Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 27/01/2026

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge nn. 1757, 1762 e 1765.

Il disegno di legge n. 1757 - a firma della senatrice Gelmini - si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 specifica che - ai fini della presente legge - per "antisemitismo" si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette, singolarmente o congiuntamente, verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i luoghi di culto ebraici.

L'articolo 2 dispone che i Ministeri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca promuovano corsi specifici, che rafforzino i programmi di formazione destinati al personale, ai dirigenti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti e ai ricercatori universitari.

Tali corsi sono finalizzati al riconoscimento di stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, alla gestione di discussioni sensibili in aula, alla distinzione tra opinione, critica politica e discriminazione identitaria, nonché all'intervento tempestivo ed educativo di fronte a linguaggi o comportamenti discriminatori.

In base all'articolo 3, la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo sono inseriti in modo strutturale e continuativo nella programmazione scolastica, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolga, almeno, le materie di storia, educazione civica, lettere e filosofia.

In attuazione della suddetta disposizione, le istituzioni scolastiche prevedono la definizione di un percorso formativo progressivo adeguato all'età degli studenti, che includa lo studio dell'Olocausto, della storia dell'ebraismo e delle comunità ebraiche, dell'evoluzione storica dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee, con particolare attenzione al linguaggio d'odio, al complottismo e alla disinformazione, diffusi anche attraverso i social media.

Si prevede, poi, che nelle scuole siano attuate iniziative volte a rafforzare l'educazione al pensiero critico e alla cittadinanza digitale, l'analisi guidata di fake news e teorie del complotto e una riflessione consapevole sull'uso delle parole e delle immagini, sia negli spazi scolastici sia negli ambienti digitali.

Altresì, la prevenzione dell'antisemitismo è esplicitamente inserita nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni scuola come parte integrante della sua missione educativa.

L'articolo 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche e universitarie promuovano progetti e collaborazioni, preferibilmente permanenti, con le comunità ebraiche, gli istituti della memoria, i musei, le fondazioni storiche e le associazioni culturali, nonché con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza istituita presso il Senato della Repubblica o, eventualmente, con altra commissione straordinaria istituita dalle Camere per le medesime finalità.

Anche in correlazione con le iniziative previste in occasione del Giorno della Memoria, di cui alla legge n. 211 del 2000, le scuole e le università favoriscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) incontri con storici, testimoni e rappresentanti delle comunità ebraiche; b) laboratori, proiezioni, letture e mostre; c) progetti interdisciplinari elaborati dagli studenti.

Si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito possa sostenere le predette iniziative tramite bandi annuali dedicati.

L'articolo 5 stabilisce, infine, che le istituzioni scolastiche e universitarie che ne sono sprovviste si dotino di strumenti e procedure al fine di: a) consentire rilevazioni, segnalazioni e denunce, anche in forma anonima, degli episodi di discriminazione; b) offrire ascolto e supporto psicologico ed educativo; c) attivare percorsi di riparazione e responsabilizzazione.

Inoltre, le scuole e le università comunicano gli episodi di antisemitismo al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo, sui quali il Coordinatore medesimo presenta una relazione annuale alle Camere.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 1762, a prima firma del senatore Malan, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuti ogni forma di antisemitismo, favorisca azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacoli la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

In adesione a quanto disposto dalla risoluzione 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo del 1° giugno 2017, si prevede l'adozione della definizione operativa di «antisemitismo» approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance-IHRA), riunita a Bucarest il 26 maggio 2016.

L'articolo 2 dispone l'adozione, con deliberazione del Consiglio dei ministri e su base triennale, della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, con le seguenti finalità: a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale e dei successivi aggiornamenti. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria, nonché dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. La nomina dei componenti è demandata a un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come la definizione del contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riferisce infine alla Commissione sul disegno di legge n. 1765, a prima firma del senatore Giorgis, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

Il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 indica, quale primaria finalità della legge, l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, nonché dei pertinenti obblighi internazionali e dell'Unione europea.

L'articolo 2 riporta le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, con particolare riferimento alla categoria degli atti ed espressioni di odio e discriminazione, per la quale si rimanda alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022. Di conseguenza, per atti ed espressioni di odio e discriminazione si intendono gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza. Il comma 2 include, nella nozione di cui sopra, anche gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e discriminazione fondati su stereotipi e pregiudizi circa una determinata religione, etnia, nazionalità o popolo.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico. A tal fine, si delega il Ministro dell'istruzione e del merito ad adottare linee guida per prevenire e contrastare il fenomeno in oggetto e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui all'articolo 1. La disposizione in esame detta altresì le norme relative alla composizione, alle competenze e al funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi e di piattaforme e motori di ricerca online in relazione ai contenuti veicolanti gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1. A tale scopo, è previsto il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ammettendo altresì che questa possa irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi prescritti.

L'articolo 6 è dedicato al ruolo di regioni ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto degli atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

L'articolo 7 prevede l'attivazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di percorsi di formazione del personale finalizzati a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di cui all'articolo 1.

Infine, l'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e discriminazione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

In considerazione dell'analogia di contenuto, propone quindi la connessione dei suddetti disegni di legge con gli Atti Senato n. 1004 e abbinati, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.