Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 321 del 27/01/2026
Azioni disponibili
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1737
G/1737/1/4
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",
premesso che:
l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;
la lettera f) dell'articolo 4 prevede di armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di specificare che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resti un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1799.
G/1737/2/4
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",
premesso che:
l'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799, al quale i fabbricanti devono mettere a disposizione le parti di ricambio dei beni.
G/1737/3/4
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025",
premesso che:
l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione e il recepimento anche della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;
c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, è opportuno che tale metodo:
1) tenga conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;
2) metta in correlazione il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;
3) attribuisca i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.
G/1737/4/4
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1737 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025";
premesso che:
secondo i dati i dati definitivi 2025 del progetto nazionale "Cambiamo aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane", promosso da Isde Italia - Associazione medici per l'ambiente, in collaborazione con l'Osservatorio Mobilità urbana sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle più gravi emergenze sanitarie e ambientali del nostro Paese;
l'analisi mostra un quadro ancora fortemente critico con solo lievi miglioramenti in alcuni contesti, mentre permane l'esposizione cronica della popolazione urbana a livelli elevati di inquinanti nocivi rimane diffusa e largamente incompatibile con la tutela della salute pubblica. In molte città italiane non sono rispettati neppure i limiti normativi attualmente in vigore, mentre il divario con i nuovi standard europei previsti dalla Direttiva (UE) 2024/2881 e con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) appare allarmante;
come noto le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, firmatarie dell'Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017, risultano interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, nonché dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, relative al superamento dei valori limite di concentrazione delle particelle PM10 e del biossido di azoto (NO?) e da ultimo con la procedura di infrazione 2025_2187 sono stati contestati i superamenti dei medesimi inquinanti anche negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo;
sul nesso di causalità tra inquinamento dell'aria e perdita di salute c'è oggi una conoscenza solida e rigorosa che non può essere trascurata o nascosta dalle autorità sanitarie competenti che hanno il dovere di usarle per prevenire gli effetti diretti sulla salute e le relative co-morbidità;
sempre dallo studio dell'Isde, sopra menzionato, emerge come l'inquinamento atmosferico rappresenta il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia, in quanto responsabile di un aumento dell'incidenza di patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche e neurologiche, nonché di effetti negativi sulla salute riproduttiva e sullo sviluppo infantile, come attestato dalla letteratura scientifica e dalle valutazioni delle autorità sanitarie;
le polveri sottili PM2,5 costituiscono l'inquinante atmosferico maggiormente pericoloso per la salute umana, in quanto in grado di penetrare in profondità nell'apparato respiratorio e nel circolo sanguigno, determinando effetti sistemici rilevanti;
sulla base dei dati di popolazione e di esposizione agli inquinanti atmosferici, le analisi epidemiologiche stimano un numero pari a 6.731 decessi prematuri attribuibili all'esposizione a PM2,5 nelle 27 città analizzate dallo studio "Cambiamo l'aria", corrispondenti a circa l'8 per cento della mortalità non traumatica nella popolazione adulta;
l'impatto risulta particolarmente elevato in alcune aree urbane del bacino padano, ove la quota di mortalità attribuibile all'esposizione a PM2,5 raggiunge valori pari a circa il 14 per cento nella città di Milano e il 12 per cento nelle città di Torino e Padova, confermando un rischio sanitario significativamente superiore alla media nazionale;
gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2026 per recepire la direttiva (UE) 2024/2881 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ma è indispensabile agire da subito per garantire la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute delle persone. I cittadini di oggi devono avere lo stesso diritto dei cittadini del 2030 a respirare un'aria che non li faccia ammalare;
la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" prevede all'articolo 12 i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva sopramenzionata, ma da notizie di stampa si evince che è intenzione dell'Italia chiedere una proroga rispetto all'entrata in vigore della direttiva europea sulla qualità dell'aria, nonostante le procedure di infrazione pendenti proprio in tema di qualità dell'aria e i dati allarmanti per la salute pubblica;
impegna, quindi, il Governo:
a esercitare quanto prima la delega prevista dall'articolo 12 della legge 13 giugno 2025 n. 91 per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 e a rispettare le tempistiche di entrata in vigore della medesima nel nostro ordinamento.
