Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
Azioni disponibili
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Esame e rinvio )
Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame degli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato come testo base il 13 maggio 2025.
Il Relatore ricorda che il nuovo testo era stato notificato alla Commissione europea il 5 giugno 2025 (notifica 2025/282/IT), ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche che rischiano di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
La Commissione europea ha poi trasmesso le sue osservazioni il 20 agosto 2025 (C(2025) 5806), pubblicate con la nota TRIS(2025) 2231. Successivamente, anche Austria e Spagna hanno trasmesso le loro osservazioni. Il Governo ha poi fornito la sua risposta, pubblicata dalla Commissione europea con la nota TRIS(2025) 3606, del 15 dicembre 2025.
Alle predette osservazioni rispondono, quindi, gli emendamenti presentati dalla Relatrice alla 9a Commissione il 20 gennaio 2026, che si pongono in linea anche con la citata risposta del Governo.
In particolare, l'emendamento 2.100 elimina, al comma 2, la riserva esclusiva sull'uso della denominazione di "pane fresco" per il solo pane preparato mediante un processo continuo e prodotto solo da pasta madre, sostituendola con la mera indicazione. In tal modo, si consente implicitamente la denominazione di "pane fresco" anche per il pane prodotto con un processo non continuo e da lievito diverso dalla pasta madre, come richiesto dalla Commissione europea. Quest'ultima ritiene infatti la freschezza come un concetto maggiormente associato alla natura dell'alimento venduto e al periodo di consumo previsto, piuttosto che al suo processo di produzione.
Coerentemente, l'emendamento 2.200 elimina, al comma 3, il divieto dell'uso della denominazione di "pane fresco" per il pane prodotto con un processo non continuo (ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio), mantenendolo solo per quello posto in vendita oltre le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo.
Lo stesso emendamento 2.200, poi, sopprime il comma 4 dell'articolo 2, che vieta qualsiasi denominazione del pane che possa indurre in inganno il consumatore, poiché, come chiarito dalla Commissione europea, il carattere ingannevole dell'etichettatura degli alimenti deve essere valutato solo caso per caso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, e non in via generale a priori su tutte le denominazioni diverse da "pane fresco".
L'emendamento 10.100 elimina, dai tipi di pane fresco che possono avvalersi anche della denominazione di "pane fresco tradizionale", quelli già tutelati come DOP, IGP e STG, mantenendo quindi solo quelli inseriti negli elenchi nazionali e regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali. Tale modifica risponde all'osservazione della Spagna, secondo cui, ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 1143/2024 sulle indicazioni di qualità non possono essere aggiunti requisiti ulteriori.
L'emendamento 11.100 sopprime il comma 8, che si limita a ribadire il divieto, già vigente, di vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti, in linea con l'osservazione della Commissione europea secondo cui gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che si sovrappongano a disposizioni dell'Unione direttamente applicabili.
L'emendamento 12.100 sostituisce la clausola del mutuo riconoscimento con una più rispondente alla "clausola per il mercato unico" definita negli Orientamenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, come suggerito dalla Commissione europea.
Infine, l'emendamento 18.100, in linea con l'osservazione della Spagna, inserisce una clausola di salvaguardia per la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima dell'applicazione della nuova normativa, fino a esaurimento scorte.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.