Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
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IN SEDE CONSULTIVA
(1696) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.
L'Accordo si inserisce nel quadro della Strategia dell'Unione europea per l'Indo-Pacifico e costituisce la prima intesa bilaterale tra l'Unione europea e la Thailandia. La sua attuazione mira a consolidare il partenariato politico ed economico tra le Parti, promuovendo la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse comune, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, alla corruzione e alla criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'istruzione, l'agricoltura.
L'Accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in 8 titoli, alla cui base viene posto il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché del principio dello Stato di diritto.
I primi articoli definiscono i principi generali e gli obiettivi della cooperazione, ponendo al centro l'impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Vengono inoltre ribaditi l'impegno delle Parti nella lotta contro la corruzione a tutti i livelli, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il terrorismo, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale (titolo I, articoli 1-6).
Il titolo II dell'Accordo (articoli 7 e 8), riguardante la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, reca norme per la promozione dello scambio di informazioni nell'ambito di consessi quali l'ONU e le sue Agenzie, l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), il Vertice Asia-Europa (ASEM), la terza Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio.
Con gli articoli 9-19 del titolo III, le Parti si impegnano a cooperare in materia di scambi bilaterali e multilaterali e investimenti, incluso il settore sanitario e fitosanitario, con l'obiettivo di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza, nonché per promuovere lo scambio di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale.
Il titolo IV (articoli 20-29) riguarda la cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, con l'obiettivo di promuovere lo Stato di diritto. Viene altresì riconosciuto che la parità di genere e l'emancipazione femminile rappresentano un motore della democrazia e dello sviluppo sostenibile (articolo 21). In materia di politiche migratorie, la Thailandia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea convengono di riammettere tutti i propri cittadini che non soddisfino, o non soddisfino più, le condizioni vigenti di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro o della Thailandia (articolo 25). Le Parti convengono inoltre di cooperare anche nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale (articolo 27), la criminalità economica e finanziaria (articolo 28) e il traffico di droghe illecite (articolo 29).
Il titolo V (articoli 30-49) disciplina la cooperazione in altri settori, come i diritti umani, (articolo 30), la politica industriale (articolo 34), la scienza e la tecnologia (articolo 37), i cambiamenti climatici (articolo 38), il turismo (articolo 41), la protezione dell'ambiente (articolo 43), l'agricoltura (articolo 45) e la sanità (articolo 46).
Il titolo VI definisce negli articoli 50 e 51 gli strumenti di cooperazione, prevedendo che le Parti mettano a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'Intesa, anche invitando la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia. È prevista anche la cooperazione con Paesi terzi confinanti con la Thailandia volta a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile.
Il titolo VII (articolo 52) delinea il quadro istituzionale dell'Accordo, istituendo un Comitato misto, chiamato a garantire il buon funzionamento dell'Accordo e a formulare raccomandazioni per promuoverne gli obiettivi, oltre che a risolvere eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Intesa stessa.
Da ultimo, l'Intesa (titolo VIII, articoli 53-64) reca le disposizioni finali che includono una clausola evolutiva dell'Accordo, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori. Gli articoli 57-59 richiamano infine l'applicazione territoriale e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1624) Valorizzazione della risorsa mare
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
Il senatore SATTA (FdI), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato, è finalizzato a intervenire sulla valorizzazione della risorsa mare, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e apportare misure semplificatorie, in particolare, in materia di coordinamento delle politiche del mare, definizione della zona contigua, turismo subacqueo, navigazione da diporto, navigazione marittima e cantieristica, ambientale, culturale e di pesca, nonché in materia di isole minori.
Nel corso degli approfondimenti è stata segnalata la questione relativa alla mancata ratifica della Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), conclusa nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrata in vigore sul piano internazionale il 1º dicembre 1986. L'Italia aveva, infatti, firmato la Convenzione nel 1986, ma non ha poi completato il processo di ratifica.
La Convenzione ha introdotto a livello internazionale un regime uniforme di limitazione della responsabilità degli armatori, volto a garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque in un settore, quello marittimo, intrinsecamente globale.
Successivamente, nel 1996, è stato concluso un Protocollo di modifica della Convenzione, con la finalità di aumentare le soglie massime di responsabilità, poi ulteriormente modificate nel 2012. Al Protocollo del 1996 hanno aderito 60 Stati, 12 dei quali senza aver aderito previamente alla Convenzione (tra questi figurano Canada, Portogallo, Malta e Slovenia). Si ricorda, infatti, che il Protocollo prevede all'articolo 9 che uno Stato che aderisce solo al Protocollo sia vincolato anche dalle norme della Convenzione.
