarebbero meritevoli di una dignità collezionistica, puntualmente oggetto di certificazione, e verrebbero quindi esclusi dalla categoria dei "rottami".
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369
La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che a sua volta modifica il regolamento (UE) 2022/869;
considerato che il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025), in linea con quanto previsto dai criteri specifici di delega;
ricordato che il regolamento (UE) 2024/1991 rappresenta uno dei principali strumenti attuativi della Strategia europea per la biodiversità 2030, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali ed urbani dell'Unione europea, nonché per la conservazione degli impollinatori e la connettività fluviale;
ricordato, altresì, che esso contribuisce all'implementazione delle direttive 2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedono condotte per la salvaguardia di specie animali e di aree naturali, in considerazione del continuo degradarsi degli ambienti naturali;
valutato, in particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale, in recepimento del criterio di delega recato dall'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge n. 91/2025, individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1991;
considerato, inoltre, l'articolo 3, il quale disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del citato regolamento e considerato che ciascuno Stato membro sarà tenuto a elaborarlo e a presentarlo alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026;
valutato, in conclusione, che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 413
La 4a Commissione,
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, adottato dalla Commissione di merito come testo base il 13 maggio 2025;
ricordato il parere non ostativo sul nuovo testo, espresso il 28 maggio 2025, e il parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti ad esso riferiti, espresso il 25 giugno 2025;
ricordato che il 5 giugno 2025, il disegno di legge è stato notificato alla Commissione europea (notifica 2025/282/IT), secondo la procedura "TRIS" (Technical Regulations Information System), di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, relativa a una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;
rilevato che, alla notifica, hanno fatto seguito le osservazioni formulate dalla Commissione europea il 20 agosto 2025 (TRIS(2025) 2231) e, successivamente, quelle formulate da Austria e Spagna, a cui ha risposto il Governo con nota pubblicata il 15 dicembre 2025 (TRIS(2025) 3606);
valutato che gli emendamenti della Relatrice rispondono alle predette osservazioni, modificando opportunamente il nuovo testo al quale si riferiscono, al fine di risolvere le criticità in ordine alla conformità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.200/1, 2.200/2, 2.200/3, 2.200/4, 2.200/5, 10.100/1, 10.100/2, 10.100/3 e 11.100/1, in quanto non conformi alle osservazioni della Commissione europea e alla relativa risposta del Governo,
e parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:
in riferimento agli emendamenti 2.100 e 2.200, che svincolano l'uso della denominazione di "pane fresco" dal processo di produzione, consentendone l'uso sia per il pane prodotto con processo continuo, sia per quello prodotto con processo non continuo, ovvero ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio (surgelato o non), riservando tale denominazione alla sola condizione che si tratti di pane posto in vendita entro le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo, in linea con le osservazioni della Commissione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare con tale definizione anche i commi 4 e 5 dell'articolo 11, laddove si prevede che il "pane fresco" deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto da prodotto con un processo non continuo, e che solo quest'ultimo deve essere confezionato ed etichettato con le indicazioni sulla natura del prodotto, poiché - ai sensi degli emendamenti 2.100 e 2.200 - potrà denominarsi "pane fresco" anche quello prodotto con un processo non continuo.