Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
Azioni disponibili
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Giorgis, ricordando che la 1ª Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1762.
Come per i disegni di legge 1627 e 1722, già all'esame di questa Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola nella relazione che accompagna il provvedimento.
In particolare, il provvedimento si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, volte alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e delle altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, facendo riferimento alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Sono qualificati come atti ed espressioni di odio e discriminazione quelli fondati su pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti di persone o gruppi in ragione della loro appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa.
L'articolo 3 introduce misure in ambito scolastico, prevedendo che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, apposite misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nelle istituzioni scolastiche e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.
L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con compiti di monitoraggio, analisi, proposta e coordinamento delle politiche pubbliche in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dei soggetti istituzionali già operanti nel settore.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti i fornitori di servizi di media audiovisivi, le piattaforme digitali e i motori di ricerca online, prevedendo l'adozione di strumenti e procedure per la prevenzione, la segnalazione e la rimozione dei contenuti riconducibili ad atti ed espressioni di odio e discriminazione entro un termine massimo di ventiquattr'ore, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (Digital Services Act).
L'articolo 6 valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo la promozione di programmi e iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di odio e discriminazione, anche mediante l'istituzione di osservatori regionali e il coinvolgimento delle reti civiche, del Terzo settore e degli enti religiosi.
L'articolo 7 introduce misure in materia di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo specifici percorsi formativi, realizzati in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, finalizzati a rafforzare le competenze nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e discriminazione.
Infine, l'articolo 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinata al finanziamento delle iniziative previste dal provvedimento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.