Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
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(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.
Nel corso degli approfondimenti è stata segnalata la questione relativa alla mancata ratifica della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), conclusa nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrata in vigore sul piano internazionale il 1º dicembre 1986. L'Italia aveva, infatti, firmato la Convenzione nel 1986, ma non ha poi completato il processo di ratifica.
La Convenzione ha introdotto a livello internazionale un regime uniforme di limitazione della responsabilità degli armatori, volto a garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque in un settore, quello marittimo, intrinsecamente globale.
Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica della Convenzione, con la finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità, poi ulteriormente modificate nel 2012. Al Protocollo del 1996 hanno aderito 60 Stati, 12 dei quali senza aver aderito previamente alla Convenzione (tra questi figurano Canada, Portogallo, Malta e Slovenia). Si ricorda, infatti, che il Protocollo prevede all'articolo 9 che uno Stato che aderisce solo al Protocollo sia vincolato anche dalle norme della Convenzione.
L'Italia aveva deciso, con la legge n. 201 del 2009, di aderire al Protocollo del 1996, conferendo al contempo, con la medesima legge, una delega al Governo per dare attuazione alla Convenzione e coordinare le nuove norme internazionali con il Codice della navigazione italiano. La delega è tuttavia scaduta senza essere esercitata, né è stato depositato lo strumento di adesione.
Intanto, l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2009/20/CE, che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 111 del 2012. La direttiva stabilisce l'obbligo assicurativo degli armatori facendo salve le limitazioni di responsabilità stabilite dalla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo, per tutte le navi di stazza superiore a 300 tonnellate che battono bandiera di uno Stato membro o che entrano nelle sue acque territoriali.
A tale obbligo assicurativo il decreto legislativo n. 111 del 2012 ha aggiunto anche la disciplina sui limiti di responsabilità, traendola dalla stessa Convenzione, come modificata dal Protocollo (salvo gli aggiornamenti adottati dall'IMO nel 2012 ed entrati in vigore l'8 giugno 2015). Si tratta tuttavia di una disciplina adottata autonomamente dal legislatore nazionale, senza il fondamento giuridico internazionale che deriverebbe dall'adesione alla Convenzione.
Emerge, quindi, l'opportunità di colmare tale collegamento attraverso un'adesione anche formale alla Convenzione LLMC (attraverso la ratifica del Protocollo), non solo per incorporare gli aggiornamenti alla normativa internazionale, ma anche per dare fondamento alla normativa nazionale in materia di limitazione della responsabilità armatoriale.
In tal senso, la ratifica della Convenzione di Londra del 1976 LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996, rappresenterebbe un passo decisivo per allineare l'Italia agli standard europei e internazionali e garantire certezza giuridica in un settore strategico per l'economia del Paese.
Si sottolinea, inoltre, che la direttiva 2009/20/CE è stata adottata nel presupposto che gli Stati membri avessero ratificato la Convenzione LLMC, come si desume chiaramente dal considerando n. 3 della direttiva.
Pertanto, anche ai fini della piena attuazione della direttiva 2009/20/CE, appare opportuno valutare, sulla base dell'autorizzazione già contenuta nella legge n. 201 del 2009, che venga depositato, presso il Segretariato generale dell'IMO, lo strumento di adesione al Protocollo del 1996.
Inoltre, si potrebbe valutare la riattivazione della delega contenuta nella stessa legge n. 201 del 2009, riprendendo i medesimi i principi e criteri specifici di delega, per dare attuazione alla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996.
In tal modo verrebbe colmato un vuoto normativo, consentendo di rafforzare la competitività del sistema marittimo nazionale e garantire certezza operativa alle imprese del settore, riportando l'Italia in linea con gli standard già adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.