Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026

(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Malan, ricordando che la 1a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1765.

Come per i disegni di legge nn. 1627 e 1722, già all'esame della 4ª Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola all'articolo 1.

In particolare, il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1, al comma 1, afferma che la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)).

L'articolo 2, al comma 1, adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Il comma 2 afferma che la Strategia, su base triennale, mira: a prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; a promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; a rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

L'articolo 3, al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nominato dal Presidente del Consiglio, con il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale contro l'antisemitismo.

Il comma 2 dello stesso articolo istituisce il Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore, incaricato di coadiuvare il medesimo nella redazione e nello sviluppo della Strategia. Il Gruppo è composto da rappresentanti di numerosi Ministeri, della Presidenza del Consiglio, delle autorità politiche competenti in materia di sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale, informazione ed editoria, nonché da organismi e istituzioni ebraiche nazionali e internazionali. Possono inoltre partecipare esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.

Il comma 3 afferma che i componenti del Gruppo tecnico e il personale di supporto tecnico-amministrativo al Coordinatore sono nominati e definiti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.