Art. 1
1.1
Al comma 1, Allegato A, al punto 1), premettere il seguente: «01) direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, (rifusione), (Testo rilevante ai fini del SEE);».
1.2
Al comma 1, Allegato A, dopo il punto 1), aggiungere il seguente: «1-bis): direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.».
Art. 4
4.1
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) assicurare la massima diffusione e visibilità della sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, garantendo un'adeguata informazione a consumatori e operatori economici sulle modalità di accesso e utilizzo della stessa;».
4.2
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) prevedere iniziative di informazione e formazione pubblica, rivolte a consumatori e operatori economici, finalizzate a facilitare l'accesso alla piattaforma online nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 e a promuovere la cultura della riparazione;».
4.3
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che la sostituzione di un bene nell'ambito di un intervento di riparazione possa avvenire anche mediante la fornitura di un bene ricondizionato, fermo restando il rispetto dei diritti del consumatore;».
4.4
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere che le parti di ricambio e strumenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1799 siano messe a disposizione dai fabbricanti e dagli operatori economici a prezzi equi e accessibili, al fine di favorire la riparazione dei beni;».
4.5
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la possibilità di impiego di parti di ricambio compatibili, anche di seconda mano o realizzate mediante tecniche di stampa 3D;».
4.6
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».
4.7
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi a seguito di riparazione operata sul prodotto resta un onere a carico del fornitore o del produttore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, e che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui la riparazione comporti il prolungamento di dodici mesi della garanzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2024/1799;».
4.8
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", in particolare specificando che l'estensione della garanzia legale per la durata di dodici mesi, a seguito di riparazione operata sul prodotto, resta un onere a carico del fabbricante e dell'importatore, conformemente al quadro normativo attualmente vigente, precisando, inoltre, che la durata della copertura convenzionale non possa essere inferiore a quella della garanzia legale, anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799, la riparazione comporti il prolungamento di 12 mesi della garanzia;".
4.9
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) sostenere percorsi di formazione, affiancamento e aggiornamento professionale, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, volti all'acquisizione di competenze specifiche in materia di riparazioni, al fine di sviluppare abilità utili a conseguire la riduzione dell'uso delle risorse, minori emissioni di gas serra e minor consumo di energia;».
4.10
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) supportare, in collaborazione con le camere di commercio e le associazioni di categoria, le PMI nell'adozione, anche attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, delle misure necessarie a rispondere in modo più strutturato ed efficiente ai requisiti e agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1799;».
4.11
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori circa il diritto alla riparazione dei prodotti non più coperti da garanzia, sull'estensione della garanzia legale a seguito della riparazione medesima e sulla piattaforma online europea;».
4.12
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere specifiche misure fiscali ed incentivi mirati volti a rendere accessibile e allettante la riparazione dei prodotti per produttori e consumatori.».
4.13
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere un regime di determinazione del prezzo ragionevole con riferimento ai pezzi di ricambio;».
4.14
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».
4.15
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione del prezzo ragionevole di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.».
4.16
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) individuare criteri univoci ed inequivocabili per la definizione di prezzi ragionevoli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1799 adottati dai fornitori di parti di ricambio.».
4.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;
b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;
c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, a rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;
d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;
e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;
g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;
h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.».
4.0.2
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti, di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;
b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO2 evitata;
c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;
d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;
e) incentivare esclusivamente interventi conformi a standard di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;
f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;
g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;
h) prevedere controlli tecnici pre e post intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;
i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.».
4.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire un piano strategico di potenziamento della dotazione organica e della formazione specialistica del personale ispettivo portuale, prioritariamente sui porti del Mezzogiorno riconosciuti come snodi strategici;
b) conseguire la certificazione del sistema di gestione della qualità delle attività operative di ispezione (ISO 9001 o standard equivalente) con una scadenza anticipata rispetto al 6 luglio 2032, per assicurare una rapida armonizzazione e un rafforzamento precoce delle attività di controllo;
c) adottare misure premianti quali la riduzione delle tariffe portuali o la priorità di attracco per gli operatori marittimi che dimostrino di superare gli standard minimi di sicurezza e ambientali, in linea con il nuovo parametro ambientale di «rischio nave»;
d) creare un sistema informativo pubblico che raccolga i dati di certificazione e controllo ambientale delle navi.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 6).