L'Italia aveva deciso, con la legge n. 201 del 2009, di aderire al Protocollo del 1996, conferendo al contempo, con la medesima legge, una delega al Governo per dare attuazione alla Convenzione e coordinare le nuove norme internazionali con il Codice della navigazione italiano. La delega è tuttavia scaduta senza essere esercitata, né è stato depositato lo strumento di adesione.
Intanto, l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2009/20/CE, che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 111 del 2012. La direttiva stabilisce l'obbligo assicurativo degli armatori facendo salve le limitazioni di responsabilità stabilite dalla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo, per tutte le navi di stazza superiore a 300 tonnellate che battono bandiera di uno Stato membro o che entrano nelle sue acque territoriali.
A tale obbligo assicurativo il decreto legislativo n. 111 del 2012 ha aggiunto anche la disciplina sui limiti di responsabilità, traendola dalla stessa Convenzione, come modificata dal Protocollo (salvo gli aggiornamenti adottati dall'IMO nel 2012 ed entrati in vigore l'8 giugno 2015). Si tratta tuttavia di una disciplina adottata autonomamente dal legislatore nazionale, senza il fondamento giuridico internazionale che deriverebbe dall'adesione alla Convenzione.
Emerge, quindi, l'opportunità di colmare tale collegamento attraverso un'adesione anche formale alla Convenzione LLMC (attraverso la ratifica del Protocollo), non solo per incorporare gli aggiornamenti alla normativa internazionale, ma anche per dare fondamento alla normativa nazionale in materia di limitazione della responsabilità armatoriale.
In tal senso, la ratifica della Convenzione di Londra del 1976 LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996, rappresenterebbe un passo decisivo per allineare l'Italia agli standard europei e internazionali e garantire certezza giuridica in un settore strategico per l'economia del Paese.
Si sottolinea, inoltre, che la direttiva 2009/20/CE è stata adottata nel presupposto che gli Stati membri avessero ratificato la Convenzione LLMC, come si desume chiaramente dal considerando n. 3 della direttiva.
Pertanto, anche ai fini della piena attuazione della direttiva 2009/20/CE, appare opportuno valutare, sulla base dell'autorizzazione già contenuta nella legge n. 201 del 2009, che venga depositato, presso il Segretariato generale dell'IMO, lo strumento di adesione al Protocollo del 1996.
Inoltre, si potrebbe valutare la riattivazione della delega contenuta nella stessa legge n. 201 del 2009, riprendendo i medesimi i principi e criteri specifici di delega, per dare attuazione alla Convenzione LLMC, come modificata dal Protocollo del 1996.
In tal modo verrebbe colmato un vuoto normativo, consentendo di rafforzare la competitività del sistema marittimo nazionale e garantire certezza operativa alle imprese del settore, riportando l'Italia in linea con gli standard già adottati dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo. Esame e rinvio )
Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame degli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane, adottato come testo base il 13 maggio 2025.
Il Relatore ricorda che il nuovo testo era stato notificato alla Commissione europea il 5 giugno 2025 (notifica 2025/282/IT), ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche che rischiano di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.
La Commissione europea ha poi trasmesso le sue osservazioni il 20 agosto 2025 (C(2025) 5806), pubblicate con la nota TRIS(2025) 2231. Successivamente, anche Austria e Spagna hanno trasmesso le loro osservazioni. Il Governo ha poi fornito la sua risposta, pubblicata dalla Commissione europea con la nota TRIS(2025) 3606, del 15 dicembre 2025.
Alle predette osservazioni rispondono, quindi, gli emendamenti presentati dalla Relatrice alla 9a Commissione il 20 gennaio 2026, che si pongono in linea anche con la citata risposta del Governo.
In particolare, l'emendamento 2.100 elimina, al comma 2, la riserva esclusiva sull'uso della denominazione di "pane fresco" per il solo pane preparato mediante un processo continuo e prodotto solo da pasta madre, sostituendola con la mera indicazione. In tal modo, si consente implicitamente la denominazione di "pane fresco" anche per il pane prodotto con un processo non continuo e da lievito diverso dalla pasta madre, come richiesto dalla Commissione europea. Quest'ultima ritiene infatti la freschezza come un concetto maggiormente associato alla natura dell'alimento venduto e al periodo di consumo previsto, piuttosto che al suo processo di produzione.
Coerentemente, l'emendamento 2.200 elimina, al comma 3, il divieto dell'uso della denominazione di "pane fresco" per il pane prodotto con un processo non continuo (ottenuto da pane parzialmente cotto o da prodotto intermedio), mantenendolo solo per quello posto in vendita oltre le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo.
Lo stesso emendamento 2.200, poi, sopprime il comma 4 dell'articolo 2, che vieta qualsiasi denominazione del pane che possa indurre in inganno il consumatore, poiché, come chiarito dalla Commissione europea, il carattere ingannevole dell'etichettatura degli alimenti deve essere valutato solo caso per caso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti ai consumatori, e non in via generale a priori su tutte le denominazioni diverse da "pane fresco".
