Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 22/01/2026
Azioni disponibili
2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2026
357ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 9,35.
IN SEDE REDIGENTE
(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. - Modifica dell'articolo 609-bisdel codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, approvato dalla Camera dei deputati
(90) Valeria VALENTE e altri. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale
(1716) Ilaria CUCCHI e altri. - Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale
(1717) Dafne MUSOLINO. - Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso
(1743) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche dell' articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 20 gennaio.
Il Presidente BONGIORNO (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, presenta una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito. Infatti, il testo approvato dalla Camera, oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, aveva necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica. La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna supera la vigente formulazione dell'articolo 609-bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, accoglie i contenuti di alcuni dei disegni di legge all'esame in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all'atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Parimenti, il testo presentato accoglie la sollecitazione, proposta da alcuni Gruppi, di una graduazione della pena, differenziando i casi in cui il reato di violenza sessuale sia commesso mediante violenza e minaccia; tuttavia, come indicato nel dibattito, non sono state aumentate le pene già previste ma, appunto, si è proceduto a una loro graduazione. Infine, nell'ultimo comma dell'articolo 609-bis del codice penale nel testo proposto, si è proceduto ad una riformulazione dell'attenuante dei casi di minore gravità, ancorando tale circostanza a specifici parametri ripresi dalla giurisprudenza. Anche in questo caso, la modifica è stata oggetto di dibattito in Commissione. Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio. Avverte quindi che, dal momento che un Gruppo parlamentare non può essere presente alla seduta, non sottoporrà oggi al voto l'adozione di questo testo come testo base.
La senatrice LOPREIATO (M5S), effettivamente, ritiene necessario sottoporre a una valutazione del suo Gruppo il nuovo testo presentato dal Presidente. Dichiara pertanto di condividere la scelta di non arrivare oggi all'adozione del testo base. Poiché l'esame dei disegni di legge si sta svolgendo in sede redigente sarà altresì opportuno, anche su questo tema una riflessione.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal Presidente in quanto le indicazioni emerse dal dibattito in Commissione trovano pieno recepimento nel testo presentato.
Il senatore RASTRELLI (FdI), pur apprezzando il tentativo di sintesi operato dal Presidente, riserva tuttavia al Gruppo una valutazione più complessiva sui contenuti del testo, sul quale nutre personalmente ancora perplessità.
Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), pur riservando la valutazione complessiva del testo al capogruppo, esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dal Presidente che ha sussunto nella proposta molte delle importanti questioni emerse nel dibattito. In primo luogo, esprime soddisfazione per la disarticolazione, in termini di pena, in relazione alle ipotesi di violenza sessuale più gravi. È altresì importante la precisazione contenuta nel secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale che consente di punire anche quelle situazioni in cui vi è la impossibilità per la persona di esprimere la propria volontà come nel caso del freezing.
La senatrice VALENTE (PD-IDP), riservandosi una valutazione nel merito della proposta dopo gli opportuni approfondimenti, chiede di non procedere nella seduta odierna alla votazione per l'adozione del testo base.
Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito, avverte tuttavia che nella giornata di martedì si procederà alla votazione per la scelta del testo base.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,55.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 90, 1715, approvato dalla Camera dei deputati, 1716, 1717 e 1743
Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale
Art. 1
L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis - (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.».