4.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3237 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) elaborare linee guida normative nazionali per la gestione della sicurezza dei veicoli a guida assistita e autonoma, con particolare attenzione alla responsabilità in caso di incidenti e alle procedure di accesso e gestione dei dati di bordo (data logger) necessari per l'accertamento delle infrazioni transfrontaliere;
b) adottare preventivamente la certificazione di piena interoperabilità del sistema nazionale con la piattaforma EUCARIS per tutte le nuove categorie di infrazioni introdotte dalla direttiva, garantendo scambi rapidi, affidabili e sicuri di dati;
c) prevedere meccanismi di ricorso giurisdizionale e amministrativo rapidi ed efficaci, garantendo che la notifica dell'infrazione non solo sia comprensibili, inclusa la lingua del documento di immatricolazione, ma che definisca con chiarezza i diritti della difesa, impedendo l'esternalizzazione a soggetti privati di attività che violino la protezione dei dati personali.».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 12).
Art. 5
5.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;
c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;
d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:
1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;
2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;
3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), di cui al comma 1, avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).
Art. 6
6.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,";
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).
c) sopprimere il comma 3.».
6.2
Al comma 1, dopo le parole "delegato ad adottare", aggiungere le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".
Conseguentemente:
1) al comma 2, sostituire le parole da "il seguente principio e criterio direttivo specifico", fino alla fine del comma, con le seguenti: "i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria sia inammissibile se manifestamente infondata, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che stabiliscano che l'inammissibilità della domanda sia pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile;
c) prevedere norme specifiche che stabiliscano che nei casi in cui il giudice dichiari l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno l'attore sia condannato a versare al convenuto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.".
2) sopprimere il comma 3.
6.3
Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".
6.4
Al comma 1, dopo le parole: "è delegato ad adottare," inserire le seguenti: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,".
6.5
Al comma 1, dopo le parole "n. 234," aggiungere le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6.6
Al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2012, n. 234," inserire le seguenti: "e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della medesima legge,".
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6.7
Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del comma con le seguenti: "i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui alla lettera a), la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui alla lettera a) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice;
d) prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa nei casi di cui alla lettera a).".
6.8
Al comma 2, sostituire le parole da: "il seguente principio e criterio direttivo specifico" fino alla fine del periodo con le seguenti: "i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, immediatamente dopo i termini di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse;
b) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice, all'atto di rigettare, nei casi di cui al numero 1) la domanda inibitoria o risarcitoria, condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione;
c) prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice che non intenda procedere nei sensi di cui al numero 1) imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice.".
6.9
Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "introdurre norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che, all'atto di rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse, il giudice medesimo condanni la parte ricorrente o attrice al pagamento di una somma corrispondente alla metà del risarcimento richiesto o, comunque, non inferiore a 10.000 euro, oltre alle spese di soccombenza con divieto di compensazione.".
6.10
Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che prevedano che il giudice imponga comunque una cauzione alla parte ricorrente o attrice, qualora non intenda rigettare, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, le domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice medesimo reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".
6.11
Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" sino alla fine del comma, con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo penale in ragione delle quali la costituzione di parte civile non sia ammessa in caso di rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".
6.12
Al comma 2, sostituire le parole da: "definire la nozione" fino alla fine del comma con le seguenti: "prevedere norme specifiche inerenti al processo civile che portino al rigetto, nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, delle domande, sia inibitorie sia risarcitorie, riferite ad articoli di stampa, a libri, a notizie diffuse su reti radiofoniche e televisive, comunicazioni sui social media e su ogni altro mezzo di diffusione, che il giudice reputi manifestamente infondate, per essere il relativo contenuto vero, correttamente esposto e di pubblico interesse.".
6.13
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere strumenti di tutela processuale rapida e immediata, inclusi meccanismi di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, cauzioni per le spese e inversione dell'onere della prova sulla fondatezza della domanda, nel rispetto degli articoli 11-13 della direttiva (UE) 2024/1069.».
6.14
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere iniziative di formazione e aggiornamento per la magistratura e gli operatori del diritto relative alle garanzie procedurali e sostanziali introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1069.».
