Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 240 del 20/01/2026
Azioni disponibili
8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
240ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (n. 344)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e, in qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (n. 369)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2024, segnalando che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame, mentre l'articolo 2 individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento europeo sul ripristino della natura. In particolare, il MASE è designato autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento in materia di: ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce; energia da fonti rinnovabili; ripristino degli ecosistemi urbani; ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali. Al MASAF viene invece attribuita la competenza sull'applicazione delle disposizioni in materia di ripristino degli ecosistemi agricoli e forestali. Le attività relative al ripristino degli ecosistemi marini, al ripristino delle popolazioni di impollinatori e alla messa a dimora di nuovi alberi sono ripartite tra i due Ministeri per i profili di rispettiva competenza.
L'articolo 3 è dedicato al Piano nazionale di ripristino recante le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi, che, sulla base del regolamento, ogni Stato membro dell'Unione europea è chiamato a elaborare e a presentare alla Commissione europea entro il 1° settembre 2026.
In particolare, esso prevede che il MASE e il MASAF assicurino il raccordo e il coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano, che verrà adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sentita la Conferenza unificata. Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, ivi compresi il riesame e la revisione dello stesso. Le autorità nazionali competenti provvederanno inoltre ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dall'articolo 21 del regolamento.
L'articolo 4 individua invece le amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino, ripartendo i relativi compiti tra MASE, MASAF, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, enti gestori delle aree naturali protette, autorità di bacino distrettuali, enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o private, comuni e città metropolitane.
L'articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico, volto ad assicurare il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a varo titolo interessati.
L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è rinviato.
ATTI DI INDIRIZZO
(7-00026) ROSA e altri - Proposta di risoluzione sulle misure per rafforzare lo strumento del contratto di fiume
(Seguito dell'esame, sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2025.
Il PRESIDENTE ricorda che l'esame della proposta di risoluzione in titolo ha avuto inizio l'11 novembre scorso e in quella sede alcuni Gruppi di opposizione avevano preannunciato l'intenzione di sottoporre ai proponenti proposte di integrazione del testo. Al fine di consentire una sollecita prosecuzione dell'esame, li invita dunque a far pervenire tali proposte in tempi brevi.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1737) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2024
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1737. Pareri alla 4ª Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 3. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 2)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 gennaio.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, pubblicata in allegato, nonché due distinte proposte di parere favorevole, sul Documento LXXXVI, n. 3, e sul Documento LXXXVII, n. 2, anch'esse pubblicate in allegato.
La senatrice SIRONI (M5S) lamenta il mancato inserimento nel disegno di legge n. 1737 della delega a dare attuazione alla direttiva europea sulla prestazione energetica degli immobili, nota come direttiva "case green".
Il PRESIDENTE osserva che eventuali proposte di integrazione del testo potranno essere presentate e discusse presso la 4ª Commissione.
Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1737, che risulta approvata.
Si passa quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3.
Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.
Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2.
Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.
(1685) Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)
La relatrice TUBETTI (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando preliminarmente che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, adottata nel marzo 1992 a Helsinki ed entrata in vigore nell'ottobre 1996, è stata ratificata ad oggi da 56 Paesi e ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e per l'uso sostenibile delle risorse idriche.
Al fine di dare attuazione alla Convenzione, le Parti hanno negoziato due documenti: il Protocollo su acqua e salute, oggetto della ratifica in esame, e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, che è stato firmato il 21 maggio 2003, ma non è stato sottoscritto dall'Italia.
Il Protocollo su acqua e salute, composto da 26 articoli, è finalizzato a promuovere la protezione della salute umana e del benessere attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua.
In conclusione, presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice, che risulta approvato.
La seduta termina alle ore 15,25.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344
L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (n. 344),
preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 gennaio 2026,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
- all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con oggetto sociale esteso alla gestione dei rifiuti di batterie» con le seguenti: «il cui oggetto sociale può essere convertito alla sola gestione dei rifiuti di batterie, o in alternativa esteso anche alla gestione dei rifiuti di batterie in maniera congiunta ai RAEE». Ad oggi il sistema Italia è composto da 3 sistemi collettivi che operano sulla sola filiera delle batterie e da 12 sistemi collettivi che con statuto già approvato operano su entrambe le filiere RAEE e batterie. Pertanto, ai fini della corretta applicazione del nuovo regolamento europeo, la modifica proposta consentirebbe di conformare immediatamente tutti i sistemi collettivi già operanti adottando direttamente lo statuto-tipo di cui al decreto 13 dicembre 2017, n. 235, lasciando liberi i produttori di decidere se operare attraverso un sistema di gestione monofiliera (batterie) ovvero confluire nei sistemi di gestione già riconosciuti nelle filiere RAEE-batterie. Tale impostazione consentirà una riduzione dei costi amministrativi e di gestione dei sistemi collettivi a vantaggio degli utenti finali. Infatti molti produttori sono sia produttori di batterie che di AEE e molti punti di prelievo dei loro rifiuti (piazzole ecologiche comunali) sono condivisi. Si evidenzia che i due settori sono sottoposti al medesimo Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 24 dello schema in esame;
- al fine di specificare nel documento di trasporto (DDT) la tipologia di batterie assoggettate alla disciplina in oggetto dagli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2023/1542, all'articolo 31, comma 2, dello schema in esame dopo le parole: «la categoria di batterie» inserire le seguenti: «(P - portatili, LMT - mobilità elettrica leggera), la chimica, i quantitativi».
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1737
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula una relazione favorevole.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 3
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1685
La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
si garantisca il coordinamento delle attività di cooperazione relative alle acque transfrontaliere di cui all'atto in esame con quelle previste da altri trattati internazionali e, in particolare, con i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) e con quanto previsto dall'Accordo sulla promozione della cooperazione economica di Osimo del 1975 tra Italia e Jugoslavia in tema di Commissione mista italo-slovena sull'idro-economia, al fine, tra l'altro, di garantire la qualità delle acque e la continuità delle portate nelle zone di frontiera, quale quella isontina, e di assicurare un adeguato coinvolgimento di tutti gli enti interessati nei territori di riferimento.