Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026

(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

L'Accordo si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e costituisce la prima intesa bilaterale tra l'Unione europea e la Thailandia. La sua attuazione mira a consolidare il partenariato politico ed economico tra le Parti, promuovendo la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'istruzione, l'agricoltura.

L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli, alla cui base viene posto il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché del principio dello Stato di diritto.

I primi articoli definiscono i principi generali e gli obiettivi della cooperazione, ponendo al centro l'impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Vengono inoltre ribaditi l'impegno delle Parti nella lotta contro la corruzione a tutti i livelli, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il terrorismo, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale (titolo I, articoli 1-6).

Il titolo II dell'Accordo (articoli 7 e 8), riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.

Con gli articoli 9-19 del titolo III, le Parti si impegnano a cooperare in materia di scambi bilaterali e multilaterali e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, con l'obiettivo di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Il titolo IV (articoli 20-29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione femminile rappresentano un motore della democrazia e dello sviluppo sostenibile (articolo 21). In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino, o non soddisfino più, le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia (articolo 25). Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale (articolo 27), la criminalità economica e finanziaria (articolo 28) e il traffico di droghe illecite (articolo 29).

Il titolo V (articoli 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, come i diritti umani, (articolo 30), la politica industriale (articolo 34), la scienza e la tecnologia (articolo 37), i cambiamenti climatici (articolo 38), il turismo (articolo 41), la protezione dell'ambiente (articolo 43), l'agricoltura (articolo 45) e la sanità (articolo 46).

Il titolo VI definisce negli articoli 50 e 51 gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione con Paesi terzi confinanti con la Thailandia volta a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile.

Il titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.

Da ultimo, l'Intesa (titolo VIII, articoli 53-64) reca le disposizioni finali che includono una clausola evolutiva dell'Accordo, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori. Gli articoli 57-59 richiamano infine l'applicazione territoriale e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.