6.15
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevedere norme specifiche inerenti al processo civile al fine di assicurare l'integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1069.».
6.16
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «assicurare la non esecutività nel territorio nazionale delle decisioni giudiziarie provenienti da Paesi terzi qualificate come abusive ai sensi della direttiva (UE) 2024/1069, nonché la possibilità per la vittima di ottenere adeguati rimedi dinanzi ai giudici italiani.».
6.17
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere un quadro sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo nei confronti dei soggetti che promuovano azioni giudiziarie abusive, anche attraverso il riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento integrale dei danni, materiali e immateriali.».
6.18
Al comma 2, sostituire le parole da: «definire la nozione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «prevedere che enti ed organizzazioni dotati di legittimo interesse, inclusi quelli operanti nella tutela ambientale, democratico-partecipativa e dei diritti civili, possano intervenire nei procedimenti giudiziari aventi natura abusiva ai sensi della direttiva.».
6.19
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando un'interpretazione ampia della nozione di implicazioni transfrontaliere, tale da includere anche la diffusione transnazionale online delle informazioni, la partecipazione pubblica su piattaforme digitali e la presenza di soggetti economici operanti in più Stati membri.».
6.20
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nell'esercizio della delega, il Governo assicura che le misure di protezione contro le azioni giudiziarie abusive trovino applicazione anche nei confronti delle organizzazioni della società civile e degli enti del terzo settore attivi nella partecipazione pubblica su questioni di interesse generale.».
6.22
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di tutelare le vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica è istituto nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito fondo di sostegno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
6.23
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Al fine di un migliore accesso alle informazioni a sostegno delle vittime di querele temerarie o in ogni caso di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sul sito internet del Ministero della giustizia è predisposto un apposito archivio pubblico per la consultazione di tutte le decisioni in tema di liti temerarie e un'apposita sezione dedicata alla tematica con l'indicazione di tutti gli enti e organismi entità o degli organismi in grado di fornire assistenza e garantire l'efficacia del sostegno contro tali procedimenti. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
Art. 7
7.4
Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, inoltre, adeguate forme di mitigazione del rischio per le predazioni da lupo a danno degli animali da allevamento al fine di favorire l'utilizzo di recinzioni fisse o mobili e dissuasori acustici, la predisposizione di ricoveri notturni per i capi di bestiame la corretta gestione dei rifiuti.".
7.5
Al comma 2 dopo le parole "integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237" inserire le seguenti: ", prevedendo, in particolare, che i nuovi piani di gestione della specie lupo prevedano ai fini dell'eventuale allontanamento o dislocazione degli esemplari, l'utilizzo esclusivo di metodi non cruenti e non letali.".
Art. 8
8.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1-bis. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, di cui al numero 18) dell'allegato A, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche i seguenti criteri direttivi specifici:
a) definizione puntuale dei ruoli per le diverse categorie e individuazione dei criteri praticabili per realizzare gli obiettivi di riduzione degli sprechi;
b) previsione, nella definizione delle regole attuative a livello nazionale, del coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate, anche attraverso le associazioni di categoria;
c) in tema di responsabilità estesa del produttore dei prodotti tessili, introdurre le opportune semplificazioni al fine di:
1) consentire una gestione più efficiente ed agevole delle raccolte dai consumatori da parte dei distributori, in tal modo consentendo ai punti vendita di effettuare la raccolta anche nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento dei distributori o dei consorzi;
2) prevedere che il trasporto dei rifiuti venga accompagnato solo dal DDT, senza ulteriori copie;
3) prevedere modalità semplificate di rendicontazione.».
Art. 9
9.1
Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per la promozione e il rafforzamento della sicurezza e dell'innovazione tecnologica sui luoghi di lavoro».
Art. 10
10.1
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) prevedere che i fornitori di rating ESG attestino annualmente, mediante autocertificazione pubblica, la propria indipendenza da interferenze economiche e politiche, trasmettendola all'autorità nazionale competente;».
Art. 11
11.1
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;».
Art. 12
12.1
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
"a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;".
12.2
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da ", come la disciplina" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati siano già a disposizione dell'autorità competente, e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;".
12.3
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi» con le seguenti: «assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi».