L'emendamento 10.100 elimina, dai tipi di pane fresco che possono avvalersi anche della denominazione di "pane fresco tradizionale", quelli già tutelati come DOP, IGP e STG, mantenendo quindi solo quelli inseriti negli elenchi nazionali e regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali. Tale modifica risponde all'osservazione della Spagna, secondo cui, ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 1143/2024 sulle indicazioni di qualità non possono essere aggiunti requisiti ulteriori.
L'emendamento 11.100 sopprime il comma 8, che si limita a ribadire il divieto, già vigente, di vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti, in linea con l'osservazione della Commissione europea secondo cui gli Stati membri non possono adottare o mantenere disposizioni nazionali che si sovrappongano a disposizioni dell'Unione direttamente applicabili.
L'emendamento 12.100 sostituisce la clausola del mutuo riconoscimento con una più rispondente alla "clausola per il mercato unico" definita negli Orientamenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/515, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, come suggerito dalla Commissione europea.
Infine, l'emendamento 18.100, in linea con l'osservazione della Spagna, inserisce una clausola di salvaguardia per la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima dell'applicazione della nuova normativa, fino a esaurimento scorte.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1762) MALAN e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Malan, ricordando che la 1a Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1765.
Come per i disegni di legge nn. 1627 e 1722, già all'esame della 4ª Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola all'articolo 1.
In particolare, il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1, al comma 1, afferma che la Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, rifiuta ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a reprimerne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone l'applicazione della definizione operativa di antisemitismo approvata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA), in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)).
L'articolo 2, al comma 1, adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.
Il comma 2 afferma che la Strategia, su base triennale, mira: a prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; a promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; a rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.
L'articolo 3, al comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, nominato dal Presidente del Consiglio, con il compito di predisporre e aggiornare la Strategia nazionale contro l'antisemitismo.
Il comma 2 dello stesso articolo istituisce il Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore, incaricato di coadiuvare il medesimo nella redazione e nello sviluppo della Strategia. Il Gruppo è composto da rappresentanti di numerosi Ministeri, della Presidenza del Consiglio, delle autorità politiche competenti in materia di sport, politiche giovanili, pari opportunità, innovazione digitale, informazione ed editoria, nonché da organismi e istituzioni ebraiche nazionali e internazionali. Possono inoltre partecipare esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.
Il comma 3 afferma che i componenti del Gruppo tecnico e il personale di supporto tecnico-amministrativo al Coordinatore sono nominati e definiti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
(1765) GIORGIS e altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, in materia di contrasto dell'antisemitismo, a prima firma del senatore Giorgis, ricordando che la 1ª Commissione lo sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 1004, 1575, 1627, 1722, 1757 e 1762.
Come per i disegni di legge 1627 e 1722, già all'esame di questa Commissione, anche il disegno di legge in titolo si pone in linea con la risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, sulla lotta contro l'antisemitismo (2017/2692(RSP)), richiamandola nella relazione che accompagna il provvedimento.
In particolare, il provvedimento si compone di otto articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, volte alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e delle altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della legge, facendo riferimento alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Sono qualificati come atti ed espressioni di odio e discriminazione quelli fondati su pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti di persone o gruppi in ragione della loro appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa.
L'articolo 3 introduce misure in ambito scolastico, prevedendo che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, apposite misure volte a prevenire e contrastare l'antisemitismo e le altre forme di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa nelle istituzioni scolastiche e promuovere la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.
L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con compiti di monitoraggio, analisi, proposta e coordinamento delle politiche pubbliche in materia, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dei soggetti istituzionali già operanti nel settore.
L'articolo 5 reca disposizioni concernenti i fornitori di servizi di media audiovisivi, le piattaforme digitali e i motori di ricerca online, prevedendo l'adozione di strumenti e procedure per la prevenzione, la segnalazione e la rimozione dei contenuti riconducibili ad atti ed espressioni di odio e discriminazione entro un termine massimo di ventiquattr'ore, nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (Digital Services Act).
L'articolo 6 valorizza il ruolo delle regioni e degli enti locali, prevedendo la promozione di programmi e iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni di odio e discriminazione, anche mediante l'istituzione di osservatori regionali e il coinvolgimento delle reti civiche, del Terzo settore e degli enti religiosi.
L'articolo 7 introduce misure in materia di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, prevedendo specifici percorsi formativi, realizzati in collaborazione con l'Osservatorio di cui all'articolo 4, finalizzati a rafforzare le competenze nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e discriminazione.
Infine, l'articolo 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinata al finanziamento delle iniziative previste dal provvedimento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.