Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
Azioni disponibili
(423) Elena TESTOR e altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
(230) Tatjana ROJC e ALFIERI. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame congiunto e rinvio)
Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 423, di iniziativa della senatrice Testor ed altri, e del disegno di legge n. 230, di iniziativa della senatrice Rojc e del senatore Alfieri, che sono all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a e sono entrambi finalizzati alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, testo redatto in seno al Consiglio d'Europa e aperto alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo, poi sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000.
La Carta, in vigore dal 1° marzo 1998, è stata finora ratificata da 25 Paesi membri del Consiglio d'Europa e mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue.
Sono otto gli Stati membri, firmatari della Carta, che non hanno ancora proceduto a ratificarla e, tra questi, anche l'Italia. Il nostro Paese, in ogni caso, dispone di una legislazione nazionale particolarmente avanzata in materia di tutela di alcune minoranze linguistiche storiche, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione.
Ad esempio, con l'approvazione della legge n. 302 del 1997 l'Italia ha ratificato la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, anch'essa adottata nel quadro del Consiglio d'Europa, che riserva una specifica tutela proprio alle lingue minoritarie. A seguire, la legge n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
La Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, si compone di 5 parti.
La parte I contiene le disposizioni generali. La parte II è dedicata agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione, tra i quali, ad esempio: il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale; il rispetto dell'area geografica di ogni lingua, evitando che circoscrizioni amministrative esistenti o nuove costituiscano un ostacolo alla loro promozione; la facilitazione dell'uso orale e scritto delle lingue nella vita pubblica e privata e la promozione di scambi tra gli Stati nei cui territori è diffusa la stessa lingua. La parte III enuncia una serie di misure concrete destinate a facilitare e incoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie in numerose sfere della vita pubblica: istruzione, giustizia, amministrazione, media, cultura, vita economica e sociale e cooperazione transfrontaliera. La parte IV istituisce un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni. La parte V reca le clausole finali.
Le Commissioni di merito hanno adottato il disegno di legge di ratifica n. 423, come testo base. Esso si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Carta, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. Nel dettaglio, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, secondo il quale ogni Paese si impegna ad applicare almeno trentacinque misure di tutela scelte fra le disposizioni della parte III della Carta stessa, prevede che quest'ultime si applichino alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.
L'articolo 4 attribuisce la competenza per l'attuazione della Carta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 5, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, introduce misure dirette ad assicurare la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge, nonché, in collaborazione con le università, la programmazione e la trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie, di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.
L'articolo 6 individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il responsabile dell'attività di monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta e dal provvedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 7 reca norme di salvaguardia, prevedendo che siano comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli. L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore.
Il provvedimento prevede anche l'allegato A, che indica quali paragrafi della Carta, contenenti misure di tutela, l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.