.
12.4
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
"b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;
b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4;".
12.5
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
"d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;
d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/ 1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;".
12.6
Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
a) alinea, sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028";
Alla lettera a), sostituire le parole "euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti "euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028"
Art. 13
13.1
Al comma 2, lettera a), dopo le parole "sanzioni stesse" inserire le seguenti ", e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,"
13.2
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente "a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dall'autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;".
13.3
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente
«b-bis) al fine della completa implementazione dei sistemi informatici del Digital Waste Shipment System (DIWASS) e garantire l'adeguato supporto tecnico e sperimentale per tutte le aziende coinvolte nella filiera del riciclo e riuso dei materiali, prevedere un adeguato periodo di transizione di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei, dall'entrata in vigore del nuovo sistema informatico per la gestione digitale delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in cui sia possibile sia l'utilizzo dei sistemi informatici di scambio di informazioni che alternativi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1157.».
Art. 14
14.1
Al comma 1, sostituire le parole: "otto mesi" con le seguenti: "quattro mesi"
14.2
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ", prevedendo, altresì, l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione (DRS) obbligatorio per contenitori monouso in plastica e metallo per bevande e il conseguente coordinamento dello stesso con l'attuale regime di responsabilità estesa del produttore."
14.3
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
"d) relativamente all'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196, introdurre l'obbligo di comunicazione semestrale al sistema di responsabilità estesa del produttore di appartenenza dei quantitativi di plastica riciclata acquistati e la rispettiva provenienza europea;
e) introdurre sanzioni amministrative nei confronti dei produttori di bottiglie per bevande in plastica che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.196.".
14.4
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) introdurre un sistema di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare:
1) individuando la tipologia di contenitori per bevande nonché la relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;
2) indicando l'entità minima del deposito;
3) individuando la tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;
4) definendo la composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.».
Art. 15
15.1
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) nel definire forme di coordinamento tra l'Autorità per la Cybersicurezza Nazionale e le altre autorità di vigilanza di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, si stabilisca l'adozione di protocolli operativi inter-agenzia vincolanti per la gestione delle vulnerabilità e la vigilanza del mercato, garantendo l'unitarietà dei processi decisionali, in coerenza con i principi di salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;».
15.2
Al comma 2, lettera f) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) gli introiti derivanti dal sistema sanzionatorio di cui alla lettera f) siano integralmente destinati all'incremento della dotazione finanziaria e del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per finanziare il reclutamento e la formazione specialistica del personale addetto alle nuove funzioni di vigilanza e di polo informatico nazionale;».
15.3
Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere misure fiscali e incentivi mirati per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up situate nel territorio nazionale che investono nell'adeguamento al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che sviluppano soluzioni di cybersicurezza certificate a livello europeo, al fine di potenziare la filiera nazionale e ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi extra-UE.».
Art. 16
16.1
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) stabilire procedure semplificate e accelerate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità da parte dell'Autorità per la cybersicurezza nazionale, al fine di rendere rapidamente operativa la certificazione dei servizi di sicurezza gestiti e supportare la riserva dell'Unione europea per la cybersicurezza.».
Art. 18
18.1
Al comma 2, lettera b) dopo la parola: "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico"
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
"f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;
f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati."
18.2
Al comma 2, lettera b), dopo la parola "(ENEA)" inserire le seguenti: "e della società RSE - Ricerca sul Sistema Energetico,".
18.3
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio".
18.4
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente: "c-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;".
18.5
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: "f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.".
18.6
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.».
18.7
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente: "f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.».
18.8
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attraverso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.».
18.9
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente: «f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.».
Art. 19
19.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Modifiche all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
1. All'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nella nota illustrativa di cui al presente comma, il Governo dà altresì conto dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente in termini di valutazione dei potenziali impatti territoriali differenziati e dei potenziali danni alla coesione, secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) l'impatto del progetto, dal punto di vista dei potenziali danni alla coesione secondo il principio trasversale del non nuocere alla coesione.".».
19.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis
1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis Al fine di garantire la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Autorità nell'esercizio del complesso delle sue competenze istituzionali, sono sempre sottratte all'accesso, anche in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio o di preparazione del contenuto di atti."».